Tutto sulla revisione
Come, dove e quando va fatta la revisione
per i veicoli. Il bollino blu
Sono obbligati ad effettuare la revisione i proprietari di autoveicoli e
motoveicoli dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e ogni due anni
dalla prima revisione.
La revisione viene effettuata da parte del proprietario del mezzo
presentando la propria richiesta (personalmente o a mezzo delegato
oppure tramite uno studio di consulenza) ad uno dei seguenti soggetti:
• Ufficio Motorizzazione Civile (in breve UMC): il modulo da presentare
è l’MC 2100, va inoltre allegato il tagliando di avvenuto versamento sul c/c postale n.9001;
• centri privati autorizzati, solo per i veicoli contenenti al massimo
16 persone e massa non superiore a 3,5 t (pieno carico).
A partire dal 20 ottobre 2007 sottoporre la propria auto alla
revisione obbligatoria ha comportato un aumento della spesa a carico del
consumatore di circa il 50 %. Il Ministro dei Trasporti, Alessandro
Bianchi, ha accolto la richiesta degli artigiani di aumentare la tariffa
prevista per la revisione dei veicoli, rimasta invariata da anni.
La tariffa per la revisione presso il centro della motorizzazione
civile, è oggi infatti passata da 25 a ben 45,00 euro. Tale
importo è comprensivo di oneri e tasse, con la sola aggiunta del costo
del bollettino postale.
Qualora si dovesse invece decidere di far eseguire la revisione presso
un’officina o centro autorizzato (come fa la maggior parte degli
automobilisti-motociclisti, il costo salirà ad oltre 64,00 euro.
Ai 45 euro si dovranno infatti sommare l’IVA del 20 % per la
prestazione, la tassa governativa di Euro 9 e le spese postali di circa
Euro 1,70. Insomma, è diventata una nuova "tassa" a carico di chi
possiede un'auto o un motociclo.
Chi e quando deve fare la revisione
Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e ogni 2 anni dopo la prima
revisione:
• autovetture ad uso proprio e promiscuo;
• motocicli e motocarrozzette (anche per trasporto promiscuo);
• ciclomotori e quadricicli leggeri;
• autocaravan di massa complessiva non superiore a 3,5 t;
• autocarri e autoveicoli ad uso speciale con massa complessiva
inferiore o uguale a 3,5 t;
• motocarri, motoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici,
mototrattori;
• quadricicli
Ogni anno:
• autovetture di piazza o a noleggio con conducente;
• autovetture e autoveicoli M1 in linea;
• filobus;
• autobus;
• autoambulanze;
• taxi;
• autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 t;
• rimorchi con massa complessiva superiore a 3,5 t;
• veicoli atipici.
Le revisioni devono essere sempre effettuate entro:
• il mese corrispondente a quello di rilascio della carta di
circolazione o del certificato di idoneità tecnica per la prima
revisione;
• il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima
revisione.
Dove
La revisione viene effettuata da parte del proprietario del mezzo
presentando la propria richiesta (personalmente o a mezzo delegato
oppure tramite uno studio di consulenza) ad uno dei seguenti soggetti:
• UMC: il modulo da presentare è l’MC 2100, va inoltre allegato il
tagliando di avvenuto versamento di 45,00 euro sul c/c postale n.9001;
• centri privati autorizzati, solo per i veicoli contenenti al massimo
16 persone e massa non superiore a 3,5 t (pieno carico);
• presso gli uffici del Settore Infrastrutture S.I.I.T. degli Uffici
Provinciali Motorizzazione e nelle officine autorizzate (solo per
autoveicoli di massa inferiore od uguale a 3, 5 t).
• fotocopia di un documento di identità in corso di validità (per i
cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno o carta di soggiorno;
per i cittadini comunitari: carta di soggiorno, richiesta ai sensi
dell'art.2 del D.P.R. n.54/02).
Esito
Prenotata la data della visita ed arrivati al momento della revisione
del veicolo verrà rilasciata un'etichetta autoadesiva, con l'esito della
prova, tre i possibili esiti:
• REVISIONE REGOLARE: è permessa la circolazione fino alla visita
successiva;
• REVISIONE RIPETERE – DA RIPRESENTARE A NUOVA VISITA ENTRO UN MESE: è
permessa la circolazione nel mese successivo alla data sul timbro purché
ripetuta;
• REVISIONE RIPETERE – VEICOLO SOSPESO DALLA CIRCOLAZIONE FINO A NUOVA
VISITA CON ESITO FAVOREVOLE: è permessa la circolazione del veicolo solo
per condurlo nell’autofficina.
