REGOLAMENTO “R.E.A.C.H.”:
UN “POTENTE” ALLEATO A TUTELA DELL’AMBIENTE
di Mauro Ghia
Il Regolamento
(CE) n.1907/2006 concerne la registrazione, valutazione,
autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e
l'istituzione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche. Lo stesso,
entrato in vigore con effetto immediato il 1 giugno 2007, si va
ad inserire tra gli impianti normativi che, per la tipologia di materia
trattata e per il loro approccio scientifico estremamente complesso,
costituiscono un ulteriore “strumento” di tutela ambientale che in
qualche modo va a corroborare le normative esistenti a difesa
dell’ambiente.
In ambito comunitario, con la promulgazione
del Regolamento REACH si è voluto, quindi, mettere in atto un sistema di
controllo per la sicurezza delle persone e dell’ambiente, in
relazione alla produzione, all’importazione e all’uso, da parte di
aziende produttrici e di utilizzatori, di sostanze chimiche.
Il regolamento (CE) n.1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 18 dicembre 2006,
denominato regolamento "REACH" (dall'acronimo "Registration, Evaluation, Authorisation
of Chemicals"), prevede la registrazione di tutte le sostanze
prodotte o importate nella Comunità in quantità maggiori di una
tonnellata per anno.
Si tratta, secondo le stime della
Commissione Europea, di circa 30.000 sostanze chimiche in commercio.
La registrazione di una sostanza consiste
nella presentazione, da parte dei fabbricanti o degli importatori, di
alcune informazioni di base sulle sue caratteristiche e, in mancanza
di dati disponibili, nell'esecuzione di test sperimentali per
caratterizzare le relative proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e
ambientali.
Il regolamento REACH, normativa di notevole
complessità, è costituito da ben 141 articoli e 17 allegati
tecnici e prevede:
-
la valutazione dei test proposti dalle
imprese per le sostanze prodotte o importate nella U.E. in quantità
superiori a 100 tonnellate per anno
-
la valutazione da parte degli Stati
membri di alcune sostanze considerate prioritarie
-
la predisposizione da parte
dell'industria di una "relazione sulla sicurezza chimica" per
ciascuna sostanza prodotta o importata in quantità superiori a 10
tonnellate per anno
-
l'autorizzazione, solo per usi specifici
e controllati, delle sostanze "estremamente preoccupanti", come le
sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, le
sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT), le
sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB) e gli
"interferenti endocrini"
-
l'adozione di restrizioni di portata
generale per alcune categorie di sostanze, allo scopo di tutelare la
salute umana e proteggere l'ambiente
-
l'abrogazione di numerose norme in
vigore allo scopo di semplificare il quadro normativo in materia di
sostanze chimiche
-
l'accesso del pubblico alle informazioni
sulle proprietà tossicologiche e ambientali delle sostanze
chimiche
-
un'attività di informazione e assistenza
tecnica alle imprese (help-desk nazionali)
-
l'effettuazione di attività di controllo
e vigilanza da parte degli Stati membri per garantire il rispetto
dei requisiti previsti dal regolamento.
Da quanto sopra descritto si evince che il
Regolamento REACH, andando a disciplinare sostanzialmente la produzione
ed utilizzo delle sostanze chimiche, ha valutato e previsto quale può
essere l’impatto delle stesse a livello ambientale.
Il regolamento ha nel contempo istituito
l'Agenzia europea per le Sostanze Chimiche (E.C.H.A.), la cui sede è
stata stabilita nella capitale della Finlandia (Helsinki). L'Agenzia
svolge un ruolo di coordinamento tecnico-scientifico delle attività
previste dal regolamento REACH e organizza una banca dati per
raccogliere e gestire i dati forniti dall'industria attraverso la
registrazione delle sostanze. In Italia, il Ministero della Salute
assicura, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare ed altre amministrazioni centrali la
partecipazione di rappresentanti ed esperti nazionali alle attività
dell'Agenzia e della Commissione Europea.
Le Amministrazioni Nazionali coinvolte
nell'attuazione del Regolamento REACH sono: l'Autorità competente del
Ministero della Salute, il Ministero delle Politiche Sociali,
il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il
Ministero dello Sviluppo Economico.
Per il supporto tecnico-scientifico le
Amministrazioni indicate si avvalgono dell'Istituto Superiore per la
protezione e ricerca ambientale (ISPRA), e dell'Istituto
Superiore di Sanità.
