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Tutti i
veicoli, anche uSATI E CON OLTRE 10 ANI DI ETA', devono avere una garanzia. per leGGE
Garanzia sull'Usato: Auto, Moto, Veicoli e
prodotti in genere
Forse non tutti sanno che
i
veicoli usati venduti a privati da commercianti devono avere
una garanzia per legge di due anni. Tramite un accordo tra
le parti si può però ridurre ad un anno; ma ogni accordo che
elimini totalmente la garanzia è nullo.
E' utile sapere che
la normativa attuale impone al venditore di consegnare un
bene conforme alla descrizione che ne ha fatto
all'acquirente prima della vendita e di garantire il
rispetto di tale conformità. La garanzia, quindi, copre
tutte le parti che non sono chiaramente descritte come
difettose. Nell’interesse di entrambe le parti è
fondamentale (e consigliabile) una prova su strada del
veicolo prima dell’acquisto e la compilazione dello stato
d’uso con un giudizio sulle condizioni di ogni particolare
dell’auto/moto controfirmata da entrambi i soggetti. Per cui
il cliente che è a conoscenza dei difetti dell’auto che
acquista non potrà pretendere alcuna garanzia; egli potrà
solo farli presente durante la trattativa per ottenere un
maggiore sconto rispetto alla quotazione di mercato di un
veicolo in ottime condizioni d'uso. Leggi il testo
integrale della
Legge.
LA VENDITA E LE GARANZIE DEI BENI DI CONSUMO - DLGS 24.02
n° 2
Per i beni acquistati e consegnati dal 23
marzo 2002 si deve fare riferimento al Decreto
Legislativo 24/02 in attuazione della direttiva
1999/44/CE che ha sostanzialmente cambiato le
discipline delle garanzie, novellando (scrivendo) nuovi
articoli del Codice Civile dall’art.
1519 bis a nonies.
L’obiettivo del Decreto, è di garantire la protezione del
consumatore e potenziare la fiducia
negli acquisti dei beni di consumo, stabilendo una base di
regole comuni in Italia e in altri paesi
della UE indipendentemente del luogo di vendita del bene.
Questa normativa specifica
nuovamente la figura del consumatore, del venditore, del
produttore e il concetto di beni di
consumo.
Consumatore: qualsiasi persona fisica che nei
contratti di vendita, permuta, somministrazione,
appalto, opere, e comunque tutti quelli finalizzati alla
fornitura di beni di consumo da fabbricare
o produrre, agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale o professionale, ed è altresì
considerabile consumatore “il condominio”.
Venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica,
pubblica o privata che nell’esercizio della
propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i
contratti di vendita, permuta,
somministrazione, appalto, opera, e comunque tutti gli altri
contratti finalizzati alle forniture di
beni di consumo. Si intende anche venditore l’intermediario,
ad esempio l’autosalone che vende
veicoli usati in conto vendita da un privato.
Produttore: il fabbricante di un bene di consumo,
l’importatore del bene nel territorio della UE,
o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore,
apponendo sul bene il proprio nome o
marchio.
Beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da
assemblare. Comprese autovetture, motocicli, imbarcazioni.
Sono esclusi:
- i beni oggetto di vendita forzata.
- l’acqua e il gas quando non confezionati per la vendita.
- l’energia elettrica.
La nuova disciplina recita che i beni consegnati debbono
essere conformi al contratto di
vendita; cioè il bene deve avere le caratteristiche
richieste anche verbalmente dal consumatore
e accettate dal venditore o dal produttore, anche se
prospettate su depliant pubblicitario.
La durata della garanzia legale è di 24 mesi, e nel
caso di mancanza di conformità (difetto) il
consumatore deve denunciare il difetto al venditore entro
due mesi dal momento della
scoperta. Detta garanzia è valida anche per i beni usati,
che però, nel caso specifico il
consumatore e il venditore possono concordare un periodo
inferiore ai 24 mesi, periodo che in
ogni caso non può essere inferiore a 1 anno. E ciò
vale anche per i veicoli con oltre 10 anni di età.
Non ci sono limiti temporali sulla garanzia.
Con questo Decreto Legislativo è stata sancita la
responsabilità del venditore nei confronti
del consumatore per un difetto di conformità. Questa è
estesa anche all’installazione quando
effettuata a cura del venditore. Detta responsabilità decade
se al momento della consegna del
bene il consumatore era a conoscenza del difetto.
Nel caso della mancanza di conformità, il consumatore ha
diritto al ripristino al bene mediante
la riparazione o la sostituzione. A sua scelta, se i rimedi
di cui sopra non hanno avuto esito
positivo, ovvero, sono risultati impossibili o
sproporzionati può richiedere la riduzione del
prezzo o la risoluzione del contratto.
Il ripristino della conformità dei beni (riparazione), non
deve comportare spese aggiuntive per il
consumatore, siano esse per i materiali, mano d’opera o
altre spese con motivazioni diverse
come le spese di spedizione e il diritto di chiamata.
