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SPAZIO MOTORI HOME PAGE- Testata giornalistica telematica autorizzata dal Tribunale di Napoli con n.5141-Dir. Resp. Dott.Massimiliano Giovine Il primo periodico telematico di informazioni ed inserzioni auto,moto,nautica,trasporti,viabilità,ambiente,sicurezza stradale,ecc.Testata Giornalistica autorizzata dal Tribunale di Napoli-registraz.n.5141-Provv.del 27/6/2000-Direttore Responsabile Dott.Massimiliano Giovine - © Tutti i diritti riservati

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Anno XIV num.4
Lug./Ago. 2015

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TUTTO SUL BOLLO AUTO - MOTO 2013

NOVITA': Calcolo automatico del bollo online >>

 

Prima di tutto è meglio chiarire subito un cosa: la tanto "odiata" tassa di possesso dell'auto/moto è un'imposta che colpisce il "possesso" di un veicolo e non la circolazione dello stesso. Ciò vuol dire (per chi fa ancora confusione) che tale tassa va pagata anche da chi ha un veicolo fermo, intestato e non circolante. Il bollo 2013 va pagato entro il 28 febbraio per chi ha la scadenza a gennaio 2013.

Come ricorda l'Agenzia delle Entrate questo è il termine ultimo per pagare il bollo auto (autoveicoli fino a 35 kw). Questa data limite è valida per tutte le Regioni che non hanno disposto diversamente e l'importo del bollo, lo ricordiamo, si può calcolare anche online (vedi link più giù).

 

ATTENZIONE: da aprile 2010 pagare il bollo auto/moto dal Tabaccaio costa di più:

Dal 1° aprile 2010 il bollo auto pagato in tabaccheria costa 32 centesimi in più.
Dopo circa dodici anni, periodo in cui il compenso per ogni operazione di riscossione è stato fermo a 3mila lire (1,55 euro), con il Dpcm n. 186/2009 la cifra è passata a 1 euro e 87 centesimi.

Deroga al blocco delle tariffe
Non opera in questo caso il “blocco” fissato dall'articolo 3 del decreto anticrisi 2008 (d.l. n. 185) che ha sospeso l'adeguamento di tariffe, contributi e diritti da parte di organi dello Stato, a causa della crisi finanziaria.
Nel caso dei tabaccai, le somme sono da attribuire agli enti territoriali (Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano), per le quali lo stesso articolo 3 contiene una deroga che rinvia alla decisione autonoma dei competenti organi di governo gli adeguamenti giustificati dall'esigenza del recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti.

 

Per il 2013 sono confermati, su tutto il territorio nazionale, gli importi di tariffa in vigore per l'anno precedente; fanno eccezione esclusivamente i territori della Provincia di Bolzano e quelli della Regione Toscana. Per i residenti in quest'ultima Regione, infatti, sono state previste – a decorrere dal 2009 - esenzioni e riduzioni che premiano particolari fasce di veicoli con maggiore efficienza energetica. Sempre dal 2009 per i residenti nella Provincia di Bolzano, invece, è stata deliberata la riduzione del 10 per cento, rispetto al 2008, di tutte le tariffe riguardanti la tassa automobilistica provinciale. Per entrambi i territori la riduzione scatta sui pagamenti che dovranno essere effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2009.

 -------------------------------------------------

Da gennaio 2007 sono in vigore le nuove tariffe relative al bollo auto (tassa di possesso) che aggiornano i precedenti importi risalenti al 1998. La nuova variazione tariffaria è applicabile su tutto il territorio nazionale e riguarda solamente autovetture, motocicli e autoveicoli per il trasporto promiscuo. Si rammenta che gli importi approvati dalla legge n. 296/06 (Finanziaria 2007) possono subire ulteriori variazioni su base regionale in sede di compilazione dei tariffari, a seconda della regione di residenza del proprietario del veicolo. Inoltre, solo per i residenti in Liguria (legge regionale n. 2/06) e Toscana (legge regionale n. 52/06), la nuova tariffa prevede un aumento applicabile a tutte le categorie di veicolo (e non solo a motocicli e autovetture).
Per le autovetture, in particolare, è introdotto un primo aumento che si applica a tutti i veicoli di potenza superiore alla media, ma limitatamente ai KW risultanti in eccesso rispetto ai primi cento. La tariffa introduce inoltre una seconda variazione che tende a premiare i veicoli con maggiore efficienza energetica: prevede, infatti, importi unitari decrescenti man mano che il motore risulti dotato di caratteristiche ambientali meno inquinanti fino a fissare, entro la soglia dei 100 KW, importi uguali a quelli in vigore nel 2006 (per motorizzazioni con classe ambientale Euro 4 o Euro 5).


