Il nuovo
regolamento sulle patenti nautiche è entrato in vigore dal 16
gennaio 1998.
Rivediamo sinteticamente la disciplina sulle abilitazioni per il comando
e la condotta delle unità da diporto, navi comprese (quelle che superano
i 24 metri fuori tutto), che finalmente sono denominate patenti
nautiche, con termine più comprensibile da tutti. Le nuove norme hanno
anche confermato il limite di potenza massima dei motori conducibili
senza patente.
La patente nautica è obbligatoria nei seguenti casi:
1) Per la navigazione con natante e imbarcazioni nelle acque interne e
nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a
bordo sia installato un motore con potenza superiore a 30 kW o a 40.8 Cv
e, comunque, con cilindrata superiore a 750 cc, se a carburazione a due
tempi o a 1000 cc, se a carburazione a 4 tempi fuoribordo o a 1300 cc,
se a carburazione a 4 tempi entrobordo o a 2000 cc, se a motore diesel;
ciò vuol dire che se la potenza massima rientra nella norma, cioè è
uguale o inferiore a 40.8 Cv, ma la cilindrata supera quelle indicate
sopra scatta l'obbligo della patente, e viceversa.
2) Per tutte le unità in navigazione oltre le sei miglia dalla costa,
indipendentemente dalla motorizzazione.
Ricordiamo che quando il limite della potenza massima senza patente fu
portato da 25 a 75 HP, con un decreto legge in iter modificato all'uopo
dal ministro Caravale - provvedimento che fu reiterato molte volte, fino
a prendere il n.
535, del 21.10.96 (G.U. n 248 del 22.10.96) e poi approvato con la
legge di conversione
n. 647 del
23.12.96 (G.U. n. 300 del 23.12.96), però col limite ridotto a 40.8
HP - si levò un coro di proteste talmente alto da costringere il
Ministro a fare marcia indietro. Il provvedimento si è dimostrato invece
efficace, elevando le dimensioni e quindi la sicurezza dei natanti (e di
quelle imbarcazioni che venivano utilizzate come natanti proprio per non
dover prendere la patente nautica) senza che si siano minimamente
verificati quegli incidenti e quegli inconvenienti evocati da tante
cassandre, abilmente sollecitate da chi invece aveva interessi
corporativi, siamo convinti che nessun inconveniente si sarebbe
manifestato se il limite fosse restato a 75 HP, perché, ai fini della
vera sicurezza, legando la potenza minima e massima al peso dell'unità e
all'età maggiorenne del conduttore, come da noi proposto, la
pericolosità non sarebbe cresciuta, mentre si sarebbe ulteriormente
incrementata la sicurezza della navigazione su mezzi che devono fuggire
il maltempo e non affrontarlo - Purtroppo c'è troppa gente che pontifica
per politica dietro a un tavolino cercando di crearsi centri di potere
e... di guadagno e che spesso non ha mai messo piede su una barca e
nulla comprende delle esigenze di chi va in barca. Ma ormai il limite
dei 40.8 accettato da tutti non ha dato luogo a inconvenienti e non se
ne prevede per ora la modifica, in attesa di una direttiva comunitaria
per il riavvicinamento delle norme in materia di abilitazione.
Perciò, al momento di un eventuale controllo, si deve soltanto
dimostrare di essere in possesso della patente necessaria per la
navigazione effettivamente svolta.
Patenti e distanze di navigazione
Ancora una volta richiamiamo l'attenzione del lettore sul fatto che,
grazie alle nuove normative, per la patente, come per le dotazioni di
sicurezza, vige il principio della distanza di navigazione dalla costa,
cioè il tipo di patente da possedere non è riferito all'abilitazione
dell'unità sulla quale ci si trova, ma alla effettiva distanza dalla
costa ove la navigazione è effettivamente svolta, fermo restando che
nessun mezzo a motore può essere condotto senza patente quando la
potenza massima supera i 40.8 HP ecc., anche a meno di 300 metri da
terra.
Perciò, al momento di un eventuale controllo, si deve soltanto
dimostrare di essere in possesso della patente necessaria per la
navigazione effettivamente svolta.
