NOVITA':
Calcolo
automatico del bollo online
>>
Prima di tutto è meglio chiarire subito
un cosa: la tanto "odiata" tassa di
possesso dell'auto/moto è un'imposta che
colpisce il "possesso" di un veicolo e
non la circolazione dello stesso. Ciò
vuol dire (per chi fa ancora confusione)
che tale tassa va pagata anche da chi ha
un veicolo fermo, intestato e non
circolante. Il bollo 2013 va pagato
entro il
28
febbraio per chi ha la scadenza a
gennaio 2013.
Come ricorda l'Agenzia delle Entrate
questo è il termine ultimo per pagare il
bollo auto (autoveicoli fino a 35 kw).
Questa data limite è valida per tutte le
Regioni che non hanno disposto
diversamente e l'importo del bollo, lo
ricordiamo, si può calcolare anche
online (vedi link più giù).
ATTENZIONE: da aprile 2010 pagare il
bollo auto/moto dal Tabaccaio costa di
più:
Dal 1° aprile 2010 il bollo auto pagato in tabaccheria costa 32 centesimi in più.
Dopo circa dodici anni, periodo in cui il compenso per ogni operazione di riscossione è stato fermo a 3mila lire (1,55 euro), con il Dpcm n. 186/2009 la cifra è passata a 1 euro e 87 centesimi.
Deroga al blocco delle tariffe
Non opera in questo caso il “blocco” fissato dall'articolo 3 del decreto anticrisi 2008 (d.l. n. 185) che ha sospeso l'adeguamento di tariffe, contributi e diritti da parte di organi dello Stato, a causa della crisi finanziaria.
Nel caso dei tabaccai, le somme sono da attribuire agli enti territoriali (Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano), per le quali lo stesso articolo 3 contiene una deroga che rinvia alla decisione autonoma dei competenti organi di governo gli adeguamenti giustificati dall'esigenza del recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti.
Per il 2013
sono confermati, su
tutto il territorio nazionale,
gli importi di tariffa in vigore
per l'anno precedente; fanno
eccezione esclusivamente i
territori della
Provincia di Bolzano e
quelli della Regione
Toscana. Per i
residenti in quest'ultima
Regione, infatti, sono state
previste – a decorrere dal 2009
- esenzioni e riduzioni che
premiano particolari fasce di
veicoli con maggiore efficienza
energetica. Sempre dal 2009 per
i residenti nella Provincia di
Bolzano, invece, è stata
deliberata la riduzione del 10
per cento, rispetto al 2008, di
tutte le tariffe riguardanti la
tassa automobilistica
provinciale. Per entrambi i
territori la riduzione scatta
sui pagamenti che dovranno
essere effettuati a decorrere
dal 1° gennaio 2009.
-------------------------------------------------
Da gennaio 2007 sono in vigore le
nuove tariffe relative al bollo auto (tassa
di possesso) che
aggiornano i precedenti importi risalenti al
1998. La nuova variazione tariffaria è
applicabile su tutto il territorio nazionale
e riguarda solamente autovetture,
motocicli e autoveicoli per il trasporto
promiscuo. Si rammenta che gli importi
approvati dalla legge n. 296/06
(Finanziaria 2007) possono subire
ulteriori variazioni su base regionale in
sede di compilazione dei tariffari, a seconda della regione
di residenza del proprietario del veicolo.
Inoltre, solo per i residenti in Liguria
(legge regionale n. 2/06) e Toscana (legge
regionale n. 52/06), la nuova tariffa
prevede un aumento applicabile a tutte le
categorie di veicolo (e non solo a motocicli
e autovetture).
Per le autovetture, in particolare, è
introdotto un primo aumento che si applica a
tutti i veicoli di potenza superiore alla
media, ma limitatamente ai KW risultanti in
eccesso rispetto ai primi cento. La tariffa
introduce inoltre una seconda variazione che
tende a premiare i veicoli con maggiore
efficienza energetica: prevede, infatti,
importi unitari decrescenti man mano che il
motore risulti dotato di caratteristiche
ambientali meno inquinanti fino a fissare,
entro la soglia dei 100 KW, importi uguali a
quelli in vigore nel 2006 (per
motorizzazioni con classe ambientale Euro 4
o Euro 5).
Ecoincentivi
Sono stati introdotti incentivi per
autovetture e autocarri leggeri, a impatto
ambientale ridotto (Euro 4 o Euro 5), che
saranno acquistati entro la fine del 2007 in
sostituzione di analogo veicolo, avviato
alla rottamazione, avente requisiti
ambientali meno aggiornati (Euro zero o Euro
1). L’importo del contributo statale è pari
a € 800 per l’acquisto di autovetture e a €
2.000 per gli autocarri leggeri (cioè,
quelli fino a 3,5 tonnellate di peso
complessivo). Per le autovetture è
prescritto l’ulteriore requisito relativo al
motore, le cui emissioni in termini di
biossido di carbonio (CO2) debbono essere
non superiori a 140 grammi al chilometro.