Ecoincentivi
Sono stati introdotti incentivi per autovetture e autocarri leggeri, a impatto ambientale ridotto (Euro 4 o Euro 5), che saranno acquistati entro la fine del 2007 in sostituzione di analogo veicolo, avviato alla rottamazione, avente requisiti ambientali meno aggiornati (Euro zero o Euro 1). L’importo del contributo statale è pari a € 800 per l’acquisto di autovetture e a € 2.000 per gli autocarri leggeri (cioè, quelli fino a 3,5 tonnellate di peso complessivo). Per le autovetture è prescritto l’ulteriore requisito relativo al motore, le cui emissioni in termini di biossido di carbonio (CO2) debbono essere non superiori a 140 grammi al chilometro. Per questi ultimi veicoli la Finanziaria ha anche previsto l’esenzione dal bollo auto per un periodo che va, a seconda dei casi, dai due ai tre anni.
Tra gli ulteriori vantaggi per incentivare la sostituzione del parco veicoli circolanti con mezzi meno inquinanti, si segnala l’esenzione quinquennale dal bollo auto a favore di motocicli appartenenti alla classe ambientale Euro 3, acquistati in sostituzione di analogo veicolo di motorizzazione Euro zero.
Classe ambientale (da Euro 5 a Euro zero).
Per l’individuazione dei nuovi importi di tariffa del bollo auto, nonché per sapere se si ha accesso o meno agli ecoincentivi, è essenziale conoscere la classe ambientale relativa al proprio veicolo (vecchio o nuovo che sia). Per vetture e autocarri leggeri la normativa vigente parte dalla classe ambientale più severa, definita come Euro 5, fino alla classe convenzionale Euro zero, che è quella meno aggiornata; per i motocicli, cui si applicano direttive europee diverse da quelle previste per gli autoveicoli, si parte invece dalla classe Euro 3 fino alla categoria Euro zero.
Tali informazioni possono essere acquisite dal contribuente mediante consultazione della propria carta di circolazione, sulla quale sono indicati gli estremi delle principali direttive rispettate dal motore installato su ciascun veicolo. Fra queste, sono ricomprese anche le direttive antinquinamento, uniche rilevanti per la determinazione della classe ambientale (ai fini sia del bollo sia degli ecoincentivi).  Attenzione anche ad alcune leggi regionali che prevedono riduzioni (totali o parziali) per veicoli ecologici  (elettrici o alimentati a gpl-metano con impianto omologato ai sensi delle ultime direttive europee); ad esempio in Campania è prevista la riduzione del bollo annuale al 25 % per i veicoli ecologici (l. reg. n.24 del 29-12-2005 - art. 23 e l. reg. n. 4 del 20-03-2006 - art.1).
Alcune case costruttrici di auto e moto infatti hanno anticipato l’entrata in vigore delle varie normative. Di conseguenza l’anno di immatricolazione del veicolo può non essere una certezza dell’appartenenza ad una determinata categoria.

L'IMPORTO DA PAGARE PER IL RINNOVO - QUANTO SI PAGA

LA POTENZA ESPRESSA IN KW

Le tariffe del bollo sono calcolate in base alla potenza del motore espressa in Kilowatt. Questo dato si trova normalmente sulla facciata in alto a destra della carta di circolazione, tre righe sopra l'indicazione della vecchia potenza fiscale, in corrispondenza della voce "pot. max KW". Per i veicoli più recenti o reimmatricolati a partire dalla fine del 1999, che sono muniti della carta di circolazione di tipo attuale (cioè, in un foglio di formato A4 piegato in quattro parti, invece di quello ripiegato in dodici parti secondo il formato precedente), il documento contiene l’indicazione della potenza sotto la voce “P.3”.

LA POTENZA ESPRESSA IN CV

Se nella carta di circolazione non sono indicati i KW, il calcolo va effettuato in base al numero dei CV riportati di fianco alla voce "pot. max"

(di solito sulla terza pagina del libretto).

In base al rapporto di conversione 1 CV = 0,736 KW. Chi ha un veicolo con potenza espressa in CV può calcolare l'importo del bollo direttamente in base ai KW dopo aver convertito la potenza da CV a KW. E' corretto comunque calcolare il bollo sulla base della tariffa espressa in CV. Torna su

Le nuove tariffe annuali del bollo 2013 in euro

 

da 0 a 100 kw 

 per ogni kw oltre i 100

 

 

 

Euro 0 

3,00

4,50

Euro 1 

2,90

4,35

Euro 2 

2,80

4,20

Euro 3 

2,70

4,05

Euro 4 

2,58

3,87

Euro 5

2,58

3,87

 CALCOLA IL BOLLO ON LINE! Qui

esempio auto categoria Euro 2 con 140 KW
                     100 KW = 280 euro
                       40 KW = 168 euro  
tot spesa per 140 KW =  448 euro

CATEGORIE  EURO  0, 1, 2, 3, 4 e 5 


CATEGORIE EURO AUTOVETTURE 

AUTO EURO 0:
indica i veicoli non catalizzati a benzina e i veicoli non ecodiesel, o immatricolati entro il 31.12.1992.