La normativa ha anche recepito alcuni principi stabiliti da sentenze
della magistratura: è possibile condurre un'unità con licenza di
navigazione senza limiti anche con la patente inferiore, cioè entro 12
miglia, se la navigazione non supera tale limite; al timone può esservi
anche una persona non in possesso di abilitazione o di abilitazione
inadeguata, se a bordo c'è un patentato abilitato per la navigazione in
corso, che rimane responsabile della conduzione.
Ci sembra giusto, a questo punto, dare atto all'estensore del
Regolamento di aver pienamente recepito lo spirito di semplificazione
desiderato dal Ministro Burlando e anche la necessità di trasparenza
amministrativa, introducendo inoltre ampiamente l'autocertificazione
prevista dalla legge Bassanini (n. 127 del 15.5.97).
Infine, altra innovazione molto importante, con il nuovo Regolamento è
stato stabilito l'immediato rilascio della patente una volta superate le
prove d'esame.
Domanda d'ammissione all'esame
Il modello di domanda allegato al regolamento (il fac-simile si può
ritirare presso una qualsiasi scuola guida nautica), è
multiuso, cioè può essere utilizzato per l'autocertificazione dei dati
personali, per la richiesta di ammissione agli esami, per la convalida
delle abilitazioni, per la richiesta di rilascio della patente a coloro
che sono in possesso di titoli professionali marittimi, per il rilascio
del duplicato delle patenti nonché per le comunicazioni relative al
cambio di residenza.
Va presentata agli uffici provinciali della MCTC o alla competente
autorità marittima in duplice copia, di cui una in bollo, corredata dal certificato medico di idoneità, rilasciato
da un medico pubblico con funzioni in materia medico-legale, da due foto
formato tessera e infine dalle ricevute dell'avvenuto pagamento della
tassa d'esame.
Tipi di patente, insieme vela e motore, limitazione al
solo motore
Le patenti ora sono tre:
Infatti, adesso la patente nautica è unica e comprende le abilitazioni
alla navigazione entro 12 miglia dalla costa e senza alcun limite;
entrambe comprendono sia l'abilitazione per la vela che per il motore.
Visto che il programma teorico d'esame è comune, il velista col solo
esame pratico per la vela acquisisce tutte e due le abilitazioni, mentre
l'utente del motore può invece richiedere di sostenere solo la prova
pratica per la conduzione di unità a motore e allora la sua patente è
limitata alla sola abilitazione per il motore. La legge di riforma della
nautica ha soppresso la distinzione delle unità da diporto in relazione
al mezzo di propulsione. Le unità a motore, quelle a vela con m.a. e i
motovelieri, hanno perduto il regime giuridico che le caratterizzava. È
da ritenere che nel futuro anche le abilitazioni (a vela e a motore)
verranno unificate.
Se poi, successivamente, la stessa persona vorrà estendere la sua
abilitazione anche alla navigazione a vela, sarà tenuta soltanto a
sostenere la relativa prova pratica d'esame. Ciò vale sia per le patenti
entro 12 miglia che senza limiti.
Se, invece, vorrà passare alla patente superiore, cioè da entro 12
miglia a senza limiti, dovrà sostenere un esame integrativo teorico
sulle materie non comprese nel programma di esame della patente già
conseguita.
Chi ha già conseguito sia la patente vela sia quella a motore, con
documenti separati in occasione della prima convalida, dovrà chiedere di
riunire le due abilitazioni in un unico documento.
Tali innovazioni sono state introdotte per semplificare, ma anche per
adeguare la normativa alle esigenze di un uso professionale della
patente, come accade per l'attività di skipper nel settore del noleggio,
dove appunto è richiesto sia il possesso della patente vela che della
patente motore.
Chi ha conseguito la patente per navi da diporto, che abilita a condurre
unità superiori a 24 metri di lunghezza, può condurre anche tutte le
unità da diporto di lunghezza inferiore a 24 metri a vela e a motore,
comprese quelle a vela con motori ausiliari e i motovelieri.