Per la riparazione del bene non c’è un tempo codificato fra
la consegna e la restituzione del
bene, in quanto il Decreto Legislativo con l’art. 1519
quater c.c. Prevede che “……la
riparazione deve essere effettuata entro un congruo tempo
dalla richiesta senza arrecare
notevoli inconvenienti al consumatore…..” per cui trascorso
un ragionevole lasso di tempo il
consumatore può richiedere, (tramite raccomandata A/R), la
sostituzione, la riduzione del
prezzo, o la risoluzione del contratto.
Per l’esercizio della garanzia il consumatore deve
pretendere lo scontrino fiscale e il
documento di consegna (per i beni consegnati in data
successiva all’ordine) e conservarlo
almeno 26 mesi dalla data di consegna, in quanto per i
beni nuovi in garanzia, la stessa
complessivamente è di 26 mesi (24 mesi di garanzia, più due
mesi per la denuncia del difetto),
ed è questa l’unica condizione certa per far valere i propri
diritti.
Ancora una volta ricordiamo che il consumatore si deve
rivolgere solo al venditore, il quale
non può fare differenze tra garanzia nazionale,
internazionale, comunitaria e diffidare dai
venditori che rinviano il consumatore ai centri di
assistenza (Fonte: Adiconsum).
Testo integrale della legge
sulla vendita dei beni di consumo
LEGGE
1999/44 CE
N.59
ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO
A PARERE PARLAMENTARE
Schema di
decreto legislativo recante attuazione della direttiva
1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie
dei beni di consumo.
( Parere ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge del 29
Dicembre 2000 , n.422 )
( Trasmesso dalla Presidenza del Senato il 23 Novembre 2001
)
RELAZIONE
ILLUSTRATIVA
La direttiva 99/44/CE è finalizzata a garantire un livello
piu’ elevato di tutela del consumatore per assicurare la
conformità dei beni dal medesimo acquistati al contratto
concluso con il venditore. Tale direttiva , ai sensi
dell’art. 1della legge 29 Dicembre 2000 n. 422, legge
comunitaria 2000 deve essere recepita nell’ordinamento
nazionale entro il 13 Gennaio 2002, termine pressocchè
coincidente con quello del 1° Gennaio 2002, assegnato agli
Stati membri della direttiva medesima.
La delega conferita dal Parlamento al Governo non ha
all’uopo fissato alcun criterio .
In considerazione di quanto sopra e della portata settoriale
della disciplina, non è stato effettuato alcun intervento di
modifica dell’istituto della vendita disciplinato dal codice
civile, ma si è proceduto , come peraltro consente la legge
comunitaria , ad inserire nel testo disposizioni di
coordinamento con altre norme del codice civile , con
particolare riguardo alle disposizioni sulle clausole
vessatorie , nonché nuove previsioni che rafforzano la
tutela del consumatore , come ad esempio , la possibilità di
rivolgersi ad un terzo autorizzato ove il venditore non
effettui , senza giustificato motivo , entro un termine
congruo , la riparazione o sostituzione del bene di consumo
non conforme . Tale disposizione , non è infatti prevista
dalla direttiva , il cui impianto minimo è stato , di
conseguenza , esteso , come è anche avvenuto con la
previsione che , ove il consumatore sia stato convenuto per
l’adempimento del contratto , egli possa ugualmente
avvalersi dei diritti previsti dal decreto , purchè abbia
assolto all’onere della tempestiva denuncia del difetto di
conformità .
In relazione all’articolo si segnala che :
L’ Art. 1
stabilisce l’ambito di applicazione della disciplina , che
si applica non solo alla vendita , ma anche ai contratti di
somministrazione , di appalto , di opera , di permuta ,
quando detti contratti abbiano per oggetto beni di consumo .
Il citato articolo reca inoltre tutte le definizioni
necessarie per delimitare la disciplina , ossia quelle di
consumatore , di bene di consumo , di venditore , di
produttore , di garanzia convenzionale ulteriore . In
particolare , agli indicati effetti , il venditore viene
inteso come chiunque utilizzi, a scopo professionale o
imprenditoriale , uno degli indicati contratti . Il comma 3
prevede che le disposizioni trovano applicazioni anche per i
beni usati , con la precisazione che la valutazione del
difetto deve essere operata tenendo conto dell’usura del
bene in rapporto al periodo di utilizzo .
L’ Art. 2 indica le qualità che i beni di consumo devono
possedere per essere ritenuti conformi al contratto , anche
con riferimento alle eventuali dichiarazioni pubblicitarie e
alle istruzione per la installazione del bene , ed altresì
con riferimento ad usi particolari manifestati dal
consumatore ed accettati , anche per fatti concludenti , dal
venditore .