Per questi ultimi veicoli la Finanziaria ha
anche previsto l’esenzione dal bollo auto
per un periodo che va, a seconda dei casi,
dai due ai tre anni.
Tra gli ulteriori vantaggi per incentivare
la sostituzione del parco veicoli circolanti
con mezzi meno inquinanti, si segnala
l’esenzione quinquennale dal bollo auto a
favore di motocicli appartenenti alla classe
ambientale Euro 3, acquistati in
sostituzione di analogo veicolo di
motorizzazione Euro zero.
Classe ambientale (da Euro 5 a Euro zero).
Per l’individuazione dei nuovi importi di
tariffa del bollo auto, nonché per sapere se
si ha accesso o meno agli ecoincentivi, è
essenziale conoscere la classe ambientale
relativa al proprio veicolo (vecchio o nuovo
che sia). Per vetture e autocarri leggeri la
normativa vigente parte dalla classe
ambientale più severa, definita come Euro 5,
fino alla classe convenzionale Euro zero,
che è quella meno aggiornata; per i
motocicli, cui si applicano direttive
europee diverse da quelle previste per gli
autoveicoli, si parte invece dalla classe
Euro 3 fino alla categoria Euro zero.
Tali informazioni possono essere acquisite
dal contribuente mediante consultazione
della propria carta di circolazione, sulla
quale sono indicati gli estremi delle
principali direttive rispettate dal motore
installato su ciascun veicolo. Fra queste,
sono ricomprese anche le direttive
antinquinamento, uniche rilevanti per la
determinazione della classe ambientale (ai
fini sia del bollo sia degli ecoincentivi).
Attenzione anche ad alcune leggi regionali
che prevedono riduzioni (totali o parziali) per veicoli
ecologici (elettrici o alimentati a gpl-metano con impianto omologato ai sensi
delle ultime direttive europee); ad esempio
in Campania è prevista la riduzione del
bollo annuale al 25 % per i veicoli
ecologici (l. reg. n.24 del 29-12-2005 -
art. 23 e l. reg. n. 4 del 20-03-2006 - art.1).
Alcune case costruttrici di auto e moto
infatti hanno anticipato l’entrata in vigore
delle varie normative. Di conseguenza l’anno
di immatricolazione del veicolo può non
essere una certezza dell’appartenenza ad una
determinata categoria. |
L'IMPORTO DA PAGARE PER
IL RINNOVO - QUANTO SI PAGA
LA POTENZA ESPRESSA IN KW
Le tariffe del bollo sono calcolate in
base alla potenza del motore espressa in Kilowatt.
Questo dato si trova normalmente sulla facciata in alto
a destra della carta di circolazione, tre righe sopra
l'indicazione della vecchia potenza fiscale, in
corrispondenza della voce "pot. max KW". Per i veicoli
più recenti o reimmatricolati a partire dalla fine del
1999, che sono muniti della carta di circolazione di
tipo attuale (cioè, in un foglio di formato A4 piegato
in quattro parti, invece di quello ripiegato in dodici
parti secondo il formato precedente), il documento
contiene l’indicazione della potenza sotto la voce “P.3”.
LA POTENZA ESPRESSA IN CV
Se nella carta di circolazione non sono
indicati i KW, il calcolo va effettuato in base al
numero dei CV riportati di fianco alla voce "pot. max"
(di solito sulla terza pagina del
libretto).
In base al rapporto di conversione 1 CV = 0,736 KW. Chi
ha un veicolo con potenza espressa in CV può calcolare
l'importo del bollo direttamente in base ai KW dopo aver
convertito la potenza da CV a KW. E' corretto comunque
calcolare il bollo sulla base della tariffa espressa in
CV.
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Le nuove tariffe annuali
del bollo 2013 in euro
|
da 0 a 100 kw |
per ogni kw
oltre i 100 |
|
|
|
Euro 0 |
3,00 |
4,50 |
Euro 1 |
2,90 |
4,35 |
Euro 2 |
2,80 |
4,20 |
Euro 3 |
2,70 |
4,05 |
Euro 4 |
2,58 |
3,87 |
Euro 5 |
2,58 |
3,87 |
CALCOLA
IL BOLLO ON LINE!
Qui
esempio auto categoria
Euro 2 con 140 KW
100 KW = 280 euro
40 KW = 168 euro
tot spesa per 140 KW = 448 euro
CATEGORIE EURO 0, 1, 2, 3, 4
e 5
CATEGORIE EURO AUTOVETTURE
AUTO EURO 0: indica i
veicoli non catalizzati a benzina e i veicoli non
ecodiesel, o immatricolati entro il 31.12.1992.
