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AnnoXVI num. 4
Lug./Ago. 2017

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REGOLAMENTO “R.E.A.C.H.”: UN “POTENTE” ALLEATO A TUTELA DELL’AMBIENTE

di Mauro Ghia

 

Il Regolamento (CE) n.1907/2006 concerne la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e

 l'istituzione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche. Lo stesso, entrato in  vigore con effetto immediato il 1 giugno 2007, si va ad inserire tra gli impianti normativi che, per la tipologia di materia trattata e per il loro approccio scientifico estremamente complesso, costituiscono un ulteriore “strumento” di tutela ambientale che in qualche modo va a corroborare le normative esistenti a difesa dell’ambiente.

In ambito comunitario, con la promulgazione del Regolamento REACH si è voluto, quindi, mettere in atto un sistema di controllo per la sicurezza delle persone e dell’ambiente, in relazione alla produzione, all’importazione e all’uso, da parte di aziende produttrici e di utilizzatori, di sostanze chimiche.

Il regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 18 dicembre 2006, denominato regolamento "REACH" (dall'acronimo "Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals"), prevede la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nella Comunità in quantità maggiori di una tonnellata per anno.

 Si tratta, secondo le stime della Commissione Europea, di circa 30.000 sostanze chimiche in commercio.

La registrazione di una sostanza consiste nella presentazione, da parte dei fabbricanti o degli importatori, di alcune informazioni di base sulle sue caratteristiche e, in mancanza di dati disponibili, nell'esecuzione di test sperimentali per caratterizzare le relative proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e ambientali.

Il regolamento REACH, normativa di notevole complessità, è costituito da ben 141 articoli e 17 allegati tecnici e prevede:

  • la valutazione dei test proposti dalle imprese per le sostanze prodotte o importate nella U.E. in quantità superiori a 100 tonnellate per anno

  • la valutazione da parte degli Stati membri di alcune sostanze considerate prioritarie

  • la predisposizione da parte dell'industria di una "relazione sulla sicurezza chimica" per ciascuna sostanza prodotta o importata in quantità superiori a 10 tonnellate per anno

  • l'autorizzazione, solo per usi specifici e controllati, delle sostanze "estremamente preoccupanti", come le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, le sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT), le sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB) e gli "interferenti endocrini"

  • l'adozione di restrizioni di portata generale per alcune categorie di sostanze, allo scopo di tutelare la salute umana e proteggere l'ambiente

  • l'abrogazione di numerose norme in vigore allo scopo di semplificare il quadro normativo in materia di sostanze chimiche

  • l'accesso del pubblico alle informazioni sulle proprietà tossicologiche e ambientali delle sostanze chimiche

  • un'attività di informazione e assistenza tecnica alle imprese (help-desk nazionali)

  • l'effettuazione di attività di controllo e vigilanza da parte degli Stati membri per garantire il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento.

 

Da quanto sopra descritto si evince che il Regolamento REACH, andando a disciplinare sostanzialmente la produzione ed utilizzo delle sostanze chimiche, ha valutato e previsto quale può essere l’impatto delle stesse a livello ambientale.

Il regolamento ha nel contempo istituito l'Agenzia europea per le Sostanze Chimiche (E.C.H.A.), la cui sede è stata stabilita nella capitale della Finlandia (Helsinki). L'Agenzia svolge un ruolo di coordinamento tecnico-scientifico delle attività previste dal regolamento REACH e organizza una banca dati per raccogliere e gestire i dati forniti dall'industria attraverso la registrazione delle sostanze. In Italia, il Ministero della Salute assicura, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed altre amministrazioni centrali la partecipazione di rappresentanti ed esperti nazionali alle attività dell'Agenzia e della Commissione Europea.

Le Amministrazioni Nazionali coinvolte nell'attuazione del Regolamento REACH sono: l'Autorità competente del Ministero della Salute, il Ministero delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dello Sviluppo Economico.

Per il supporto tecnico-scientifico le Amministrazioni indicate si avvalgono dell'Istituto Superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA), e dell'Istituto Superiore di Sanità.