L’ Art. 3
stabilisce i diritti del consumatore , in primo luogo quello
al ripristino , mediante , a sua scelta , riparazione o
sostituzione del bene non conforme , a spese del venditore ,
con facoltà di rivolgersi a un terzo , in caso di
inadempimento o ingiustificato rifiuto del venditore , o
comunque sempre a spese di quest’ultimo .
In caso di impossibilità o eccessiva onerosità del
ripristino , di vana scadenza del termine assegnato al
venditore per provvedere al ripristino , di notevoli
inconvenienti causati dal ripristino , il consumatore può ,
sempre a sua scelta , chiedere la riduzione del prezzo o la
risoluzione del contratto . E’ previsto inoltre al 10° comma
, allo scopo di favorire al massimo la possibilità di
accordi stragiudiziali , che il venditore possa offrire al
consumatore un rimedio alternativo alla riparazione o alla
sostituzione .
L’ Art. 4
stabilisce che il venditore , allorquando il difetto di
conformità del bene venduto sia da attribuire ad altro
soggetto facente parte della catena contrattuale , possa
chiedere , entro un anno , la reintegrazione di quanto
prestato al consumatore alla persona cui è ascrivibile il
difetto .
L’ Art. 5
disciplina la responsabilità del venditore , che sussiste
quando il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna
del bene . Il consumatore , per esercitare i diritti
stabiliti nel presente decreto , deve denunciare al
venditore il difetto entro due mesi dalla scoperta . In
conformità al disposto dell’ art. n. 1495 del c.c. si
prevede che l’onere della denunzia viene meno in caso di
difetti dolosamente occultati dal venditore o dallo stesso
riconosciuti . I difetti di conformità che si presentano
entro 6 mesi dalla consegna , salvo prova contraria o
incompatibilità con la natura del bene , si presumono già
esistenti alla data della consegna . L’azione si prescrive ,
in ogni caso , laddove si tratti di difetti non dolosamente
occultati dal venditore , in due anni dalla consegna ,
tuttavia il consumatore convenuto per l’esecuzione del
contratto , se ha denunziato il difetto entro i 2 mesi dalla
scoperta ed entro due anni dalla consegna , può far valere i
diritti previsti dal decreto.
L’ Art. 6 ha
per oggetto la garanzia convenzionale in base alla quale il
consumatore può far valere suoi diritti ulteriori rispetto a
quelli previsti dalla presente normativa , non potendo
questi ultimi essere pregiudicati da una garanzia
liberamente offerta .
L’ Art. 7
sancisce la nullità nei confronti del consumatore di accordi
anteriori alla denuncia del difetto di conformità , intesi a
escludere o limitare i diritti previsti dal decreto ,
inefficacia che può essere fatta valere solo dal consumatore
e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Per i beni usati , l’arco temporale della responsabilità del
venditore può essere ridotto in base ad accordi tra le parti
, purchè in misura non inferiore ad un anno . Ai sensi del
3° comma è inoltre nulla clausola contrattuale che preveda
l’applicazione al contratto di una legislazione straniera
che abbia l’effetto di privare il consumatore dei diritti
previsti nel presente decreto , laddove il contratto
presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno
Stato membro .
L’ Art. 8
chiarisce che l’esercizio dei diritti del consumatore
previsti nel decreto lascia impregiudicato l’esercizio di
altri diritti azionabili in base alle norme dell’ordinamento
vigente e in forza delle norme che disciplinano la
responsabilità contrattuale o extracontrattuale .
L’ Art. 9
reca la disciplina transitoria .
La normativa non comporta oneri per lo stato e non
interferisce con le competenze delle regioni .
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ;
Vista la legge del 29 Dicembre 2000 n.422 art.1 commi 1 e 3
e allegato B ;
Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 Maggio 1999 su taluni aspetti della vendita
e delle garanzie dei beni di consumo ;
Vista l’ art. 14 della legge del 23 Agosto 1998 n.400 ;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri adottata nella riunione del 21 Novembre 2001 ;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari
;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri sulla
proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle
attività produttive , di concerto con i Ministri degli
Affari esteri , della Giustizia , dell’ Economia e delle
Finanze ;
Emana il
seguente decreto legislativo :
Art. 1
( Ambito di applicazioni e definizioni )
1. Il
presente decreto legislativo disciplina taluni aspetti dei
contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di
consumo . Ai contratti di vendita sono equiparati i
contratti di permuta e somministrazione nonché i contratti
di appalto e di opera finalizzati alla fornitura di beni di
consumo da fabbricare o produrre .