AUTO EURO 1 : auto immatricolate dopo il 31.12.1992 che riportano sul libretto
- 93/59 CEE con catalizzatore
- 91/441 CEE
- 91/542 CEE punto 6.2.1.A

Attenzione: alcune automobili, seppur immatricolate prima di tale data, rispettano comunque la normativa Euro 1, per cui si consiglia di controllare sempre la carta di circolazione.
Per i veicoli immatricolati prima del 1992, quando non è annotata sulla carta di circolazione la dicitura “rispetta la Direttiva CEE n. 91/441” si consiglia di contattare la Motorizzazione Civile.

AUTO EURO 2: auto immatricolate dopo il 01.01.1997 che riportano sul libretto:
- 91/542 CEE punto 6.2.1.B
- 94/12 CEE
- 96/1 CE
- 96/44 CEE
- 96/69 CE
- 98/77 CE

E’ inoltre possibile trovare sul libretto anche le seguenti diciture:
- 96/20 – 95/54 93/116 – 96/69 – 96/36
- 96/20 – 95/54 93/116 – 96/69 – 95/56 – 96/37
- 96/20 – 95/54 93/116 – 96/69 – 95/56 - 96/37 – 96/38
- 96/20 – 95/54 93/116 – 96/69 – 95/56 - 96/36 – 96/37 – 96/38
- 92/97/CEE – 94/12 CEE – 93/116 CE 
- 92/97/CEE – 94/12 CEE
- 96/20 CE – 96/44 CE
- 96/20 CE – 96/1 CE
- 96/20 CE – 94/12 CEE
- 92/97/CE – 96/69 CE
- 92/97/CE – 96/69 CE – 93/116 CE
- 96/20 CE – 91/542 CEE PUNTO 6.2.1.- B
- 96/20 CE – 94/12 CEE – 93/116 CE
- 96/20 CE – 95/54 CE – 94/12 CEE – 93/116 CE
- 96/20 CE – 96/69 CE – 93/116 CE
- 96/20 CE – 96/69 CE – 95/54 CE - 93/116 CE
- 92/97/CEE – 94/12 CE – 95/54 CE – 93/116 CE
- CE 96/20 – 93/116 – 96/69 – 95/56
- 1999/102/CE – rif. 96/69 CE
- 98/77 CE
- CE 96/20 – 95/54 – 93/116 – 94/12 – 96/36 – 96/38
- 96/20 CE – 95/54 CE – 96/69 CE – 95/56 CE

AUTO EURO 3: auto immatricolate dopo 01.01.2001 che riportano sul libretto:
- 98/69 CE
- 98/77 CE rif. 98/69 CE
- 99/96 CE
- 99/102 CE rif. 98/69 CE
- 2001/1 CE rif. 98/69 CE
- 2001/27 CE
- 2001/100 CE A
- 2002/80 CE A
- 2003/76 CE A

AUTO EURO 4: auto immatricolate dopo il 01.01.2006 che riportano sul libretto:
- 98/69 CE B
- 98/77 CE rif. 98/69/CE B
- 1999/96 CE B
- 1999/102 CE B rif. 98/69/CE B
- 2001/1/CE Rif. 98/69 CE B
- 2001/1 CE B rif. 98/69 CE B
- 2001/27 CE B
- 2001/100 CE B
- 2002/80 CE B
- 2003/76 CE B 
 

AUTO EURO 5: auto immatricolate dopo il 01.09.2009 che riportano sul libretto:

-1999/96/CE Riga B2
-1999/96/CE Riga C (ECOL. MIGLIORATO)
-2001/27/CE RIF 1999/96/CE Riga B2
-2001/27/CE RIF 1999/96/CE Riga C (ECOL. MIGLIORATO)
-2005/79/CE RIF 2005/55/CE Riga B2 (Euro 5)
-2005/79/CE RIF 2005/55/CE Riga C (ECOL. MIGL.)
-2006/51/CE RIF 2005/55/CE Riga B2 (Euro 5)
-2006/51/CE RIF 2005/55/CE Riga C (ECOL. MIGL.)[5]

Da gennaio 2011 si possono omologare ed immatricolare solo automobili Euro 5.


Si precisa che l’autoveicolo rientra nella classe ambientale Euro 4 solo se la Direttiva di riferimento riporta la lettera B; qualunque altra sigla indica il riferimento ad una normativa precedente (Euro 1, 2 o 3).