Per conseguire la patente per navi da diporto, si deve essere in
possesso, da almeno tre anni, dell'abilitazione alla navigazione senza
alcun limite dalla costa.
Vecchie patenti da 6 a 12 mg
La nuova normativa ha favorito anche i possessori della patente entro 6
miglia, che hanno vista raddoppiata la distanza di navigazione della
loro abilitazione. Infatti, le patenti sia a motore che vela entro sei
miglia, rilasciate fino all'entrata in vigore delle nuove norme, sono
state automaticamente estese a dodici miglia senza necessità di alcuna
procedura o formalità amministrativa. Il che significa che l'estensione
li abilita a raggiungere quasi tutte le isole italiane, naturalmente con
unità che abbiano le caratteristiche necessarie a navigare fino a 12
miglia (o, come detto sopra, abilitate senza limiti, se si rimane
nell'ambito delle 12 miglia, perché vale la navigazione effettivamente
svolta).
Vecchie patenti senza limiti
Rimangono anche valide le patenti senza limiti sia per la vela sia per
il motore, rilasciate prima dell'entrata in vigore (16 gennaio 1998) del
Regolamento.
È
previsto che tali patenti siano sostituite nel tempo, al momento della
prima convalida, con nuovi modelli.
Età richiesta
Per conseguire la patente nautica è necessario aver compiuto i 18 anni,
mentre per le unità conducibili senza patente le età minime sono le
seguenti:
-
14 anni per natanti senza motore, a vela con
superficie velica superiore a 4 mq nonché unità a remi, che navigano
entro un miglio dalla costa;
-
16 anni per i natanti a motore, per i natanti a vela
con motore ausiliario e i motovelieri con motori di potenza
inferiore ai 40.8 HP ecc.;
-
18 anni per le imbarcazioni a vela con motore
ausiliario, motovelieri e per quelle a motore di potenza inferiore
ai 40.8 HP e relative cilindrate e nonché gli acquascooter o moto
d'acqua".
Nota: La nuova legge sulla nautica ha innalzato il limite
di età per la condotta degli acquascooter, ma non è ancora chiaro se
per condurre il mezzo è necessaria - o meno - la patente nautica.
Secondo fonti ministeriali la patente non è obbligatoria ma la
questione resta,tuttavia, sub-judice.
È
stato confermato che si prescinde dall'età per coloro che partecipano ai
corsi delle scuole delle federazioni sportive e della Lega Navale
Italiana, o ad allenamenti e attività agonistica, a condizione che dette
attività si svolgano sotto la responsabilità delle scuole e i
partecipanti siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità
civile per i danni causati alle persone imbarcate e a terzi.
Requisiti fisici
Non possono ottenere le patenti nautiche coloro che sono affetti da
malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni
psichiche, anatomiche o funzionali che impediscono di svolgere con
sicurezza le operazioni inerenti la patente da conseguire o da
convalidare. Il giudizio in proposito è demandato a un medico pubblico,
con funzioni in materia medico-legale, che può rilasciare certificazioni
di idoneità solo quando accerti e dichiari che le stesse non
pregiudicano la sicurezza della navigazione alla quale la patente
abilita. In caso di dubbi oppure quando siano da giudicare minorazioni
fisiche o eventuali protesi correttive, il giudizio di idoneità può
essere demandato alla commissione medica locale, che giudica anche nei
riguardi dei mutilati e minorati fisici e di coloro per i quali sia
fatta richiesta dall'autorità marittima o dal prefetto. Tutte le spese
dei vari iter sono a carico degli interessati e per essere ammessi
all'esame la certificazione non può risultare di data anteriore a 6 mesi
dalla data di presentazione della domanda d'esame.
Si può ricorrere contro il giudizio delle commissioni mediche e per la
perdita dei requisiti fisici e psichici entro 30 giorni, al Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, che si avvale degli organi
sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato
N.B. Molti fanno confusione tra certificato medico
patente auto, che è stato automatizzato e arriva alla Motorizzazione
direttamente, con quello per patente nautica, che invece va ritirato e
portato a mano all'ufficio marittimo, alla motorizzazione Civile o alla
scuola che fa da agenzia.