E’ importante quindi sottolineare che, con
il Regolamento REACH, si intende altresì assicurare un livello
elevato di tutela della salute umana e dell’ambiente.
In presenza, a livello globale, di migliaia
di sostanze chimiche, prodotte, commercializzate ed utilizzate, diviene
fondamentale ed imprescindibile che le stesse siano correttamente
classificate ed etichettate. A tale proposito si “affianca” al
Regolamento REACH, il Regolamento (CE) n°1272/2008, c.d. “C.L.P.” : esso
garantisce l’attuazione del nuovo sistema armonizzato (GHS) per la
classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle miscele. Il nuovo
sistema di classificazione ed
etichettatura permette di utilizzare un
“unico linguaggio” per comunicare lungo la catena di approvvigionamento,
fino ll’utilizzatore non professionale, quali sono i pericoli
associati all’uso di ciascun prodotto chimico.
Quindi, si potrebbe affermare che la
“sinergica” attuazione dei regolamenti REACH e CLP, oltre a promuovere
l’uso sicuro delle sostanze e delle miscele - attraverso l’indicazione
dei pericoli e delle misure di gestione del rischio da adottare - ,
rende fruibili informazioni specifiche relative a migliaia di
sostanze in commercio, informazioni che possono ricoprire
particolare rilevanza per l’applicazione di altre normative in
materia di tutela dell’ambiente e della salute umana.
La Scheda Dati di Sicurezza (SDS)
è un ulteriore, efficace strumento, previsto dal Regolamento REACH
all’art. 31 (come modificato dall’art.58 del Regolamento (CE) 1272/2008)
, per fornire agli utilizzatori professionali le informazioni su
sostanze e miscele all’interno dell’Unione Europea.
Nell’ambito della summenzionata SDS
rivestono particolare importanza, con riferimento ad aspetti di tutela
ambientale in senso lato, i concetti di Chemical Safety Report
(CSR) e Scenario di Esposizione: un
produttore/importatore di sostanze chimiche in quantitativi superiori
alle 10 tonnellate ha l’obbligo di effettuare una valutazione della
sicurezza chimica della sostanza classificata pericolosa secondo i
criteri del CLP, PBT (persistente, bioaccumulabile o tossica) o
vPvB (molto persistente e molto bioaccumulabile).
Questa valutazione viene tradotta in un
documento, identificato come Chemical Safety Report nel quale, tra le
varie informazioni riguardanti la sostanza oggetto di valutazione, vi è
anche l’identificazione delle misure di controllo del rischio per
l’uomo e per l’ambiente. Tali informazioni includono condizioni di
utilizzo e misure di gestione del rischio che materialmente
rappresentano lo Scenario di Esposizione. Uno Scenario di Esposizione è
l’insieme delle condizioni in cui una sostanza in quanto tale o
componente di miscele può essere utilizzata assumendo che il rischio sia
controllato.
Uno dei fattori, che hanno spinto il
legislatore ed i tecnici alla “progettazione” dell‘impianto normativo
REACH, è stata la carenza dei dati tossicologici ed ecotossicologici
utili a delineare la pericolosità dei composti chimici sul mercato; il
REACH divide le informazioni eco - tossicologiche in quattro
categorie:
- tossicità acquatica
- degradazione
- destino e comportamento ambientale
- tossicità su specie terrestri.
Dalla valutazione di tali aspetti emerge
l’attenzione all’ambiente che è stata posta dal REACH.
Esiste inoltre una correlazione tra la
regolamentazione delle sostanze chimiche e la normativa in materia di
tutela dell’ambiente? La risposta è affermativa.
I Regolamenti REACH e CLP esercitano
sicuramente una ricaduta sulle normative correlate: si pensi, ad
esempio, alla Direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di
incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (c.d.
“direttiva Seveso III”): La classificazione delle sostanze e delle
miscele è stata allineata ai criteri previsti dal Regolamento (CE) n.
1272/2008 (“regolamento
CLP”). La direttiva si applica agli
stabilimenti in cui sono presenti, in determinate quantità, sostanze e
miscele classificate come pericolose secondo i nuovi criteri.