Sulla carta di circolazione di vecchio tipo, l’indicazione dell’Euro di riferimento si trova in basso nel riquadro 2, mentre su quella di nuovo tipo (formato A4), l’indicazione è riportata alla lettera V. 9 del riquadro 2 ed è spesso integrata con una ulteriore specifica nel riquadro 3. Al momento le norme Euro di riferimento sono 4.
 

 

CATEGORIE EURO CICLOMOTORI E MOTO 
In base alle citate Direttive emanate nel 1991 dalla Comunità Europea, sono state individuate due categorie di appartenenza per i motoveicoli e i ciclomotori (Euro 1 e Euro 2).
Sul libretto di nuovo tipo l’indicazione è riportata alla lettera V. 9, con specificata la Direttiva di riferimento nelle righe descrittive. Sulle carte di circolazione di vecchio tipo, l’indicazione si trova invece nel riquadro 2.

CICLOMOTORI E MOTO EURO 1: 
Ciclomotori e motoveicoli conformi alla Direttiva 97/24 CE Cap. 5

CICLOMOTORI E MOTO EURO 2:
Ciclomotori conformi alla Direttiva 97/24 CE Cap. 5 fase II;
Motoveicoli conformi alla Direttiva 2002/51/CE fase A 

 

LA POTENZA ESPRESSA IN CV

Se nella carta di circolazione non sono indicati i KW, il calcolo va effettuato in base al numero dei CV riportati di fianco alla voce "pot. max"

(di solito sulla terza pagina del libretto).

In base al rapporto di conversione 1 CV = 0,736 KW. Chi ha un veicolo con potenza espressa in CV può calcolare l'importo del bollo direttamente in base ai KW dopo aver convertito la potenza da CV a KW. E' corretto comunque calcolare il bollo sulla base della tariffa espressa in CV. Torna su

 

IL VERSAMENTO E GLI ARROTONDAMENTI

L’importo da versare deve essere arrotondato sempre ai centesimi, tenendo conto che se dai conteggi di tariffa vi è un importo espresso con più di due decimali, occorre arrotondare al secondo decimale. L'arrotondamento è per difetto, se la terza cifra dopo la virgola è da 0 a 4, per eccesso se tale cifra sia pari a 5 o superiore. Esempio €  257, 215 si arrotonda a €  257,22, mentre entro 257,214 si arrotonda a €  257,21.

N.B. I versamenti delle tasse automobilistiche per i veicoli immatricolati nella provincia autonoma di Trento devono essere, invece, arrotondati all'unità di Euro secondo le delibere emanate (delibera n. 2751 del 25 ottobre 2001 e n. 3426 del 21 dicembre 2001).

 

IL CALCOLO DEL BOLLO AUTO
N.B.: Bisogna fare attenzione (anche compilando la schedina quando si paga dai tabaccai) a indicare la futura scadenza del pagamento: ad esempio per un'auto con bollo scaduto a Dicembre 2012, bisogna indicare la scadenza Dicembre 2013 (pagando entro gennaio 2013), sia se si paga nei termini, sia se si paga tardivamente, dopo qualche mese. Per le normali autovetture a benzina, ecodiesel, gpl, metano, benzina più gpl o benzina più metano, E' OBBLIGATORIO PAGARE PER 12 MESI. Possono invece pagare per 4, per 8 o per 12 mesi i vecchi diesel tenuti alla sovrattassa di alimentazione (c.d. superbollo).
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LE AUTO ANZIANE (con almeno 30 anni)

Sono esenti dalla tassa automobilistica i veicoli (autovetture, motoveicoli, eccetera) costruiti da almeno trent’anni, senza che sia necessario il possesso di particolari requisiti (per la Lombardia si veda il paragrafo successivo). Il beneficio spetta automaticamente, senza che sia necessario presentare una domanda apposita. Per verificare se si ha diritto al beneficio, fa fede la data di immatricolazione risultante dal “libretto” di circolazione. Se però il contribuente è in possesso di documentazione idonea che attesti una data di costruzione anteriore a quella di immatricolazione, fa fede ai fini dell'agevolazione  la data di costruzione. Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa a titolo di tassa di circolazione (indipendentemente dalla potenza del motore). Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell’anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche. Questo regime agevolato non si applica ai veicoli “ad uso professionale”. Sono da considerare tali, ad esempio, quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa o a scuola guida. La tassa annuale è pari a:

per i motoveicoli

  • €   10,33 su tutto il territorio nazionale
  • €   11,36 per il Veneto,  Calabria, Campania e Abruzzo
  • €   11,15 per le Marche
  • €   11,05 per il Molise
  • €   20,00 per Puglia e Piemonte

per gli autoveicoli

  • €  25,82 su tutto il territorio nazionale
  • €  28,40 per il Veneto, Calabria, Campania e Abruzzo
  • €  27,88 per le Marche
  • €  27,63 per il Molise
  • €  30,00 per Puglia  Piemonte Torna su