Indipendentemente dal periodo di validità della patente, l'autorità
marittima e la MCTC possono disporre che il titolare sia sottoposto a
visita medica o a esame di idoneità qualora sorgano dubbi sulla
persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti.
Il recente regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche (DPR
431/97, in vigore dal 17/1/98) costituisce il nuovo testo unico
sulla materia, sostituendo il precedente (DM 173/91). Può essere utile
sottolineare alcuni aspetti del nuovo regolamento, legati ai requisiti
fisici necessari per il conseguimento delle patenti nautiche.
Tra i requisiti visivi previsti dal nuovo regolamento non compare il
visus minimo: in attesa di una integrazione del testo di legge sembra
ragionevole risalire all'analoga normativa prevista dal Codice della
strada, normativa dalla quale discendono, adattati alla navigazione da
diporto, i requisiti fisici per le patenti nautiche.Le eventuali
correzioni per visus naturale inferiore al minimo prescritto, invece,
sono dettagliatamente indicate dal nuovo decreto. Per chi non gode della
vista da entrambi gli occhi giunge un incoraggiamento: il visus minimo
non corretto richiesto all'occhio residuo è di 7/10, contro gli 8/10
previsti dalla norma precedente.
Il nuovo regolamento, peraltro, scioglie un nodo interpretativo della
norma precedente a proposito della possibilità di ottenere la patente
nautica da parte dei portatori di handicap, in particolare dei minorati
degli arti. La Commissione medica locale (lo stesso organismo competente
per le patenti auto) può intervenire riducendo i termini di validità
delle patenti, in relazione al tipo di abilitazione richiesta, alla
distanza dalla costa oltre la quale non si può navigare, alle ore di
navigazione, all'assunzione del comando di sole unità a motore nonché le
eventuali protesi. Anche con il vecchio regolamento ci si poteva
genericamente rivolgere alla Commissione medica ma questo nuovo decreto,
giustamente, prevede espressamente una sorta di patente speciale anche
per la nautica da diporto, in analogia a quanto già avviene per le
patenti automobilistiche. Nella sostanza, comunque, viene confermato il
principio informatore della sicurezza in mare: gli handicap degli arti
non devono essere tali da menomare forza e prontezza dei movimenti
necessari per effettuare le manovre per il comando e la condotta delle
unità da diporto.
Requisiti morali
Neanche possono ottenere la patente coloro i quali sono stati dichiarati
delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o che sono stati
condannati a una pena superiore a tre anni e ad altre condizioni
previste dall'art. 6 del regolamento (leggi n.1423/56, n.327/88, n.575/65,
n. 685/75 e successive modificazioni, n. 39/90 e D.P.R. N. 43/73), salvo
che, nel frattempo, non siano intervenuti provvedimenti di
riabilitazione.
Sospensione della patente
La patente nautica può essere sospesa temporaneamente qualora non
sussistano più i necessari requisiti fisici e psichici. Il recupero
dell'idoneità va comunque attestato con una nuova certificazione medica.
Sono anche causa di sospensione:
-
la conduzione o il comando dell'unità da diporto in
stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti
o stupefacenti (sospensione max 6 mesi);
-
atti di imprudenza o di imperizia tali da
compromettere l'incolumità pubblica e da produrre danni (sospensione
max 3 mesi);
-
la richiesta del prefetto, per motivi di pubblica
sicurezza (sospensione max 6 mesi).
Infine la patente è sospesa causa l'inizio di un procedimento penale per
i delitti di omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime colpose, per i
delitti contro l'incolumità pubblica ecc. di cui all'art.
25 del regolamento.
La sospensione è annotata sulla patente.
Chi rilascia le patenti
Entro 12 miglia dalla costa:
gli Uffici Circondariali Marittimi e le Capitanerie di porto oppure gli
uffici provinciale della MCTC.
Senza limiti: le Capitanerie di
porto e gli Uffici Circondariali Marittimi.