AUTO EURO 1 :
auto immatricolate dopo il 31.12.1992 che riportano sul
libretto
- 93/59 CEE con catalizzatore
- 91/441 CEE
- 91/542 CEE punto 6.2.1.A
Attenzione: alcune automobili, seppur immatricolate
prima di tale data, rispettano comunque la normativa
Euro 1, per cui si consiglia di controllare sempre la
carta di circolazione.
Per i veicoli immatricolati prima del 1992, quando non è
annotata sulla carta di circolazione la dicitura
“rispetta la Direttiva CEE n. 91/441” si consiglia di
contattare la Motorizzazione Civile.
AUTO EURO 2:
auto immatricolate dopo il 01.01.1997 che riportano sul
libretto:
- 91/542 CEE punto 6.2.1.B
- 94/12 CEE
- 96/1 CE
- 96/44 CEE
- 96/69 CE
- 98/77 CE
E’ inoltre possibile trovare sul libretto anche le
seguenti diciture:
- 96/20 – 95/54 93/116 – 96/69 – 96/36
- 96/20 – 95/54 93/116 – 96/69 – 95/56 – 96/37
- 96/20 – 95/54 93/116 – 96/69 – 95/56 - 96/37 – 96/38
- 96/20 – 95/54 93/116 – 96/69 – 95/56 - 96/36 – 96/37 –
96/38
- 92/97/CEE – 94/12 CEE – 93/116 CE
- 92/97/CEE – 94/12 CEE
- 96/20 CE – 96/44 CE
- 96/20 CE – 96/1 CE
- 96/20 CE – 94/12 CEE
- 92/97/CE – 96/69 CE
- 92/97/CE – 96/69 CE – 93/116 CE
- 96/20 CE – 91/542 CEE PUNTO 6.2.1.- B
- 96/20 CE – 94/12 CEE – 93/116 CE
- 96/20 CE – 95/54 CE – 94/12 CEE – 93/116 CE
- 96/20 CE – 96/69 CE – 93/116 CE
- 96/20 CE – 96/69 CE – 95/54 CE - 93/116 CE
- 92/97/CEE – 94/12 CE – 95/54 CE – 93/116 CE
- CE 96/20 – 93/116 – 96/69 – 95/56
- 1999/102/CE – rif. 96/69 CE
- 98/77 CE
- CE 96/20 – 95/54 – 93/116 – 94/12 – 96/36 – 96/38
- 96/20 CE – 95/54 CE – 96/69 CE – 95/56 CE
AUTO EURO 3:
auto immatricolate dopo 01.01.2001 che riportano sul
libretto:
- 98/69 CE
- 98/77 CE rif. 98/69 CE
- 99/96 CE
- 99/102 CE rif. 98/69 CE
- 2001/1 CE rif. 98/69 CE
- 2001/27 CE
- 2001/100 CE A
- 2002/80 CE A
- 2003/76 CE A
AUTO EURO 4:
auto immatricolate dopo il 01.01.2006 che riportano sul
libretto:
- 98/69 CE B
- 98/77 CE rif. 98/69/CE B
- 1999/96 CE B
- 1999/102 CE B rif. 98/69/CE B
- 2001/1/CE Rif. 98/69 CE B
- 2001/1 CE B rif. 98/69 CE B
- 2001/27 CE B
- 2001/100 CE B
- 2002/80 CE B
- 2003/76 CE B
AUTO EURO 5:
auto immatricolate dopo il
01.09.2009 che riportano sul libretto:
-1999/96/CE Riga B2
-1999/96/CE Riga C (ECOL. MIGLIORATO)
-2001/27/CE RIF 1999/96/CE Riga B2
-2001/27/CE RIF 1999/96/CE Riga C (ECOL. MIGLIORATO)
-2005/79/CE RIF 2005/55/CE Riga B2 (Euro 5)
-2005/79/CE RIF 2005/55/CE Riga C (ECOL. MIGL.)
-2006/51/CE RIF 2005/55/CE Riga B2 (Euro 5)
-2006/51/CE RIF 2005/55/CE Riga C (ECOL. MIGL.)[5]
Da gennaio 2011 si possono
omologare ed immatricolare solo automobili Euro 5.
Si precisa che l’autoveicolo rientra nella classe
ambientale Euro 4 solo se la Direttiva di riferimento
riporta la lettera B; qualunque altra sigla indica il
riferimento ad una normativa precedente (Euro 1, 2 o 3).
Sulla carta di circolazione di vecchio tipo,
l’indicazione dell’Euro di riferimento si trova in basso
nel riquadro 2, mentre su quella di nuovo tipo (formato
A4), l’indicazione è riportata alla lettera V. 9 del
riquadro 2 ed è spesso integrata con una ulteriore
specifica nel riquadro 3. Al momento le norme Euro di
riferimento sono 4.
CATEGORIE EURO
CICLOMOTORI E MOTO
In base alle citate Direttive emanate nel 1991 dalla
Comunità Europea, sono state individuate due categorie
di appartenenza per i motoveicoli e i ciclomotori (Euro
1 e Euro 2).