LE AUTO E LE MOTO STORICHE FRA 20 E 30 ANNI

I benefici indicati per le auto "anziane" nel paragrafo precedente si applicano con le stesse modalità nei riguardi dei veicoli che abbiano compiuto vent’anni e che abbiano i requisiti per essere considerati di particolare interesse storico e collezionistico. Si considerano tali i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, quelli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre, ed infine i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

A differenza dei veicoli con almeno 30 anni, il beneficio in questo caso non spetta automaticamente, ma solo se vi è stata, da parte dell’apposito Ente associativo riconosciuto dalla legge (ASI - Automotoclub Storico Italiano), la preventiva determinazione che individui quali sono i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico. I motoveicoli possono essere individuati anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana). Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa (indipendentemente dalla potenza del motore) a titolo di tassa di circolazione. Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell’anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche.
Per i veicoli “ultraventennali” appartenenti a soggetti residenti in Toscana o in Lombardia, la tassa forfetaria annuale è dovuta ugualmente anche per i veicoli non circolanti. In Lombardia, inoltre, la riduzione è subordinata all’osservanza di particolari condizioni (articolo 48 legge regionale n. 10 del 14 luglio 2003) e valgono regole speciali per la scadenza di pagamento. Nel settore delle auto e delle moto storiche le singole Regioni potrebbero seguire prassi difformi.

La tassa annuale è pari a:

per i motoveicoli

  • €   10,33 su tutto il territorio nazionale

  • €   11,36 per il Veneto, Calabria, Campania e Abruzzo

  • €   11,15 per le Marche

  • €   11,05 per il Molise

  • €   20,00 per Piemonte, Puglia e Lombardia

  • €   25,00 per la Toscana

per gli autoveicoli

  • €  25,82 su tutto il territorio nazionale

  • €  28,40 per il Veneto, Calabria, Campania e Abruzzo
  • €  27,88 per le Marche
  • €  27,62 per il Molise
  • €  30,00 per il Piemonte, la Puglia e la Lombardia
  • €  60,00 per la Toscana Torna su

I DIESEL

Il superbollo diesel è soppresso con effetto dal 1° gennaio 2005. Le vecchie auto a gasolio non "ecodiesel", tenute alla sovrattassa fino al 2004, dal 2005 rinnoveranno il bollo pagando il normale importo su base annua stabilito per la tariffa a benzina, senza possibilità di frazionamento su base quadrimestrale.

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LE SCADENZE PER IL RINNOVO

La scadenza di rinnovo del bollo varia da vettura a vettura. A questo riguardo bisogna semplicemente collegarsi alla scadenza dell'ultimo bollo pagato. Il rinnovo di pagamento va infatti effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del bollo precedente. Questa è una regola che vale sempre (salvo casi di proroga espressa) e per qualsiasi tipo di veicolo (autovetture, motocicli, autocarri, eccetera). Ad esempio, il bollo scaduto a luglio, va rinnovato entro agosto, quello scaduto ad agosto va rinnovato entro settembre.
Quando l'ultimo giorno del mese cade di sabato o di giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo.
Regole diverse si applicano in Lombardia e Piemonte dal 1° gennaio 2004. Per tutte le categorie di veicoli immatricolati a partire da questa data, il rinnovo del pagamento (a partire dal 2005) va effettuato entro la fine del mese uguale a quello in cui è avvenuta l’immatricolazione. Il rinnovo, per tutte le autovetture e gli autoveicoli uso promiscuo, benzina o ecodiesel, coprirà i dodici mesi che vanno fino al mese dell’anno successivo anteriore a quello di immatricolazione. La scadenza resta sempre legata al mese di immatricolazione fino al verificarsi di eventi estintivi relativi al veicolo. Per esempio, il rinnovo per un veicolo immatricolato a marzo 2004 dovrà avvenire dal 1° al 31 marzo 2005 e coprirà il periodo fino a febbraio 2006. Per gli autocarri, complessi e autotreni di massa complessiva pari o superiore a 12 tonnellate  è consentito il pagamento su base quadrimestrale.

 

Ecco un prospetto di alcune delle scadenze più diffuse di pagamento.

TABELLA 1

SCADENZA

TERMINE DI PAGAMENTO
(senza sanzioni)

DIC 2012 31/01/2013
GEN 2013 28/02/2013

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L'AUTO ACQUISTATA USATA

Occorre distinguere tra due ipotesi: quella in cui l’acquisto avvenga da un privato e quella in cui avvenga da un commerciante di veicoli.