Navi da diporto: Capitanerie di
porto.
La nuova legge sulla nautica prevede una revisione delle competenze
degli uffici marittimi e della motorizzazione civile in materia di
nautica da diporto
Titoli professionali alternativi alla patente
Possono comandare e condurre unità da diporto, nei limiti e con le
modalità stabilite dal D.M. 5.7.94, n. 536, coloro in possesso di un
titolo professionale marittimo sia per il traffico sia per la pesca o
per la navigazione interna e muniti di libretto di navigazione in
regolare corso di validità.
Patenti senza esami
Possono conseguire tutte le patenti nautiche senza esami, compresa la
patente per le navi, tutti gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore
della Marina Militare e delle Capitanerie di Porto in S.P.E. o del ruolo
a esaurimento. I loro requisiti devono essere comprovati dall'estratto
matricolare o da una dichiarazione del comando di appartenenza.
Invece, può conseguire senza esame nei limiti dell'abilitazione militare
in possesso, il personale delle forze armate, delle forze di polizia e
dei Vigili del fuoco, in servizio permanente o volontari di truppa in
ferma breve, abilitato al comando navale e alla condotta dei mezzi
nautici da parte della marina militare. Non possono conseguire la
patente senza esame coloro che non siano muniti di abilitazione
rilasciata da una forza armata diversa dalla Marina, fatta eccezione per
il personale militare della Guardia di Finanza in servizio permanente o
volontari di truppa in ferma breve, in possesso di specializzazione al
comando di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di Finanza.
Con circolare n. N-3 3848 del 4 luglio 2000 sono state definite le
modalità per conseguire la patente - senza esame - da parte di coloro
che sono in possesso di un brevetto di abilitazione militare.
I
suddetti, per ottenere la patente, devono presentare la medesima domanda
e documentazione degli aspiranti all'esame.
Il personale di cui sopra, una volta in congedo, gode ancora della
stessa possibilità per cinque anni dalla cessazione del servizio, purché
in possesso dei necessari requisiti fisici, psichici e morali.
Procedure per ottenere la nuova patente per le unità da
diporto
La domanda, come indicato sopra, può essere presentata sia agli uffici
provinciali della MCTC sia agli uffici marittimi quando si richiede la
patente entro 12 miglia, solo agli uffici marittimi quando si richiede
la patente senza limiti.
Essa deve essere preparata in duplice copia, di cui una in bollo, più foto formato tessera e attestato del
pagamento della tassa di ammissione agli esami.
La seconda copia della domanda, datata e protocollata viene restituita
al candidato e costituisce, con il documento di identità personale,
autorizzazione provvisoria per le esercitazioni pratiche in barca. Essa
vale tre mesi, prorogabili per altri 3. Tra il rilascio del documento e
l'esame devono passare almeno trenta giorni.
Entro il termine di validità dell'autorizzazione il candidato deve
prenotarsi per iscritto (o anche a mezzo fax) per sostenere l'esame
presso l'ufficio cui ha presentato la domanda, consegnando
contestualmente le ricevute di pagamento delle tasse e dei tributi
previsti.
Nei 45 giorni successivi alla prenotazione egli sarà chiamato a
sostenere le prove di esame. Se sarà dichiarato idoneo, la patente gli
sarà consegnata al termine delle prove stesse. Chi non supera l'esame,
teorico o pratico, può ripetere la prova, una sola volta, senza dover
ripagare. Il candidato assente una volta può ripresentare la richiesta
per sostenere l'esame una seconda volta.
Commissioni d'esame
Per evitare le lunghe attese degli scorsi anni e rispettare i termini
suddetti, è stato disposto che presso gli uffici marittimi possano
operare contemporaneamente più commissioni di esame, formate da
personale altamente qualificato.
Un'agevolazione per le scuole è rappresentata dalla possibilità di
ottenere, su domanda e accollandosene le spese, che le commissioni
d'esame possono operare anche presso le loro sedi quando i candidati
siano più di dieci.