Sul libretto di nuovo tipo l’indicazione è riportata
alla lettera V. 9, con specificata la Direttiva di
riferimento nelle righe descrittive. Sulle carte di
circolazione di vecchio tipo, l’indicazione si trova
invece nel riquadro 2.
CICLOMOTORI E MOTO EURO
1:
Ciclomotori e motoveicoli conformi alla Direttiva 97/24
CE Cap. 5
CICLOMOTORI E MOTO EURO
2:
Ciclomotori conformi alla Direttiva 97/24 CE
Cap. 5 fase II;
Motoveicoli conformi alla Direttiva 2002/51/CE fase A
LA POTENZA ESPRESSA IN CV
Se nella carta di circolazione non sono
indicati i KW, il calcolo va effettuato in base al
numero dei CV riportati di fianco alla voce "pot. max"
(di solito sulla terza pagina del
libretto).
In base al rapporto di conversione 1 CV = 0,736 KW. Chi
ha un veicolo con potenza espressa in CV può calcolare
l'importo del bollo direttamente in base ai KW dopo aver
convertito la potenza da CV a KW. E' corretto comunque
calcolare il bollo sulla base della tariffa espressa in
CV.
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IL VERSAMENTO E GLI ARROTONDAMENTI
L’importo da versare deve essere
arrotondato sempre ai centesimi, tenendo conto che se
dai conteggi di tariffa vi è un importo espresso con più
di due decimali, occorre arrotondare al secondo
decimale. L'arrotondamento è per difetto, se la terza
cifra dopo la virgola è da 0 a 4, per eccesso se tale
cifra sia pari a 5 o superiore. Esempio € 257, 215
si arrotonda a € 257,22, mentre entro 257,214 si
arrotonda a € 257,21.
N.B. I versamenti delle tasse
automobilistiche per i veicoli immatricolati nella
provincia autonoma di Trento devono essere, invece,
arrotondati all'unità di Euro secondo le delibere
emanate (delibera n. 2751 del 25 ottobre 2001 e n. 3426
del 21 dicembre 2001).
IL
CALCOLO DEL BOLLO AUTO
N.B.: Bisogna fare attenzione (anche compilando
la schedina quando si paga dai tabaccai) a indicare la
futura scadenza del pagamento: ad esempio per un'auto
con bollo scaduto a Dicembre 2012,
bisogna indicare la scadenza Dicembre 2013
(pagando entro gennaio 2013), sia
se si paga nei termini, sia se si paga tardivamente,
dopo qualche mese. Per le normali autovetture a benzina,
ecodiesel, gpl, metano, benzina più gpl o benzina più
metano, E' OBBLIGATORIO PAGARE PER 12 MESI. Possono
invece pagare per 4, per 8 o per 12 mesi i vecchi diesel
tenuti alla sovrattassa di alimentazione (c.d.
superbollo).
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LE AUTO ANZIANE
(con almeno 30 anni)
Sono esenti dalla tassa automobilistica i
veicoli (autovetture, motoveicoli, eccetera) costruiti
da almeno trent’anni, senza che sia necessario il
possesso di particolari requisiti (per la Lombardia si
veda il paragrafo successivo). Il beneficio spetta
automaticamente, senza che sia necessario presentare una
domanda apposita. Per verificare se si ha diritto al
beneficio, fa fede la data di immatricolazione
risultante dal “libretto” di circolazione. Se però il
contribuente è in possesso di documentazione idonea che
attesti una data di costruzione anteriore a quella di
immatricolazione, fa fede ai fini dell'agevolazione
la data di costruzione. Se i veicoli in questione sono
messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono
tenuti al pagamento di una tassa forfetaria dovuta in
misura fissa a titolo di tassa di circolazione
(indipendentemente dalla potenza del motore). Il
pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi
mese dell’anno, purché anteriormente alla messa in
circolazione del veicolo su strade pubbliche. Questo
regime agevolato non si applica ai veicoli “ad uso
professionale”. Sono da considerare tali, ad esempio,
quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, a
noleggio da rimessa o a scuola guida. La tassa annuale è
pari a:
per i motoveicoli
- € 10,33 su tutto il
territorio nazionale
- € 11,36 per il
Veneto, Calabria, Campania e Abruzzo
- € 11,15 per le Marche
- € 11,05 per il Molise
- € 20,00 per Puglia e
Piemonte
per gli autoveicoli
- € 25,82 su tutto il
territorio nazionale
- € 28,40 per il Veneto,
Calabria, Campania e Abruzzo
- € 27,88 per le Marche
- € 27,63 per il Molise
- € 30,00 per Puglia
Piemonte
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LE
AUTO E LE MOTO STORICHE FRA 20 E 30 ANNI
I benefici indicati per le auto "anziane"
nel paragrafo precedente si applicano con le stesse
modalità nei riguardi dei veicoli che abbiano compiuto
vent’anni e che abbiano i requisiti per essere
considerati di particolare interesse storico e
collezionistico. Si considerano tali i veicoli costruiti
specificamente per le competizioni, quelli costruiti a
scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di
partecipazione ad esposizioni o mostre, ed infine i
veicoli che rivestono un particolare interesse storico o
collezionistico in ragione del loro rilievo industriale,
sportivo, estetico o di costume.