2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per :
a) Consumatore : qualsiasi persona fisica che , nei
contratti di cui al comma 1 , agisce per scopi estranei
all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente
svolta ;
b) Beni di consumo : qualsiasi bene mobile , anche da
assemblare , tranne i beni oggetto di vendita forzata o
comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità
giudiziarie, anche mediante delega dei notai ; l’acqua e il
gas , quando non confezionati per la vendita in un volume
delimitato o in quantità determinata ; l’energia elettrica ;
c) Venditore : qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica
o privata che nell’ambito della propria attività
imprenditoriale o professionale utilizza i contratti di cui
al comma 1 ;
d) Produttore : il fabbricante di un bene di consumo ,
l’importatore del bene di consumo nel territorio dell’
Unione Europea o qualsiasi altra persona che si presenta
come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome ,
marchio o segno distintivo ;
e) Garanzia convenzionale ulteriore : qualsiasi impegno di
un venditore o di un produttore , assunto nei confronti del
consumatore senza costi supplementari , di rimborsare il
prezzo pagato , sostituire , riparare o intervenire
altrimenti sul bene di consumo , qualora esso non
corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di
garanzia o nella relativa pubblicità ;
f) Riparazione : nel caso di difetto di conformità , il
ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al
contratto di vendita .
3. Le
disposizioni del presente decreto si applicano alla vendita
di beni di consumo usati , limitatamente ai difetti non
derivanti dall’uso normale della cosa , in considerazione
del tempo del progresso utilizzo .
Art. 2
( Conformità al Contratto )
1. Il
venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni
conformi al contratto di vendita
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al
contratto se , ove pertinenti , coesistano le seguenti
circostanze :
a) Sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni
dello stesso tipo ;
b) Sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e
possiedono le qualità del bene che il venditore ha
presentato al consumatore come campione o modello ;
c) Presentano le qualità e le prestazioni abituali di un
bene dello stesso tipo , che il consumatore può
ragionevolmente aspettarsi , tenuto conto della natura del
bene e , se del caso , delle dichiarazioni pubbliche sulle
caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal
venditore , dal produttore , o dal suo agente o
rappresentante , in particolare sulla pubblicità e
sull’etichettatura ;
d) Sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal
consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza
del venditore al momento della conclusione del contratto e
che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti
.
3. Non vi è difetto di conformità se , al momento della
conclusione del contratto , il consumatore
era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con
l’ordinaria diligenza o se il difetto di
conformità trova la sua origine in materiali forniti dal
consumatore .
4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni
pubbliche di cui al comma 2 lettera C quando :
a) Dimostra che non era a conoscenza della dichiarazione e
non poteva conoscerla con
l’ordinaria diligenza ;
b) Dimostra che la dichiarazione è stata adeguatamente
corretta entro il momento della
conclusione del contratto , oppure dimostra che la decisione
di acquistare il bene di
consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione .
5. Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta
installazione del bene di consumo è
equiparato al difetto di conformità del bene quando
l’installazione fà parte del contratto di
vendita del bene ed è stata effettuata dal venditore o sotto
la sua responsabilità . Tale
disposizione si applica anche nel caso in cui il prodotto ,
concepito per essere installato dal
consumatore , sia da questo installato in modo non corretto
a causa di una carenza delle
istruzioni di installazione .
Art.3
( Diritti del Consumatore )
1. Il
venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di
conformità esistente al momento della consegna del bene .
2. In caso di difetto di conformità , il consumatore ha
diritto al ripristino , senza spese , della conformità del
bene mediante riparazione o sostituzione , a norma dei comma
3 , 4 , 5 , e 6 ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo
o alla risoluzione del contratto , conformemente ai commi 8
, 9 e 10 .
3. Il consumatore può chiedere , a sua scelta , al venditore
di riparare il bene o sostituirlo , senza spese in entrambi
i casi , salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente
impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro .
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente
oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese
irragionevoli in confronto all’altro , tenendo conto :
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di
conformità ;
b) dell’entità del difetto di conformità ;
c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere
esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore .
5. Se il venditore , nonostante ciò sia possibile e non
eccessivamente oneroso , rifiuta di riparare il bene o non
sostituirlo o non effettua la riparazione o sostituzione di
cui al comma 6 , il consumatore , in applicazione degli
articoli 1218 e 2058 del codice civile , può rivolgersi ad
un altro autorizzato , ove sussista , o in difetto ad un
altro terzo , a spese del venditore . Della riparazione o
sostituzione del bene il consumatore deve dare pronta
notizia al venditore .
6. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate
entro un congruo termine dalla richiesta e non devono
arrecare notevoli inconvenienti al consumatore , tenendo
conto della natura del bene e dello scopo per il quale il
consumatore ha acquistato il bene .
7. Le spese , di cui ai commi 2 , 3 e 5 si riferiscono ai
costi indispensabili per rendere conformi i beni , in
particolar modo con riferimento alle spese effettuate per la
spedizione , per la mano d’opera e i materiali .
8. Il consumatore può richiedere , a sua scelta , una
congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto
:
a) se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o
eccessivamente onerose ;
b) se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla
sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al
comma 6 ;
c) se la sostituzione o la riparazione abbia recato notevoli
inconvenienti al consumatore.
9. Nel
determinare la somma oggetto di riduzione o di restituzione
si tiene conto dell’uso del bene .