Altro esempio di correlazione, il
Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul
mercato e all’uso dei biocidi: Il Regolamento (UE) n. 528/2012 ha
sostituito la Direttiva 98/8/CE e ha lo scopo di migliorare la libera
circolazione di biocidi all’interno dell’Unione Europea, assicurando
un livello elevato di tutela della salute umana e dell’ambiente.
Interessante ed innovativo è lo strumento
del c.d. “GPP” (Green Public Procurement) - Gli acquisti
pubblici verdi. Il GPP rappresenta uno
strumento volontario per incrementare la qualità ambientale delle
forniture di beni e servizi pubblici. Oltre a favorire la riduzione
degli impatti ambientali, il GPP permette di razionalizzare gli acquisti
e i consumi della pubblica amministrazione.
Gli acquisti
“verdi” sono basati sull’integrazione di “criteri ambientali minimi”
(CAM) nei capitolati tecnici delle gare d’appalto per l’acquisto di beni
e servizi.
Anche il tema
dell’utilizzo di sostanze pericolose lungo l’intero ciclo di vita dei
servizi/prodotti da acquistare può rientrare nei criteri ambientali
volti a qualificare gli acquisti pubblici (18% del PIL medio europeo).
E la normativa
relativa ai rifiuti, settore a fortissimo impatto ambientale? Esiste una
correlazione tra REACH ed essa?
In realtà I rifiuti sono esentati
esplicitamente dal campo di applicazione del “Regolamento REACH”,
tuttavia la gestione delle sostanze recuperate è specificamente
disciplinata (art.2,par. 7, lettera d).
Il tema del recupero è trattato inoltre, in
modo approfondito, nelle linee Guida dell’ECHA, che chiariscono gli
adempimenti per coloro che effettuano le operazioni di recupero.
La discussione in ambito nazionale ed
europeo riguarda la necessità di conciliare la necessità di incentivare
le attività di recupero e l’uso efficiente delle risorse con la
necessità di garantire la sicurezza sanitaria e ambientale nello
svolgimento delle attività di recupero di materiali e sostanze.
Con il Regolamento REACH
si è voluto garantire una maggiore attenzione alla salute dei cittadini,
ma si è voluto agire anche sulla protezione dell’ambiente.
Con il REACH sono state messe a disposizione
delle imprese utilizzatrici di sostanze maggiori informazioni rispetto
al passato, agevolandole sia per la redazione di una più puntuale
valutazione dei rischi dell’ambiente di lavoro e dell’ambiente esterno
sia per un migliore utilizzo delle stesse sostanze nel ciclo produttivo.
Alcune associazioni ambientaliste hanno
accusato la carenza di misure adeguate nei confronti dei composti
ritenuti pericolosi soggetti ad autorizzazione. Per questi infatti non
vige l’obbligo di sostituzione ma devono essere indicatele misure
adeguate alla gestione del rischio per un utilizzo in sicurezza.
Il Regolamento REACH prevede un articolato
sistema di controlli, con l’ECHA di Helsinki che “detta” le linee
generali, sino ad arrivare alle ASL, quali articolazioni territoriali
deputate a svolgere le attività ispettive, con il Ministero della Salute
che ogni anno prevede un Piano nazionale di controllo sui prodotti
chimici.
In conclusione, il “sistema” europeo dei
controlli in ambito chimico dispone ora di un valido e “potente”
strumento normativo a tutela della salute pubblica e dell’ambiente,
mentre il mondo produttivo ed economico ha questa volta una grande
occasione per contribuire a migliorare le nostre condizioni di vita, di
salute e dell’intero ecosistema. Ci auguriamo che anche la politica, a
tutti i livelli, acquisisca sempre più consapevolezza ambientale,
intraprendendo azioni concrete, ora ed in futuro.
Mauro Ghia
Fonti bibliografiche e “webgrafia”,
consultate nella stesura dell’articolo:
Ministero della Salute – Sicurezza
Chimica (REACH) – Sito web Istituzionale
http://www.minambiente.it/pagina/reach
“La nuova guida pratica REACH” a
cura di Gianluca Stocco – Edizioni Forum – 2012
“Guida ai Regolamenti REACH CE
1907/2006 – CLP 1272/2008” – Camera di Commercio Milano – Edizione 2011
www.ausl.mo.it/dsp/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/.../P/.../E/pdf
http://www.archibio.com/index.php?id=1561&tit=Salute_e_ambiente_-_le_novita_del_Regolamento_REACH_
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