A differenza dei veicoli con almeno 30
anni, il beneficio in questo caso non spetta
automaticamente, ma solo se vi è stata, da parte
dell’apposito Ente associativo riconosciuto dalla legge
(ASI - Automotoclub Storico Italiano), la preventiva
determinazione che individui quali sono i veicoli di
particolare interesse storico e collezionistico. I
motoveicoli possono essere individuati anche dalla FMI
(Federazione Motociclistica Italiana). Se i veicoli in
questione sono messi in circolazione su strade
pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una tassa
forfetaria dovuta in misura fissa (indipendentemente
dalla potenza del motore) a titolo di tassa di
circolazione. Il pagamento può effettuarsi, senza
sanzioni, in qualsiasi mese dell’anno, purché
anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su
strade pubbliche.
Per i veicoli “ultraventennali” appartenenti a soggetti
residenti in Toscana o in Lombardia, la tassa forfetaria
annuale è dovuta ugualmente anche per i veicoli non
circolanti. In Lombardia, inoltre, la riduzione è
subordinata all’osservanza di particolari condizioni
(articolo 48 legge regionale n. 10 del 14 luglio 2003) e
valgono regole speciali per la scadenza di pagamento.
Nel settore delle auto e delle moto storiche le singole
Regioni potrebbero seguire prassi difformi.
La tassa annuale è pari a:
per i motoveicoli
-
€ 10,33 su tutto il territorio nazionale
-
€ 11,36 per il Veneto, Calabria,
Campania e Abruzzo
-
€ 11,15 per le Marche
-
€ 11,05 per il Molise
-
€ 20,00 per Piemonte, Puglia e Lombardia
-
€ 25,00 per la Toscana
per gli autoveicoli
I
DIESEL
Il superbollo diesel è soppresso con effetto dal 1°
gennaio 2005. Le vecchie auto a gasolio non
"ecodiesel", tenute alla sovrattassa fino al 2004, dal
2005 rinnoveranno il bollo pagando il normale importo su
base annua stabilito per la tariffa a benzina, senza
possibilità di frazionamento su base quadrimestrale.
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LE
SCADENZE PER IL RINNOVO
La scadenza di rinnovo del bollo varia da
vettura a vettura. A questo riguardo bisogna
semplicemente collegarsi alla scadenza dell'ultimo bollo
pagato. Il rinnovo di pagamento va infatti effettuato
entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di
scadenza del bollo precedente. Questa è una regola che
vale sempre (salvo casi di proroga espressa) e per
qualsiasi tipo di veicolo (autovetture, motocicli,
autocarri, eccetera). Ad esempio, il bollo scaduto a
luglio, va rinnovato entro agosto, quello scaduto ad
agosto va rinnovato entro settembre.
Quando l'ultimo giorno del mese cade di sabato o di
giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al
primo giorno lavorativo successivo.
Regole diverse si applicano in Lombardia e Piemonte dal
1° gennaio 2004. Per tutte le categorie di veicoli
immatricolati a partire da questa data, il rinnovo del
pagamento (a partire dal 2005) va effettuato entro la
fine del mese uguale a quello in cui è avvenuta
l’immatricolazione. Il rinnovo, per tutte le autovetture
e gli autoveicoli uso promiscuo, benzina o ecodiesel,
coprirà i dodici mesi che vanno fino al mese dell’anno
successivo anteriore a quello di immatricolazione. La
scadenza resta sempre legata al mese di immatricolazione
fino al verificarsi di eventi estintivi relativi al
veicolo. Per esempio, il rinnovo per un veicolo
immatricolato a marzo 2004 dovrà avvenire dal 1° al 31
marzo 2005 e coprirà il periodo fino a febbraio 2006.
Per gli autocarri, complessi e autotreni di massa
complessiva pari o superiore a 12 tonnellate è
consentito il pagamento su base quadrimestrale.
Ecco un prospetto di alcune delle
scadenze più diffuse di pagamento.
TABELLA 1
SCADENZA |
TERMINE DI
PAGAMENTO
(senza sanzioni) |
DIC 2012 |
31/01/2013 |
GEN 2013 |
28/02/2013 |
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L'AUTO ACQUISTATA USATA
Occorre distinguere tra due ipotesi:
quella in cui l’acquisto avvenga da un privato e quella
in cui avvenga da un commerciante di veicoli.