10. Dopo la denuncia del difetto di conformità il venditore
può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio
disponibile , con i seguenti effetti :
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico
rimedio , il venditore resta obbligato ad attuarlo , con le
necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine
congruo di cui al comma 6 , salvo accettazione da parte del
consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno
specifico rimedio il consumatore deve accettare la proposta
o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del
presente articolo .
11. Un
difetto di conformità di lieve entità per il quale non è
stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi
della riparazione o della sostituzione , non dà diritto alla
risoluzione del contratto .
Art. 4
( Diritto di Regresso )
1. Il
venditore finale , quando è responsabile nei confronti del
consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile
ad un’azione o ad un’omissione del produttore , di un
precedente venditore della medesima catena contrattuale
distributiva o di qualsiasi altro intermediario , ha diritto
di regresso , salvo patto contrario o rinuncia , nei
confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti
parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi
esperiti dal consumatore può agire , entro un anno
dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti
del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la
reintegrazione di quanto prestato .
Art. 5
( Termini )
1. Il venditore è responsabile , a norma dell’art. 3 ,
quando il difetto di conformità si manifesta entro il
termine di due anni dalla consegna del bene .
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’art. 3 ,
comma 2 , se non denuncia al venditore il difetto di
conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha
scoperto siffatto difetto . La denuncia non è necessaria se
il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o l’ha
occultato .
3. Salvo prova contraria si presume che i difetti di
conformità che si manifestano entro 6 mesi dalla consegna
del bene esistessero già a tale data , a meno che tale
ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la
natura del difetto di conformità.
4. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente
occultati dal venditore si prescrive , in ogni caso , nel
termine di due anni dalla consegna ; il consumatore , che
sia convenuto con l’esecuzione del contratto , può tuttavia
far valere sempre i diritti di cui all’art. 3 , comma 2,
purchè il difetto di conformità sia stato denunciato entro
due mesi dalla scoperta e prima di due anni dalla consegna .
Art. 6
( Garanzia Convenzionale )
1. La
garanzia convenzionale vincola giuridicamente chi la offre
secondo le modalità stabilite nella dichiarazione di
garanzia medesima e nella relativa pubblicità .
2. La garanzia deve , a cura di chi la offre , almeno
indicare :
a) che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal
presente decreto e specificare che la garanzia medesima
lascia impregiudicati tali diritti ;
b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e
gli elementi essenziali necessari per farla valere ,
segnatamente la durata e l’estensione territoriale della
garanzia , nonché il nome e l’indirizzo di chi la presta .
3. A richiesta del consumatore , la garanzia deve essere
disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a sua
disposizione e a lui accessibile .
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con
rilevanza pari a quella di eventuali altre lingue ufficiali
dell’ Unione Europea .
5. Una garanzia che non risponda ai requisiti di cui ai
commi 2 , 3 , e 4 rimane comunque valida e il consumatore
può continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione .
Art.7
( Carattere imperativo delle disposizioni )
1. Le
clausole contrattuali o gli accordi conclusi con il
venditore prima che gli sia stato comunicato il difetto di
conformità e che escludono o limitano , direttamente o
indirettamente , i diritti derivanti dal presente decreto ,
sono nulle . La nullità può essere fatta valere solo dal
consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice .
2. Nel caso di beni usati , il venditore e il consumatore
possono introdurre condizioni contrattuali o stipulare
accordi che impegnino la responsabilità del venditore per un
periodo di tempo inferiore a quello di cui all’ art. 5 ,
comma 1 , ma non inferiore ad un anno .
3. E’ nulla ogni clausola contrattuale che , prevedendo
l’applicabilità al contratto di una legislazione di un paese
extracomunitario , abbia l’effetto di privare il consumatore
della protezione assicurata dal presente decreto , laddove
il contratto presenti un collegamento stretto con il
territorio di uno Stato membro dell’ Unione Europea .
Art. 8
( Cumulabilità dei diritti )
1.
L’esercizio dei diritti riconosciuti dal presente decreto
lascia impregiudicato l’esercizio di altri diritti di cui il
consumatore può avvalersi in base all’ordinamento vigente e
in forza delle norme che disciplinano la responsabilità
contrattuale o extracontrattuale .
2. Il consumatore ha comunque diritto al risarcimento nei
casi e secondo le modalità previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 24 Maggio 1988 , n.224 .
Art. 9
( Norme Transitorie )
1. La
presente disciplina non si applica alle vendite dei beni ed
ai contratti equiparati per i quali la consegna al
consumatore sia avvenuta anteriormente all’entrata in vigore
del presente decreto.
2. Fino al 30 Giugno 2002 , le disposizioni di cui all’art.
6 , relativo alla garanzia convenzionale , non si applicano
ai prodotti immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore
del presente decreto .
Il presente
decreto , munito del sigillo dello Stato , sarà inserito
nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana .
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare .
L’ Art. 3 stabilisce i diritti del consumatore , in primo
luogo quello al ripristino , mediante , a sua scelta ,
riparazione o sostituzione del bene non conforme , a spese
del venditore , con facoltà di rivolgersi a un terzo , in
caso di inadempimento o ingiustificato rifiuto del venditore
, o comunque sempre a spese di quest’ultimo .
In caso di impossibilità o eccessiva onerosità del
ripristino , di vana scadenza del termine assegnato al
venditore per provvedere al ripristino , di notevoli
inconvenienti causati dal ripristino , il consumatore può ,
sempre a sua scelta , chiedere la riduzione del prezzo o la
risoluzione del contratto . E’ previsto inoltre al 10° comma
, allo scopo di favorire al massimo la possibilità di
accordi stragiudiziali , che il venditore possa offrire al
consumatore un rimedio alternativo alla riparazione o alla
sostituzione .
L’ Art. 4
stabilisce che il venditore , allorquando il difetto di
conformità del bene venduto sia da attribuire ad altro
soggetto facente parte della catena contrattuale , possa
chiedere , entro un anno , la reintegrazione di quanto
prestato al consumatore alla persona cui è ascrivibile il
difetto .
L’ Art. 5
disciplina la responsabilità del venditore , che sussiste
quando il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna
del bene . Il consumatore , per esercitare i diritti
stabiliti nel presente decreto , deve denunciare al
venditore il difetto entro due mesi dalla scoperta . In
conformità al disposto dell’ art. n. 1495 del c.c. si
prevede che l’onere della denunzia viene meno in caso di
difetti dolosamente occultati dal venditore o dallo stesso
riconosciuti . I difetti di conformità che si presentano
entro 6 mesi dalla consegna , salvo prova contraria o
incompatibilità con la natura del bene , si presumono già
esistenti alla data della consegna . L’azione si prescrive ,
in ogni caso , laddove si tratti di difetti non dolosamente
occultati dal venditore , in due anni dalla consegna ,
tuttavia il consumatore convenuto per l’esecuzione del
contratto , se ha denunziato il difetto entro i 2 mesi dalla
scoperta ed entro due anni dalla consegna , può far valere i
diritti previsti dal decreto.
L’ Art. 6 ha
per oggetto la garanzia convenzionale in base alla quale il
consumatore può far valere suoi diritti ulteriori rispetto a
quelli previsti dalla presente normativa , non potendo
questi ultimi essere pregiudicati da una garanzia
liberamente offerta .
L’ Art. 7
sancisce la nullità nei confronti del consumatore di accordi
anteriori alla denuncia del difetto di conformità , intesi a
escludere o limitare i diritti previsti dal decreto ,
inefficacia che può essere fatta valere solo dal consumatore
e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Per i beni usati , l’arco temporale della responsabilità del
venditore può essere ridotto in base ad accordi tra le parti
, purchè in misura non inferiore ad un anno .
Ai sensi del 3° comma è inoltre nulla clausola contrattuale
che preveda l’applicazione al contratto di una legislazione
straniera che abbia l’effetto di privare il consumatore dei
diritti previsti nel presente decreto , laddove il contratto
presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno
Stato membro .
L’ Art. 8
chiarisce che l’esercizio dei diritti del consumatore
previsti nel decreto lascia impregiudicato l’esercizio di
altri diritti azionabili in base alle norme dell’ordinamento
vigente e in forza delle norme che disciplinano la
responsabilità contrattuale o extracontrattuale .
L’ Art. 9
reca la disciplina transitoria .
La normativa non comporta oneri per lo stato e non
interferisce con le competenze delle regioni .
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ;
Vista la legge del 29 Dicembre 2000 n.422 art.1 commi 1 e 3
e allegato B ;
Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 Maggio 1999 su taluni aspetti della vendita
e delle garanzie dei beni di consumo ;
Vista l’ art. 14 della legge del 23 Agosto 1998 n.400 ;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri adottata nella riunione del 21 Novembre 2001 ;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari
;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri sulla
proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle
attività produttive , di concerto con i Ministri degli
Affari esteri , della Giustizia , dell’ Economia e delle
Finanze ;
Emana il
seguente decreto legislativo :
Art. 1
( Ambito di applicazioni e definizioni )
1. Il
presente decreto legislativo disciplina taluni aspetti dei
contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di
consumo . Ai contratti di vendita sono equiparati i
contratti di permuta e somministrazione nonché i contratti
di appalto e di opera finalizzati alla fornitura di beni di
consumo da fabbricare o produrre .