COME SI EFFETTUA LA REVISIONE:
La revisione occupa circa 25 minuti e non bisogna fare la prenotazione.
E' obbligatorio presentarsi con la CARTA DI CIRCOLAZIONE IN ORIGINALE.
Si compila la domanda di revisione, vengono fatti i controlli tecnici e
poi in collegamento telematico con il CED del Ministero dei Trasporti di
Roma, viene stampata un'etichetta da apporre sulla carta di circolazione
dalla quale risulta l'esito della revisione.
BOLLINO BLU:
Tenere in efficienza i dispositivi di combustione e scarico dei veicoli
è un obbligo per l'automobilista e per il motociclista e causa anche una riduzione delle
emissioni inquinanti nell'aria, una riduzione dei consumi di
combustibili, con benefici per l'ambiente ed economici.
COSA E’ IL BOLLINO BLU:
E' un adesivo da posizionare in modo visibile sul proprio autoveicolo
che dimostra che emissioni dallo scarico rispettano i limiti di legge.
A COSA SERVE:
Fare il controllo dei gas di scarico per l'ottenimento del "Bollino Blu"
è scopo importante per poter circolare nel centro abitato. L'esposizione
del bollino blu non rappresenta titolo a circolare nei giorni di
limitazione della circolazione.
CHI LO DEVE FARE:
Il bollino blu è oggi obbligatorio in molti comuni Italiani ed è valido
sull'intero territorio Nazionale, per tutti i veicoli a motore
immatricolati da almeno 4 anni di proprietà di persone, enti o società.
Si consiglia di informarsi presso il proprio Comune o la Polizia
Municipale della propria città.
ESENZIONI:
Non sono obbligati ad avere il Bollino Blu:
- Gli autoveicoli
immatricolati da non oltre 4 anni
- Le vetture d'epoca registrate
come storiche nell'apposito albo
- I veicoli con emissione di gas
nulla (ad es. veicoli a trazione elettrica)
- I veicoli delle Forze Armate ed
altri veicoli con targa non civile.
DOVE SI FA:
Nelle autofficine autorizzate che hanno adeguato cartello e nei centri
di revisione autorizzati.
QUANDO SI FA:
Per i nuovi mezzi a partire dal 5° anno dalla prima immatricolazione,
ogni anno. Il Bollino Blu ha pertanto validità
12 mesi dalla data del rilascio,
per tutti i veicoli, indipendentemente dall'anno di immatricolazione. Il
costo massimo del controllo è stabilito in 15,00 euro
(IVA inclusa).
In caso di concomitanza del controllo "Bollino Blu" con la revisione
periodica del veicolo, ai sensi dell'art.
80 del codice della strada, il costo massimo del Bollino Blu è stabilito
per l'utente in 4,00 euro (IVA inclusa).
Nell'anno in cui viene fatta la revisione, che comprende anche il
controllo delle emissioni, non c'è bisogno dell'esposizione del Bollino
Blu per circolare in città. Per chi ha necessità di esporre il Bollino
Blu per circolare in diverse città italiane potrà richiedere che gli
venga allo stesso modo rilasciato il contrassegno anche in sede di
revisione. Per i veicoli immatricolati prima del 1/1/88 la periodicità
del bollino non è annuale ma semestrale e per questo nell'anno della
revisione il bollino sarà fatto solo una volta a distanza di sei mesi
dalla revisione stessa.
SANZIONI:
La sanzione per chi circola senza aver effettuato il controllo dei
gas di scarico comporta una sanzione minima di 78,00 euro. Il veicolo
sprovvisto di Bollino Blu non è invece sanzionabile quando è fermo.
COSTI DEL BOLLINO BLU:
Nelle autofficine il costo è di 14,00 euro IVA inclusa.
In sede di revisione, su richiesta dell'utente il costo è di 4,00 euro
IVA compresa. Per cui, in un'officina autorizzata, il costo di revisione
e bollino blu effettuati contestualmente, è di 68,00 euro.
Per informazioni si consiglia di
contattare: ANEA (Agenzia Napoletana Energia e Ambiente) numero verde
800 273636 (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00
alle 17.00).
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