  1. Acquisto da un privato
    Bisogna sempre seguire le scadenze originarie del bollo, in modo da collegarvisi. Per questo, occorre pagare entro i termini nei quali avrebbe dovuto mettersi in regola il precedente proprietario del veicolo. Qualora il termine sia scaduto prima dell’acquisto, ogni responsabilità ricade sul precedente proprietario, per cui l’acquirente dovrà rinnovare il bollo solo a partire dal periodo d’imposta che inizia successivamente all’acquisto (fa fede la data in cui l’atto di vendita viene autenticato dal notaio): per esempio,se il bollo è scaduto a dicembre 2012 (e quindi va rinnovato entro gennaio 2013) e l’atto di vendita viene autenticato nel maggio 2013, l’acquirente dovrà per parte sua preoccuparsi di rinnovare il bollo nel gennaio 2014 per il periodo d’imposta che va dal gennaio 2014 al dicembre 2014. 
  2. Acquisto da un commerciante di veicoli
    Se il bollo del veicolo è ancora in corso di validità, l’acquirente deve solo rinnovarlo alla sua naturale scadenza, analogamente a quanto avviene in caso di acquisto da un privato. Se invece il bollo è scaduto, di norma si applicano le stesse regole relative al primo pagamento per un’auto nuova (vedere il successivo paragrafo): l’unica differenza è che non fa fede la data d’immatricolazione, ma quella di autentica notarile dell’atto di vendita (l’obbligo di pagare scatta a partire dal mese dell’autentica e le scadenze si calcolano in base alla data dell’autentica). Perché sia possibile applicare le regole dell’auto nuova è però necessario che il commerciante abbia inserito il veicolo nell’apposito elenco degli esemplari esenti dal bollo perché in attesa di rivendita. Qualora non lo abbia fatto, si applicano le stesse regole che valgono nel caso in cui si acquista da un privato un veicolo con il bollo scaduto (la responsabilità del mancato rinnovo ricadrà, a seconda dei casi, sul precedente proprietario o sul commerciante, tenendo conto del nominativo che risulterà come intestatario nel Pra alla data di scadenza del termine utile per il pagamento.                                                                                                                                                                                 
    Torna su

DOVE SI PAGA IL BOLLO

Il pagamento del bollo è possibile presso:

  • gli uffici postali 
  • le tabaccherie abilitate
  • le agenzie di pratiche auto
  • le delegazioni ACI
  • le banche (in alcune regioni come il Lazio, la Lombardia e la Toscana)
  • modalità telematiche per alcune regioni convenzionate con l'ACI (si veda il sito www.aci.it)
  • altri intermediari convenzionati con le singole Regioni.

Pagamento presso le Poste

Devono essere compilati gli appositi bollettini di conto corrente (MAV) distribuiti gratuitamente presso gli stessi uffici. Sono disponibili:

  • moduli di bollettino preintestato sui quali è già presente il numero di conto corrente;
  • moduli  di bollettino apposito valido a livello nazionale, con in bianco il numero di conto corrente regionale che va ricopiato dall'elenco posto a margine del bollettino stesso. Esistono due versioni di tali ultimi bollettini:
    • a banda trasversale rossa: riguarda il pagamento per autoveicoli e motoveicoli in genere, esclusi i casi per i quali va utilizzato il bollettino di cui al punto 2);
    • a banda trasversale verde: riguarda il pagamento di altre tipologie (ciclomotori e targhe di prova);
    • oggi esistono appositi moduli in doppia copia (chiederli agli uffici postali).

Il versamento in posta verrà controllato e registrato sugli archivi magnetici solo in un secondo momento. Si raccomanda di fare molta attenzione a scrivere il numero di targa con grafia chiara e leggibile, senza commettere errori sulla parte del bollettino destinato a rimanere in possesso dell'ufficio.

L'elenco dei numeri di C/C da riportare sul modulo sono indicati nella tabella 3. Oppure sul retro dei moduli appositi distribuiti presso le Poste.

TABELLA 3

REGIONE/PROV. AUTONOMA DI RESIDENZA Num. C/C
ABRUZZO 1677
BASILICATA 8854
CALABRIA 7898
CAMPANIA 7807
EMILIA ROMAGNA 970400
FRIULI VENEZIA GIULIA - Uff. Registro Conc. Gov. - Roma 4341
LAZIO 825000
LIGURIA 7179
LOMBARDIA 2238
MARCHE 9605
MOLISE 3863
PIEMONTE 4101
PUGLIA 3707
SARDEGNA - Uff. Registro Conc. Gov. - Roma 1099
SICILIA 784900
TOSCANA 7500
UMBRIA 7062
VAL D'AOSTA - Uff. Registro Conc. Gov. - Roma 9118
VENETO 5306
Provincia Autonoma BOLZANO 3392
Provincia Autonoma TRENTO 3384

 

Pagamento presso le tabaccherie

Presso la tabaccheria, l’automobilista dovrà compilare una schedina con i dati necessari alla identificazione del veicolo:

  • targa
  • regione di residenza 
  • mesi di validità 
  • scadenza. 