L'esaminatore è unico per le patenti entro le 12 miglia; sono invece due
per le patenti senza alcun limite. La commissione è integrata da un
esperto velista (tratto dall'albo della F.I.V. o della L.N.I.), nel
corso della prova pratica a vela, che entro le 12 miglia è svolta con
un'unità da diporto a vela con motore ausiliario (può essere anche un
natante), riconosciuta idonea dalla commissione di esame. Per la patente
motore si utilizza, per la prova pratica, un'unità a motore.
Per la patente senza limiti la prova pratica va effettuata con un'unità
iscritta al R.I.D. e abilitata alla navigazione per la quale si richiede
la patente.
Per la patente per nave da diporto, qualora non si disponga di una nave,
la prova pratica può essere svolta con un'imbarcazione di lunghezza non
inferiore a m 20.
Registro delle patenti nautiche
Gli uffici marittimi e quelli della MCTC annotano i dati relativi alle
patenti rilasciate su un apposito registro dell'ufficio, sul quale nel
tempo sono registrate le convalide e tutte le altre variazioni.
Tassa per il rilascio della patente
La tassa per il rilascio della patente per le navi e le imbarcazioni è
stata soppressa. La marca da bollo per le eventuali domande da
presentare agli uffici marittimi resta di Euro 10,33.
Scuole nautiche
Per l'educazione marinaresca e la preparazione teorico-pratica per il
conseguimento delle patenti sono state da tempo istituite le "scuole
nautiche", che per operare devono essere munite di un'apposita
autorizzazione rilasciata dalla provincia, alla quale ne spetta anche il
controllo amministrativo.
Le scuole nautiche attualmente esistenti, iscritte presso la Camera di
Commercio, e le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal D.M.
317/1995, possono richiedere tale autorizzazione alla competente
provincia, purché abbiano idonee sistemazioni logistiche, attrezzature
marinaresche e strumenti nautici, nonché insegnanti qualificati e
dispongano di unità da diporto corrispondenti ai corsi di insegnamento
effettuati. Nel frattempo, in attesa della normativa provinciale, le
scuole nautiche continuano a operare presso gli Uffici marittimi, con le
norme attualmente in vigore. Per le nuove scuole nautiche è necessario
attendere l'emanazione del regolamento provinciale.
Bollo annuale della patente nautica
Il bollo annuale per la patente nautica è stato abrogato dalla legge n.
488 del 23.12.1999 (Finanziaria 2000).
Aggiornamento e convalida
A
similitudine di quanto avviene per le patenti di guida automobilistiche,
per l'aggiornamento e la convalida delle nuove patenti è previsto
l'invio a domicilio di un talloncino autoadesivo. Fin quando non saranno
disponibili i nuovi appositi modelli, le patenti nautiche continueranno
a essere rinnovate con l'osservanza della precedente normativa.
Durata, convalida e sostituzione delle patenti
La patente è soggetta a rinnovo e la sua validità dal momento del
rilascio o della convalida è di 10 anni, ridotta però a 5 per i titolari
che abbiano superato i 60 anni e anche a meno per coloro che siano
affetti da infermità fisiche o psichiche o minorazioni anatomiche o
funzionali. Se la convalida viene richiesta prima o dopo la data di
scadenza, la durata successiva decorre dalla data della convalida.
Costui, secondo le previsioni della legge di riforma della nautica, è
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 207,00 a Euro
1.033,00. Chi dimentica la patente a terra è punito con la sanzione
amministrativa da Euro 50,00 a Euro 500,00, mentre condurre un'unità da
diporto senza aver mai conseguito la patente nautica, ovvero la stessa è
stata revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti, comporta una
sanzione amministrativa che va da Euro 2.066,00 a Euro 8.263,00 nonché
la sospensione della licenza di navigazione dell'unità, che viene
annotata sul documento, per la durata di 30 giorni
Per la convalida il titolare deve presentare domanda in doppia copia, di
cui una in bollo, direttamente o con raccomandata all'ufficio marittimo
(Capitanerie e Uffici Circondariali marittimi) o all'Ufficio Provinciale
della MCTC che ha provveduto al rilascio. Essa va corredata del
certificato di idoneità fisica (in bollo) di un medico pubblico (USL o
altri) con funzioni in materia medico legale, e il richiedente deve
dichiarare di possedere i necessari requisiti morali e, nel caso,
l'eventuale possesso di altra abilitazione al comando di unità da
diporto, compilando a tale scopo i quadri a) b) e) ed f) dello schema di
domanda che pubblichiamo nel box a parte.