- Acquisto da un privato
Bisogna sempre seguire le scadenze originarie del
bollo, in modo da collegarvisi. Per questo, occorre
pagare entro i termini nei quali avrebbe dovuto
mettersi in regola il precedente proprietario del
veicolo. Qualora il termine sia scaduto prima
dell’acquisto, ogni responsabilità ricade sul
precedente proprietario, per cui l’acquirente dovrà
rinnovare il bollo solo a partire dal periodo
d’imposta che inizia successivamente all’acquisto
(fa fede la data in cui l’atto di vendita viene
autenticato dal notaio): per esempio,se il bollo è
scaduto a dicembre 2012 (e quindi va rinnovato entro
gennaio 2013) e l’atto di vendita viene autenticato
nel maggio 2013, l’acquirente dovrà per parte sua
preoccuparsi di rinnovare il bollo nel gennaio 2014
per il periodo d’imposta che va dal gennaio 2014 al
dicembre 2014.
- Acquisto da un commerciante di
veicoli
Se il bollo del veicolo è ancora in corso di
validità, l’acquirente deve solo rinnovarlo alla sua
naturale scadenza, analogamente a quanto avviene in
caso di acquisto da un privato. Se invece il bollo è
scaduto, di norma si applicano le stesse regole
relative al primo pagamento per un’auto nuova
(vedere il successivo paragrafo): l’unica differenza
è che non fa fede la data d’immatricolazione, ma
quella di autentica notarile dell’atto di vendita
(l’obbligo di pagare scatta a partire dal mese
dell’autentica e le scadenze si calcolano in base
alla data dell’autentica). Perché sia possibile
applicare le regole dell’auto nuova è però
necessario che il commerciante abbia inserito il
veicolo nell’apposito elenco degli esemplari esenti
dal bollo perché in attesa di rivendita. Qualora non
lo abbia fatto, si applicano le stesse regole che
valgono nel caso in cui si acquista da un privato un
veicolo con il bollo scaduto (la responsabilità del
mancato rinnovo ricadrà, a seconda dei casi, sul
precedente proprietario o sul commerciante, tenendo
conto del nominativo che risulterà come intestatario
nel Pra alla data di scadenza del termine utile per
il pagamento.
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DOVE SI PAGA IL BOLLO
Il pagamento del bollo è possibile
presso:
- gli uffici postali
- le tabaccherie abilitate
- le agenzie di pratiche auto
- le delegazioni ACI
- le banche (in alcune regioni come
il Lazio, la Lombardia e la Toscana)
- modalità telematiche per alcune
regioni convenzionate con l'ACI (si veda il sito
www.aci.it)
- altri intermediari convenzionati
con le singole Regioni.
Pagamento presso le Poste
Devono essere compilati gli appositi
bollettini di conto corrente (MAV) distribuiti gratuitamente
presso gli stessi uffici. Sono disponibili:
- moduli di bollettino preintestato
sui quali è già presente il numero di conto
corrente;
- moduli di bollettino
apposito valido a livello nazionale, con in bianco
il numero di conto corrente regionale che va
ricopiato dall'elenco posto a margine del bollettino
stesso. Esistono due versioni di tali ultimi
bollettini:
- a banda trasversale rossa:
riguarda il pagamento per autoveicoli e
motoveicoli in genere, esclusi i casi per i
quali va utilizzato il bollettino di cui al
punto 2);
- a banda trasversale verde:
riguarda il pagamento di altre tipologie
(ciclomotori e targhe di prova);
- oggi esistono appositi
moduli in doppia copia (chiederli agli
uffici postali).
Il versamento in posta verrà controllato
e registrato sugli archivi magnetici solo in un secondo
momento. Si raccomanda di fare molta attenzione a
scrivere il numero di targa con grafia chiara e
leggibile, senza commettere errori sulla parte del
bollettino destinato a rimanere in possesso
dell'ufficio.
L'elenco dei numeri di C/C da riportare
sul modulo sono indicati nella tabella 3. Oppure sul
retro dei moduli appositi distribuiti presso le Poste.
TABELLA 3
REGIONE/PROV. AUTONOMA DI
RESIDENZA |
Num. C/C |
ABRUZZO |
1677 |
BASILICATA |
8854 |
CALABRIA |
7898 |
CAMPANIA |
7807 |
EMILIA ROMAGNA |
970400 |
FRIULI VENEZIA GIULIA - Uff.
Registro Conc. Gov. - Roma |
4341 |
LAZIO |
825000 |
LIGURIA |
7179 |
LOMBARDIA |
2238 |
MARCHE |
9605 |
MOLISE |
3863 |
PIEMONTE |
4101 |
PUGLIA |
3707 |
SARDEGNA - Uff. Registro
Conc. Gov. - Roma |
1099 |
SICILIA |
784900 |
TOSCANA |
7500 |
UMBRIA |
7062 |
VAL D'AOSTA - Uff. Registro
Conc. Gov. - Roma |
9118 |
VENETO |
5306 |
Provincia Autonoma BOLZANO |
3392 |
Provincia Autonoma TRENTO |
3384 |
Pagamento presso le tabaccherie
Presso la tabaccheria, l’automobilista
dovrà compilare una schedina con i dati necessari alla
identificazione del veicolo:
- targa
- regione di residenza
- mesi di validità
- scadenza.