Sono disponibili due tipi di schede utilizzabili per diverse tipologie di pagamento: 

scheda A per autovetture e veicoli a uso promiscuo per i quali il pagamento è effettuato senza riduzioni o agevolazioni;

scheda B per:

  • autovetture e autoveicoli che beneficiano di particolari riduzioni (a esempio: taxi);
  • altri veicoli in genere (autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori).

Il costo di questo servizio è di €  1,87. Torna su

I PAGAMENTI TARDIVI

Se si paga in ritardo, oltre alla tassa si è soggetti anche al pagamento di sanzioni, che crescono a seconda del ritardo con cui il pagamento viene fatto (v. Tabella 4).

TABELLA 4

SANZIONI RIDOTTE PER CHI PAGA IN RITARDO

PAGAMENTO EFFETTUATO ENTRO

SANZIONE  
(in % della tassa)

30 giorni dalla scadenza

3,75

1 anno

6

Insieme al pagamento di tassa più sanzione, devono essere aggiunti gli interessi sulla tassa non pagata, calcolati su base giornaliera, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento omesso e fino a quello dell'effettivo versamento.

Per ogni giorno di ritardo, entro il primo anno, gli interessi sono pari al:

  • La sanzione sarà pari al 2,5% della tassa originaria, più gli interessi legali giornalieri calcolati sui giorni effettivi di ritardo, la cui percentuale annua è pari all’1%, entro i 30 giorni dalla data di scadenza; se il ritardo supera i 30 giorni dalla scadenza entro 1 anno, la multa sarà pari al 3% della tassa originaria, oltre gli interessi legali giornalieri calcolati sugli effettivi giorni di ritardo la cui percentuale annua è pari all’1%.
  • Se si paga con oltre 1 anno di ritardo invece, è prevista una sanzione pari al 30% della tassa originaria più gli interessi pari all’1% fisso per ogni semestre di ritardo maturato .

PER POTER BENEFICIARE DELLE SANZIONI RIDOTTE, IL CONTRIBUENTE DEVE PROVVEDERE AL VERSAMENTO CONTESTUALE DELLA TASSA, DELLA SANZIONE E DEGLI INTERESSI.

Per i pagamenti effettuati oltre l'anno la sanzione è applicabile d'ufficio ed è pari al 30% della tassa: sono inoltre dovuti gli interessi nella misura del 1,375% per ogni semestre maturato a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine utile per il pagamento (2,5% a semestre fino al 30 giugno 2003). Torna su

LE ESENZIONI PER I DISABILI

I disabili possono godere dell’esenzione permanente dal bollo auto. Per godere dell'esenzione, il veicolo deve essere intestato allo stesso disabile, ovvero a un soggetto rispetto al quale quest’ultimo è fiscalmente a carico (ciò si verifica se il disabile ha un reddito annuo lordo non superiore a € 2.840, 51, pari a lire 5 milioni e mezzo). Non sono agevolabili i veicoli intestati a società od enti, pubblici o privati. Hanno diritto all’esenzione le seguenti categorie di disabili:

  1. quelli con limitazioni permanenti della capacità motoria;
  2. quelli con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione, i pluriamputati, i sordomuti, i non vedenti.

L’esenzione spetta per un solo veicolo, con facoltà di scelta da parte dell'interessato che nella domanda di esenzione deve indicare la relativa targa. Inoltre è necessario che:

  1. il veicolo deve avere una cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici, se a benzina, e a 2800 centimetri cubici, se a gasolio;
  2. qualora il disabile rientri solo nella precedente ipotesi a., il veicolo deve essere stato adattato (nei comandi di guida, oppure nella struttura carrozzata) in funzione della ridotta capacità motoria del disabile e gli adattamenti devono risultare dalla carta di circolazione (e quindi devono essere stati sottoposti a visita e prova in una sede del Dipartimento dei trasporti terrestri).In luogo dell'adattamento, l'esenzione compete anche se il veicolo è dotato di cambio automatico (di serie o opzionale), purché prescritto dalla Commissione medica locale.

Qualora la disabilità rientri in una delle ipotesi sopra indicate nella lettera b., l'adattamento del veicolo non è richiesto come condizione per usufruire dell'esenzione dal bollo auto.  I disabili che hanno presentato domanda di esenzione nel corso degli anni passati non sono obbligati a ripresentarla nel 2005, se perdurano le condizioni di esonero.