È
previsto che il competente ufficio provveda alla convalida della patente
nautica in possesso a vista ovvero invii all'interessato, entro 30
giorni, un talloncino adesivo (da apporre sul documento) sul quale sono
annotate anche le eventuali prescrizioni risultanti dal certificato di
idoneità fisica.
Cambio di residenza
Per comunicare l'eventuale cambio di residenza si segue la stessa
procedura di cui sopra, comunicando con raccomandata all'ufficio che ha
rilasciato la patente, la dichiarazione sostitutiva del certificato di
residenza. La modifica viene registrata sul Registro delle
patenti nautiche.
Patenti deteriorate o illegibili
Sono sostituite seguendo la stessa procedura della convalida, ma con
l'aggiunta di due foto, di una marca da bollo da Euro 10,33, dello
stampato a pagamento (nel 2004 Euro 1,44). La validità del duplicato è
la stessa del documento sostituito, che viene ritirato e comunque
annullato.
Smarrimento o distruzione della patente
Lo smarrimento, sottrazione o distruzione della patente va denunciata
all'autorità di Pubblica Sicurezza che rilascia attestazione della
denuncia resa.
Il titolare, per ottenere il rilascio del duplicato, deve presentare al
competente ufficio, oltre alla domanda, in duplice copia, sullo schema
citato, l'attestazione della P.S., le ricevute comprovanti il pagamento
del tributo previsto (Euro 1,03, causale Capo XV - Cap. 3570, da
effettuare sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato di locale
giurisdizione, utilizzando un bollettino Mod. CH quater); due foto
formato tessera. Copia della domanda, restituita all'interessato, gli
consente di comandare e condurre unità da diporto, nei limiti
dell'abilitazione posseduta, per la durata di 30 giorni.
Il duplicato della patente ha la validità del documento sostituito.
Le patenti nautiche conseguite in un Paese estero (anche se comunitario)
non possono essere convertite con quelle previste dalla legge italiana.
Gli stranieri e gli italiani residenti all'estero possono comandare
unità da diporto di bandiera nazionale nei limiti dell'abilitazione in
possesso. Tuttavia, i cittadini italiani, quando rientrano
definitivamente in Italia, devono munirsi della patente nautica, non
essendo più autorizzati al comando di unità da diporto con
un'abilitazione estera.
Nota: La legge di riforma della nautica prevede una completa
revisione della normativa nel contesto comunitario e in quello degli
accordi internazionali.
Stampati a pagamento
Alla consegna della licenza di navigazione bisogna pagare lo stampato,
con i seguenti importi:
-
per le unità CE Euro 2,07;
-
per le unità non-CE Euro 2,21;
-
l'importo dello stampato delle patenti nautiche è di
Euro 1,44.
(Si consiglia di informarsi circa eventuali aumenti o
riduzioni).
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ALCUNE REGOLE GENERALI SULLE IMBARCAZIONI
1. MOTO D'ACQUA
Per condurre una moto
d’acqua è necessario essere in possesso della patente
nautica per imbarcazioni da diporto. La patente nautica
viene rilasciata, a seguito di esame, a chi ha compiuto
i 18 anni. Per conseguirla sono necessari i seguenti
documenti:
• versamento di € 25 sul c/c 9001
intestato al ministero dei Trasporti
• versamento di € 14,62 sul c/c 4028 intestato al
ministero dei Trasporti
• versamento di € 1,55 sul c/c intestato alla Tesoreria
provinciale dello Stato territorialmente competente con
la causale “pagamento stampato patente nautica”
• portare due foto tessera
• presentare un certificato medico rilasciato da un
medico del Servizio sanitario nazionale, da un medico
legale oppure da un medico militare
2. DOMANDA PATENTE NAUTICA
La domanda per il conseguimento della patente
nautica può essere presentata presso un ufficio della
motorizzazione, un ufficio circondariale marittimo o
presso la
Capitaneria di porto.