2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per :
a) Consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei
contratti di cui al comma 1, agisce per scopi estranei
all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente
svolta ;
b) Beni di consumo : qualsiasi bene mobile , anche da
assemblare , tranne i beni oggetto di vendita forzata o
comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità
giudiziarie, anche mediante delega dei notai ; l’acqua e il
gas , quando non confezionati per la vendita in un volume
delimitato o in quantità determinata ; l’energia elettrica ;
c) Venditore : qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica
o privata che nell’ambito della propria attività
imprenditoriale o professionale utilizza i contratti di cui
al comma 1 ;
d) Produttore : il fabbricante di un bene di consumo ,
l’importatore del bene di consumo nel territorio dell’
Unione Europea o qualsiasi altra persona che si presenta
come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome ,
marchio o segno distintivo ;
e) Garanzia convenzionale ulteriore : qualsiasi impegno di
un venditore o di un produttore , assunto nei confronti del
consumatore senza costi supplementari , di rimborsare il
prezzo pagato , sostituire , riparare o intervenire
altrimenti sul bene di consumo , qualora esso non
corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di
garanzia o nella relativa pubblicità ;
f) Riparazione : nel caso di difetto di conformità , il
ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al
contratto di vendita .
3. Le
disposizioni del presente decreto si applicano alla vendita
di beni di consumo usati , limitatamente ai difetti non
derivanti dall’uso normale della cosa , in considerazione
del tempo del progresso utilizzo .
Art. 2
( Conformità al Contratto )
1. Il
venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni
conformi al contratto di vendita
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al
contratto se , ove pertinenti , coesistano le seguenti
circostanze :
a) Sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni
dello stesso tipo ;
b) Sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e
possiedono le qualità del bene che il venditore ha
presentato al consumatore come campione o modello ;
c) Presentano le qualità e le prestazioni abituali di un
bene dello stesso tipo , che il consumatore può
ragionevolmente aspettarsi , tenuto conto della natura del
bene e , se del caso , delle dichiarazioni pubbliche sulle
caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal
venditore , dal produttore , o dal suo agente o
rappresentante , in particolare sulla pubblicità e
sull’etichettatura ;
d) Sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal
consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza
del venditore al momento della conclusione del contratto e
che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti
.
3. Non vi è difetto di conformità se , al momento della
conclusione del contratto , il consumatore
era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con
l’ordinaria diligenza o se il difetto di
conformità trova la sua origine in materiali forniti dal
consumatore .
4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni
pubbliche di cui al comma 2 lettera C quando :
a) Dimostra che non era a conoscenza della dichiarazione e
non poteva conoscerla con
l’ordinaria diligenza ;
b) Dimostra che la dichiarazione è stata adeguatamente
corretta entro il momento della
conclusione del contratto , oppure dimostra che la decisione
di acquistare il bene di
consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione .
5. Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta
installazione del bene di consumo è
equiparato al difetto di conformità del bene quando
l’installazione fà parte del contratto di
vendita del bene ed è stata effettuata dal venditore o sotto
la sua responsabilità . Tale
disposizione si applica anche nel caso in cui il prodotto ,
concepito per essere installato dal
consumatore , sia da questo installato in modo non corretto
a causa di una carenza delle
istruzioni di installazione .
Art.3
( Diritti del Consumatore )
1. Il
venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di
conformità esistente al momento della consegna del bene .
2. In caso di difetto di conformità , il consumatore ha
diritto al ripristino , senza spese , della conformità del
bene mediante riparazione o sostituzione , a norma dei comma
3 , 4 , 5 , e 6 ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo
o alla risoluzione del contratto , conformemente ai commi 8
, 9 e 10 .
3. Il consumatore può chiedere , a sua scelta , al venditore
di riparare il bene o sostituirlo , senza spese in entrambi
i casi , salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente
impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro .
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente
oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese
irragionevoli in confronto all’altro , tenendo conto :
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di
conformità ;
b) dell’entità del difetto di conformità ;
c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere
esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore .
5. Se il venditore , nonostante ciò sia possibile e non
eccessivamente oneroso , rifiuta di riparare il bene o non
sostituirlo o non effettua la riparazione o sostituzione di
cui al comma 6 , il consumatore , in applicazione degli
articoli 1218 e 2058 del codice civile , può rivolgersi ad
un altro autorizzato , ove sussista , o in difetto ad un
altro terzo , a spese del venditore . Della riparazione o
sostituzione del bene il consumatore deve dare pronta
notizia al venditore .
6. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate
entro un congruo termine dalla richiesta e non devono
arrecare notevoli inconvenienti al consumatore , tenendo
conto della natura del bene e dello scopo per il quale il
consumatore ha acquistato il bene .
7. Le spese , di cui ai commi 2 , 3 e 5 si riferiscono ai
costi indispensabili per rendere conformi i beni , in
particolar modo con riferimento alle spese effettuate per la
spedizione , per la mano d’opera e i materiali .
8. Il consumatore può richiedere , a sua scelta , una
congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto
:
a) se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o
eccessivamente onerose ;
b) se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla
sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al
comma 6 ;
c) se la sostituzione o la riparazione abbia recato notevoli
inconvenienti al consumatore.