E’ importante quindi sottolineare che, con il Regolamento REACH, si intende altresì assicurare un livello elevato di tutela della salute umana e dell’ambiente.

In presenza, a livello globale, di migliaia di sostanze chimiche, prodotte, commercializzate ed utilizzate, diviene fondamentale ed imprescindibile che le stesse siano correttamente classificate ed etichettate. A tale proposito si “affianca” al Regolamento REACH, il Regolamento (CE) n°1272/2008, c.d. “C.L.P.” : esso garantisce l’attuazione del nuovo sistema armonizzato (GHS) per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle miscele. Il nuovo sistema di classificazione ed

etichettatura permette di utilizzare un “unico linguaggio” per comunicare lungo la catena di approvvigionamento, fino ll’utilizzatore non professionale, quali sono i pericoli associati all’uso di ciascun prodotto chimico.

 

Quindi, si potrebbe affermare che la “sinergica” attuazione dei regolamenti REACH e CLP, oltre a promuovere l’uso sicuro delle sostanze e delle miscele  - attraverso l’indicazione dei pericoli e delle misure di gestione del rischio da adottare - , rende fruibili informazioni specifiche relative a migliaia di sostanze in commercio, informazioni che possono ricoprire particolare rilevanza per l’applicazione di altre normative in materia di tutela dell’ambiente e della salute umana.

 

La Scheda Dati di Sicurezza (SDS) è un ulteriore, efficace strumento, previsto dal Regolamento REACH all’art. 31 (come modificato dall’art.58 del Regolamento (CE) 1272/2008) , per fornire agli utilizzatori professionali le informazioni su sostanze e miscele all’interno dell’Unione Europea.

Nell’ambito della summenzionata SDS rivestono particolare importanza, con riferimento ad aspetti di tutela ambientale in senso lato, i concetti di Chemical Safety Report (CSR) e Scenario di Esposizione:  un produttore/importatore di sostanze chimiche in quantitativi superiori alle 10 tonnellate ha l’obbligo di effettuare una valutazione della sicurezza chimica della sostanza classificata pericolosa secondo i criteri del CLP, PBT (persistente, bioaccumulabile o tossica) o vPvB (molto persistente e molto bioaccumulabile).

Questa valutazione viene tradotta in un documento, identificato come Chemical Safety Report nel quale, tra le varie informazioni riguardanti la sostanza oggetto di valutazione, vi è anche l’identificazione delle misure di controllo del rischio per l’uomo e per l’ambiente. Tali informazioni includono condizioni di utilizzo e misure di gestione del rischio che materialmente rappresentano lo Scenario di Esposizione. Uno Scenario di Esposizione è l’insieme delle condizioni in cui una sostanza in quanto tale o componente di miscele può essere utilizzata assumendo che il rischio sia controllato.

 

Uno dei fattori, che hanno spinto il legislatore ed i tecnici alla “progettazione” dell‘impianto normativo REACH, è stata la carenza dei dati tossicologici ed ecotossicologici utili a delineare la pericolosità dei composti chimici sul mercato; il REACH  divide le informazioni eco  - tossicologiche in quattro categorie:

- tossicità acquatica

- degradazione

- destino e comportamento ambientale

- tossicità su specie terrestri.

 

Dalla valutazione di tali aspetti emerge l’attenzione all’ambiente che è stata posta dal REACH.

Esiste inoltre una correlazione tra la regolamentazione delle sostanze chimiche e la normativa in materia di tutela dell’ambiente? La risposta è affermativa.

 

I Regolamenti REACH e CLP esercitano sicuramente una ricaduta sulle normative correlate: si pensi, ad esempio, alla Direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti  connessi con sostanze pericolose (c.d. “direttiva Seveso III”): La classificazione delle sostanze e delle miscele è stata allineata ai criteri previsti dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (“regolamento

CLP”). La direttiva si applica agli stabilimenti in cui sono presenti, in determinate quantità, sostanze e miscele classificate come pericolose secondo i nuovi criteri.

Altro esempio di correlazione, il  Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi: Il Regolamento (UE) n. 528/2012 ha sostituito la Direttiva 98/8/CE e ha lo scopo di migliorare la libera circolazione di biocidi all’interno dell’Unione Europea, assicurando un livello elevato di tutela della salute umana e dell’ambiente.