3. IMBARCAZIONE DA DIPORTO
Per condurre
un’imbarcazione da diporto non è sempre indispensabile
essere in possesso della patente nautica.
Non è necessario conseguire la patente nautica per
imbarcazioni da diporto se si naviga entro sei miglia
dalla costa, se il motore installato non supera i 30 Kw
(40,8 CV) oppure se il motore installato ha cilindrata
inferiore a:
• 750 cc se a due tempi
• 1000 cc se a carburazione a 4 tempi fuoribordo o a
iniezione diretta
• 1300 cc se a carburazione 4 tempi entrobordo
• 2000 cc se diesel
4. DIFFERENZA TRA NATANTE ED
IMBARCAZIONE DA DIPORTO
La differenza tra un
natante e un’imbarcazione da diporto riguarda la
lunghezza dello scafo. Il natante è un’unità da diporto
di lunghezza inferiore ai 10 metri, mentre
l’imbarcazione ha una lunghezza compresa tra i 10 e i 24
metri. Per nave da diporto, invece, si intende un’unità
da diporto che supera i 24 metri di lunghezza.
5. RINNOVO PATENTE NAUTICA
Sì, la patente nautica
deve essere rinnovata ogni dieci anni fino al
raggiungimento del sessantesimo anno di età. Dopo i 60
anni la validità della patente nautica rilasciata o
rinnovata è di 5 anni. Naturalmente il tempo di validità
può essere ridotto per coloro che siano affetti da
infermità fisiche o psichiche o menomazioni anatomiche o
funzionali.
Per la convalida il titolare deve
presentare domanda, direttamente o con raccomandata,
all'ufficio che ha provveduto al rilascio della patente,
con allegato il certificato di idoneità fisica.
Il costo per la convalida della patente nautica è di €
14,62 da versare sul c/c 4028 intestato al ministero dei
Trasporti per domande presentate ad un ufficio della
motorizzazione e di una marca da bollo di € 14,62 per le
domande presentate presso le Capitanerie di porto.
Fonte: Ministero dei Trasporti
I
SALONI NAUTICI NEL MONDO:
Ecco
gli eventi più prestigiosi del mondo per gli
appassionati di nautica. All’interno di questi
importanti saloni si viene immersi in un contesto ben
diverso da una fiera, ci si insinua all’interno di un
mondo unico.
Presso i saloni nautici si
entra a contatto con nuove tendenze, stili e innovazioni
tecniche, con cui vengono realizzati gli ultimi modelli
di yacht, barche e motoscafi, oltre che prendere parte
ad interessanti manifestazioni collaterali.
Ecco quindi un elenco dei più rilevanti a livello
internazionale:
BOAT SHOW BOOT
DUSSELDORF
@GERMANIA
MIAMI
INTERNATIONAL BOAT SHOW
@MIAMI /STATI UNITI
BOAT SHOW - ROMA
@ROMA
DUBAI
INTERNATIONAL BOAT SHOW
@DUBAI / EMIRATI ARABI
SALONE NAUTICO
INTERNAZIONALE DI VENEZIA
@VENEZIA
CROATIA BOAT SHOW
@CROAZIA
YACHT MED FESTIVAL
@GAETA
SANCTUARY COVE
INT. BOAT SHOW
@AUSTRALIA
FESTIVAL DE LA
PLAISANCE
@CANNES / FRANCIA
MONACO YACHT SHOW
@MONACO / FRANCIA
GRAND PAVOIS LA
ROCHELLE
@FRANCIA
SALONE NAUTICO
INTERNAZIONALE DI GENOVA
@GENOVA
HANSEBOOT
@HAMBURG / GERMANIA
SALON NAUTIC DE
PARIS
@PARIGI
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