Sono disponibili due tipi di schede
utilizzabili per diverse tipologie di pagamento:
scheda A per
autovetture e veicoli a uso promiscuo per i quali il
pagamento è effettuato senza riduzioni o agevolazioni;
scheda B
per:
- autovetture e autoveicoli che
beneficiano di particolari riduzioni (a esempio:
taxi);
- altri veicoli in genere (autobus,
autocarri, rimorchi, ciclomotori).
Il costo di questo servizio è di €
1,87.
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I PAGAMENTI TARDIVI
Se si paga in ritardo, oltre alla
tassa si è soggetti anche al pagamento di sanzioni, che
crescono a seconda del ritardo con cui il pagamento
viene fatto (v. Tabella 4).
TABELLA 4
SANZIONI
RIDOTTE PER CHI PAGA IN RITARDO |
PAGAMENTO
EFFETTUATO ENTRO |
SANZIONE
(in % della tassa) |
30 giorni
dalla scadenza |
3,75 |
1 anno |
6 |
Insieme al pagamento di tassa più
sanzione, devono essere aggiunti gli interessi sulla
tassa non pagata, calcolati su base giornaliera, a
decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza
del pagamento omesso e fino a quello dell'effettivo
versamento.
Per ogni giorno di ritardo,
entro il primo anno, gli interessi sono pari al:
- La sanzione sarà pari al 2,5%
della tassa originaria, più gli interessi legali
giornalieri calcolati sui giorni effettivi di
ritardo, la cui percentuale annua è pari all’1%,
entro i 30 giorni dalla data di scadenza; se il
ritardo supera i 30 giorni dalla scadenza entro 1
anno, la multa sarà pari al 3% della tassa
originaria, oltre gli interessi legali giornalieri
calcolati sugli effettivi giorni di ritardo la cui
percentuale annua è pari all’1%.
- Se si paga con oltre 1 anno di
ritardo invece, è prevista una sanzione pari al 30%
della tassa originaria più gli interessi pari all’1%
fisso per ogni semestre di ritardo maturato .
PER POTER BENEFICIARE DELLE SANZIONI
RIDOTTE, IL CONTRIBUENTE DEVE PROVVEDERE AL VERSAMENTO
CONTESTUALE DELLA TASSA, DELLA SANZIONE E DEGLI
INTERESSI.
Per i pagamenti effettuati oltre
l'anno la sanzione è applicabile d'ufficio ed è pari al
30% della tassa: sono inoltre dovuti gli interessi nella
misura del 1,375% per ogni semestre maturato a decorrere
dal giorno successivo alla scadenza del termine utile
per il pagamento (2,5% a semestre fino al 30 giugno
2003).
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LE
ESENZIONI PER I DISABILI
I disabili possono godere dell’esenzione
permanente dal bollo auto. Per godere dell'esenzione, il
veicolo deve essere intestato allo stesso disabile,
ovvero a un soggetto rispetto al quale quest’ultimo è
fiscalmente a carico (ciò si verifica se il disabile ha
un reddito annuo lordo non superiore a € 2.840, 51, pari
a lire 5 milioni e mezzo). Non sono agevolabili i
veicoli intestati a società od enti, pubblici o privati.
Hanno diritto all’esenzione le seguenti categorie di
disabili:
- quelli con limitazioni permanenti
della capacità motoria;
- quelli con handicap psichico o
mentale di gravità tale da aver determinato il
riconoscimento dell’indennità di accompagnamento,
gli invalidi con grave limitazione della capacità di
deambulazione, i pluriamputati, i sordomuti, i non
vedenti.
L’esenzione spetta per un solo
veicolo, con facoltà di scelta da parte dell'interessato
che nella domanda di esenzione deve indicare la relativa
targa. Inoltre è necessario che:
- il veicolo deve avere una
cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici,
se a benzina, e a 2800 centimetri cubici, se a
gasolio;
-
qualora il disabile rientri solo
nella precedente ipotesi a., il veicolo deve essere
stato adattato (nei comandi di guida, oppure nella
struttura carrozzata) in funzione della ridotta
capacità motoria del disabile e gli adattamenti
devono risultare dalla carta di circolazione (e
quindi devono essere stati sottoposti a visita e
prova in una sede del Dipartimento dei trasporti
terrestri).In luogo dell'adattamento, l'esenzione
compete anche se il veicolo è dotato di cambio
automatico (di serie o opzionale), purché prescritto
dalla Commissione medica locale.