 

Interessante ed innovativo è lo strumento del c.d. “GPP” (Green Public Procurement)  - Gli acquisti pubblici verdi. Il GPP rappresenta uno strumento volontario per incrementare la qualità ambientale delle forniture di beni e servizi pubblici. Oltre a favorire la riduzione degli impatti ambientali, il GPP permette di razionalizzare gli acquisti e i consumi della pubblica amministrazione.

Gli acquisti “verdi” sono basati sull’integrazione di “criteri ambientali minimi” (CAM) nei capitolati tecnici delle gare d’appalto per l’acquisto di beni e servizi.

Anche il tema dell’utilizzo di sostanze pericolose lungo l’intero ciclo di vita dei servizi/prodotti da acquistare può rientrare nei criteri ambientali volti a qualificare gli acquisti pubblici (18% del PIL medio europeo).

 

E la normativa relativa ai rifiuti, settore a fortissimo impatto ambientale? Esiste una correlazione tra REACH ed essa?

 

In realtà I rifiuti sono esentati esplicitamente dal campo di applicazione del “Regolamento REACH”, tuttavia la gestione delle sostanze recuperate è specificamente disciplinata (art.2,par. 7, lettera d).

Il tema del recupero è trattato inoltre, in modo approfondito, nelle linee Guida dell’ECHA, che chiariscono gli adempimenti per coloro che effettuano le operazioni di recupero.

La discussione in ambito nazionale ed europeo riguarda la necessità di conciliare la necessità di incentivare le attività di recupero e l’uso efficiente delle risorse con la necessità di garantire la sicurezza sanitaria e ambientale nello svolgimento delle attività di recupero di materiali e sostanze.

 

Con il Regolamento REACH si è voluto garantire una maggiore attenzione alla salute dei cittadini, ma si è voluto agire anche sulla protezione dell’ambiente.

Con il REACH sono state messe a disposizione delle imprese utilizzatrici di sostanze maggiori informazioni rispetto al passato, agevolandole sia per la redazione di una più puntuale valutazione dei rischi dell’ambiente di lavoro e dell’ambiente esterno sia per un migliore utilizzo delle stesse sostanze nel ciclo produttivo.

 

Alcune associazioni ambientaliste hanno accusato la carenza di misure adeguate nei confronti dei composti ritenuti pericolosi soggetti ad autorizzazione. Per questi infatti non vige l’obbligo di sostituzione ma devono essere indicatele misure adeguate alla gestione del rischio per un utilizzo in sicurezza.

 

Il Regolamento REACH prevede un articolato sistema di controlli, con l’ECHA di Helsinki che “detta” le linee generali, sino ad arrivare alle ASL, quali articolazioni territoriali deputate a svolgere le attività ispettive, con il Ministero della Salute che ogni anno prevede un Piano nazionale di controllo sui prodotti chimici.

 

In conclusione, il “sistema” europeo dei controlli in ambito chimico dispone ora di un valido e “potente” strumento normativo a tutela della salute pubblica e dell’ambiente, mentre il mondo produttivo ed economico ha questa volta una grande occasione per contribuire a migliorare le nostre condizioni di vita, di salute e dell’intero ecosistema. Ci auguriamo che anche la politica, a tutti i livelli, acquisisca sempre più consapevolezza ambientale, intraprendendo azioni concrete, ora ed in futuro.

Mauro Ghia


Fonti bibliografiche e “webgrafia”, consultate nella stesura dell’articolo:

Ministero della Salute – Sicurezza Chimica (REACH) – Sito web Istituzionale

http://www.minambiente.it/pagina/reach

“La nuova guida pratica REACH” a cura di Gianluca Stocco – Edizioni Forum – 2012

“Guida ai Regolamenti REACH CE 1907/2006 – CLP 1272/2008” – Camera di Commercio Milano –  Edizione 2011

www.ausl.mo.it/dsp/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/.../P/.../E/pdf

http://www.archibio.com/index.php?id=1561&tit=Salute_e_ambiente_-_le_novita_del_Regolamento_REACH_

 

 


 

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