9. Nel
determinare la somma oggetto di riduzione o di restituzione
si tiene conto dell’uso del bene .
10. Dopo la denuncia del difetto di conformità il venditore
può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio
disponibile , con i seguenti effetti :
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico
rimedio , il venditore resta obbligato ad attuarlo , con le
necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine
congruo di cui al comma 6 , salvo accettazione da parte del
consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno
specifico rimedio il consumatore deve accettare la proposta
o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del
presente articolo .
11. Un
difetto di conformità di lieve entità per il quale non è
stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi
della riparazione o della sostituzione , non dà diritto alla
risoluzione del contratto .
Art. 4
( Diritto di Regresso )
1. Il venditore finale , quando è responsabile nei confronti
del consumatore a causa di un difetto di conformità
imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore ,
di un precedente venditore della medesima catena
contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario
, ha diritto di regresso , salvo patto contrario o rinuncia
, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili
facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi
esperiti dal consumatore può agire , entro un anno
dall’esecuzione della prestazione , in regresso nei
confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per
ottenere la reintegrazione di quanto prestato .
Art. 5
( Termini )
1. Il
venditore è responsabile , a norma dell’art. 3 , quando il
difetto di conformità si manifesta entro il termine di due
anni dalla consegna del bene .
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’art. 3 ,
comma 2 , se non denuncia al venditore il difetto di
conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha
scoperto siffatto difetto . La denuncia non è necessaria se
il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o l’ha
occultato .
3. Salvo prova contraria si presume che i difetti di
conformità che si manifestano entro 6 mesi dalla consegna
del bene esistessero già a tale data , a meno che tale
ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la
natura del difetto di conformità.
4. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente
occultati dal venditore si prescrive , in ogni caso , nel
termine di due anni dalla consegna ; il consumatore , che
sia convenuto con l’esecuzione del contratto , può tuttavia
far valere sempre i diritti di cui all’art. 3 , comma 2,
purchè il difetto di conformità sia stato denunciato entro
due mesi dalla scoperta e prima di due anni dalla consegna .
Art. 6
( Garanzia Convenzionale )
1. La
garanzia convenzionale vincola giuridicamente chi la offre
secondo le modalità stabilite nella dichiarazione di
garanzia medesima e nella relativa pubblicità .
2. La garanzia deve , a cura di chi la offre , almeno
indicare :
a) che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal
presente decreto e specificare che la garanzia medesima
lascia impregiudicati tali diritti ;
b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e
gli elementi essenziali necessari per farla valere ,
segnatamente la durata e l’estensione territoriale della
garanzia , nonché il nome e l’indirizzo di chi la presta .
3. A
richiesta del consumatore , la garanzia deve essere
disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a sua
disposizione e a lui accessibile .
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con
rilevanza pari a quella di eventuali altre lingue ufficiali
dell’ Unione Europea .
5. Una garanzia che non risponda ai requisiti di cui ai
commi 2 , 3 , e 4 rimane comunque valida e il consumatore
può continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione .
Art.7
( Carattere imperativo delle disposizioni )
1. Le
clausole contrattuali o gli accordi conclusi con il
venditore prima che gli sia stato comunicato il difetto di
conformità e che escludono o limitano , direttamente o
indirettamente , i diritti derivanti dal presente decreto ,
sono nulle . La nullità può essere fatta valere solo dal
consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice .
2. Nel caso di beni usati , il venditore e il consumatore
possono introdurre condizioni contrattuali o stipulare
accordi che impegnino la responsabilità del venditore per un
periodo di tempo inferiore a quello di cui all’ art. 5 ,
comma 1 , ma non inferiore ad un anno .
3. E’ nulla ogni clausola contrattuale che , prevedendo
l’applicabilità al contratto di una legislazione di un paese
extracomunitario , abbia l’effetto di privare il consumatore
della protezione assicurata dal presente decreto , laddove
il contratto presenti un collegamento stretto con il
territorio di uno Stato membro dell’ Unione Europea .
Art. 8
( Cumulabilità dei diritti )
1.
L’esercizio dei diritti riconosciuti dal presente decreto
lascia impregiudicato l’esercizio di altri diritti di cui il
consumatore può avvalersi in base all’ordinamento vigente e
in forza delle norme che disciplinano la responsabilità
contrattuale o extracontrattuale .
2. Il consumatore ha comunque diritto al risarcimento nei
casi e secondo le modalità previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 24 Maggio 1988 , n.224 .
Art. 9
( Norme Transitorie )
1. La
presente disciplina non si applica alle vendite dei beni ed
ai contratti equiparati per i quali la consegna al
consumatore sia avvenuta anteriormente all’entrata in vigore
del presente decreto.
2. Fino al 30 Giugno 2002 , le disposizioni di cui all’art.
6 , relativo alla garanzia convenzionale , non si applicano
ai prodotti immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore
del presente decreto .
Il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sarà
inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana .
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare .
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