Qualora la disabilità rientri in una
delle ipotesi sopra indicate nella lettera b.,
l'adattamento del veicolo non è richiesto come
condizione per usufruire dell'esenzione dal bollo
auto. I disabili che hanno presentato domanda di
esenzione nel corso degli anni passati non sono
obbligati a ripresentarla nel 2005, se perdurano le
condizioni di esonero.
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LE
RIDUZIONI TARIFFARIE
Per questa voce si consiglia di
attendere la definitiva regolamentazione della materia
oppure di informarsi se la propria regione di
appartenenza applica particolari riduzioni a veicoli
elettrici, alimentati a gpl o metano, ecc.
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LA PERDITA DI POSSESSO E
L'ANNULLAMENTO DEGLI ARRETRATI
Il proprietario di un veicolo non è più
tenuto a pagare la tassa automobilistica a partire dal
periodo d’imposta successivo al momento in cui viene
effettuata l’annotazione al PRA della perdita di
possesso. In mancanza di annotazione l’obbligo di pagare
è sospeso ugualmente qualora il proprietario produca un
atto di data certa che dimostri il mancato possesso del
veicolo.
Pertanto, se a esempio il furto viene denunciato entro
il 31 dicembre non è dovuto il rinnovo del bollo scaduto
entro tale data. Mentre se la denuncia in questione
presso l'autorità di pubblica sicurezza viene presentata
dopo l'ultimo giorno del mese coperto da pagamento,
scatta ugualmente l’obbligo di rinnovo per l'intero
periodo fisso.
Questa regola trova una attenuazione per
i residenti in Puglia, Provincia di Trento, Lombardia,
Emilia Romagna, Toscana e Piemonte, dove si tiene conto,
a favore del contribuente, della porzione di anno di
mancato possesso del veicolo. La disciplina di questa
deroga cambia da Regione a Regione.
Con la circolare 2/2002 la Direzione
Normativa e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate ha
affermato che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, pur non potendo avere di per sé efficacia
retroattiva, è assistita da una particolare garanzia,
data dal fatto che la veridicità del suo contenuto è
indirettamente assicurata da previsioni di
responsabilità penale per l'ipotesi di affermazioni
false.
Se, pertanto, l'automobilista, oltre a
produrre la dichiarazione sostitutiva, è in grado di
rafforzare le sue attestazioni presentando almeno uno
dei seguenti documenti:
- dichiarazione di responsabilità
sottoscritta dal soggetto autorizzato per la
rivendita
- documento attestante la disdetta
o il trasferimento della posizione assicurativa del
veicolo,
si può ritenere che l'insieme di
questa documentazione possa dare alle dichiarazioni del
contribuente un valore <<sufficiente per indurre
l'ufficio ad escludere il pagamento della tassa a
decorrere dalla data in cui - come risulta dalla
dichiarazione sostitutiva corroborata dalla
documentazione allegata - si è verificata la perdita di
possesso.
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LE
TARGHE DI PROVA E LE TARIFFE PER I RIMORCHI SPECIALI
Le targhe di prova pagano un tipo di
tariffa con il metodo della tassa fissa annua. Una volta
pagata, la tassa ha validità fino al 31 dicembre
successivo. L'importo della tassa fissa annua (che, in
assenza di proroghe particolari, va pagata entro il 31
gennaio di ogni anno) cambia in base alla classe del
veicolo e al gruppo regionale di appartenenza.
Le targhe destinate a non essere
adoperate debbono essere restituite agli uffici della ex
Motorizzazione non oltre il 31 dicembre dell’anno già
coperto da pagamento. In caso contrario scatta l’obbligo
di rinnovo. Ciò discende dal fatto che dal 1996
questa tassa è stata trasformata in tassa “di possesso”,
per cui l’obbligo di pagamento sussiste
indipendentemente dall’utilizzo della targa e anche se
non è stato richiesto od ottenuto il rinnovo
dell’autorizzazione annuale.
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LE
NUOVE MODALITA' DI RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
A partire dal 1° gennaio 2002 le
controversie in materia di bollo auto rientrano nella
competenza delle Commissioni tributarie provinciali. La
modifica (fino al 31 dicembre 2001 era competente il
tribunale civile) è stata introdotta dall’articolo 12
della legge Finanziaria 2002. Essa comporta
l’applicazione delle regole stabilite, per il
contenzioso tributario, dal decreto legislativo n. 546
del 1992, e successive modificazioni. Il ricorso potrà
essere presentato direttamente dal contribuente, senza
che sia obbligatoria la difesa tecnica, per controversie
riguardanti tributi in contestazione fino a € 2.582,28
(pari a 5 milioni di lire). A tali fini non si tiene
conto delle sanzioni, né degli interessi. Le
controversie insorte fino al 31 dicembre 2001 rimangono
incardinate presso il giudice all’epoca competente.
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Fonte:Agenzia
delle Entrate - Ministero dell'economia e delle finanze
- Per eventuali aggiornamenti o chiarimenti si può
consultare il sito web:
http://www.agenziaentrate.it