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LE RIDUZIONI TARIFFARIE

Per questa voce si consiglia di attendere la definitiva regolamentazione della materia oppure di informarsi se la propria regione di appartenenza applica particolari riduzioni a veicoli elettrici, alimentati a gpl o metano, ecc.

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LA PERDITA DI POSSESSO E L'ANNULLAMENTO DEGLI ARRETRATI

Il proprietario di un veicolo non è più tenuto a pagare la tassa automobilistica a partire dal periodo d’imposta successivo al momento in cui viene effettuata l’annotazione al PRA della perdita di possesso. In mancanza di annotazione l’obbligo di pagare è sospeso ugualmente qualora il proprietario produca un atto di data certa che dimostri il mancato possesso del veicolo.
Pertanto, se a esempio il furto viene denunciato entro il 31 dicembre non è dovuto il rinnovo del bollo scaduto entro tale data. Mentre se la denuncia in questione presso l'autorità di pubblica sicurezza viene presentata dopo l'ultimo giorno del mese coperto da pagamento, scatta ugualmente l’obbligo di rinnovo per l'intero periodo fisso.

Questa regola trova una attenuazione per i residenti in Puglia, Provincia di Trento, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Piemonte, dove si tiene conto, a favore del contribuente, della porzione di anno di mancato possesso del veicolo. La disciplina di questa deroga cambia da Regione a Regione.

Con la circolare 2/2002 la Direzione Normativa e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate ha affermato che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, pur non potendo avere di per sé efficacia retroattiva, è assistita da una particolare garanzia, data dal fatto che la veridicità del suo contenuto è indirettamente assicurata da previsioni di responsabilità penale per l'ipotesi di affermazioni false.

Se, pertanto, l'automobilista, oltre a produrre la dichiarazione sostitutiva, è in grado di rafforzare le sue attestazioni presentando almeno uno dei seguenti documenti:

  1. dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal soggetto autorizzato per la rivendita
  2. documento attestante la disdetta o il trasferimento della posizione assicurativa del veicolo,

si può ritenere che l'insieme di questa documentazione possa dare alle dichiarazioni del contribuente un valore <<sufficiente per indurre l'ufficio ad escludere il pagamento della tassa a decorrere dalla data in cui - come risulta dalla dichiarazione sostitutiva corroborata dalla documentazione allegata - si è verificata la perdita di possesso. Torna su

LE TARGHE DI PROVA E LE TARIFFE PER I RIMORCHI SPECIALI

Le targhe di prova pagano un tipo di tariffa con il metodo della tassa fissa annua. Una volta pagata, la tassa ha validità fino al 31 dicembre successivo. L'importo della tassa fissa annua (che, in assenza di proroghe particolari, va pagata entro il 31 gennaio di ogni anno) cambia in base alla classe del veicolo e al gruppo regionale di appartenenza.

Le targhe destinate a non essere adoperate debbono essere restituite agli uffici della ex Motorizzazione non oltre il 31 dicembre dell’anno già coperto da pagamento. In caso contrario scatta l’obbligo di rinnovo.  Ciò discende dal fatto che dal 1996 questa tassa è stata trasformata in tassa “di possesso”, per cui l’obbligo di pagamento sussiste indipendentemente dall’utilizzo della targa e anche se non è stato richiesto od ottenuto il rinnovo dell’autorizzazione annuale.

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LE NUOVE MODALITA' DI RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

A partire dal 1° gennaio 2002 le controversie in materia di bollo auto rientrano nella competenza delle Commissioni tributarie provinciali. La modifica (fino al 31 dicembre 2001 era competente il tribunale civile) è stata introdotta dall’articolo 12 della legge Finanziaria 2002. Essa comporta l’applicazione delle regole stabilite, per il contenzioso tributario, dal decreto legislativo n. 546 del 1992, e successive modificazioni. Il ricorso potrà essere presentato direttamente dal contribuente, senza che sia obbligatoria la difesa tecnica, per controversie riguardanti tributi in contestazione fino a € 2.582,28 (pari a 5 milioni di lire). A tali fini non si tiene conto delle sanzioni, né degli interessi. Le controversie insorte fino al 31 dicembre 2001 rimangono incardinate presso il giudice all’epoca competente.

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Fonte:Agenzia delle Entrate - Ministero dell'economia e delle finanze - Per eventuali aggiornamenti o chiarimenti si può consultare il sito web: http://www.agenziaentrate.it

 

 

 

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|Anno XIV num.4 - Lug./Ago. 2015| - Per informazioni e-mail: redazione1@spaziomotori.it

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