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Anno XV num.6
Nov./Dic. 2016

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IL SISTEMA FISCALE NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI INDUSTRIALI

di Maurizio Guelfi

 

In questi ultimi anni è finalmente balzata alle cronache la problematica relativa alla gestione dei rifiuti da parte degli enti locali, nella maggior parte del nostro territorio. Nonostante l’ attivazione della raccolta differenziata tramite l’utilizzo dei cassonetti oppure del “porta-a-porta”, i rifiuti urbani rimangono un costo sempre più oneroso per ciascun cittadino.

La tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), come previsto dalla Legge n. 147 del 2013, si applica nel caso di possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Diversamente da quanto si possa pensare, per le aziende del tessuto industriale del nostro paese, finalmente, negli ultimi anni, si è realizzata una inversione di tendenza. Infatti, quando il produttore di rifiuti è un’impresa, i rifiuti prodotti sono ritenuti rifiuti speciali assimilati o assimilabili e le condizioni di tassabilità differiscono a seconda della gestione, della tipologia e dell’impresa.

I rifiuti, per una maggiore comprensione della loro gestione da parte degli enti locali, vengono classificati in due diverse tipologie:

ASSIMILABILI: rifiuto speciale che può essere recuperato o smaltito in impianti originariamente progettati per trattare rifiuti urbani (elenco fruibile dalla Delibera Comitato interministeriale sui rifiuti del 27/07/1984). I rifiuti assimilabili devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nella Delibera citata (imballaggi in carta/cartone, plastica, legno come cassette e pallet, rifiuti ingombranti, etc…).

ASSIMILATI: rifiuto che il Comune, sulla base di criteri qualitativi (Delibera Comitato interministeriale sui rifiuti del 27/07/1984) e quantitativi, ha deciso di prendere in carico nel normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani, trasformando quindi il rifiuto speciale in rifiuto urbano.

Comprendendo le possibili difficoltà di chi per la prima volta, si affaccia a questa materia, potremmo esemplificare la questione:

Il Comune di Sanremo, assimila ai rifiuti urbani gli scarti di una tipografia, il materiale è prevalentemente costituito da carta di buona grammatura (qualità del rifiuto) fino al limite di 5 tonnellate al mese (quantità del rifiuto); quindi se la tipografia produce ogni mese 10 tonnellate di rifiuti costituiti da carta, 5 tonnellate diventeranno rifiuti speciali assimilati agli urbani (rifiuti urbani CER 200101 carta e cartone) e 5 tonnellate resteranno rifiuti speciali assimilabili agli urbani (CER 150101 carta e cartone).

In questo modo i rifiuti speciali assimilati agli urbani possono essere avviati autonomamente al recupero a cura ed onere del produttore o del detentore attraverso aziende specializzate. Proprio per questo motivo, i regolamenti comunali devono prevedere riduzioni della TARI per i rifiuti che il produttore o detentore ha avviato autonomamente al recupero.

La concreta individuazione delle caratteristiche non solo qualitative ma anche quantitative dei rifiuti speciali costituisce premessa necessaria alla delibera comunale di assimilazione di essi a quelli solidi ordinari, in quanto non è dato valutare l’impatto igienico ed ambientale di un materiale di scarto a prescindere dalla sua quantità (CASSAZIONE 12752/2002).

Per escludere ogni ipotesi di danno correlato al rifiuto assimilato senza predeterminarne la quantità conferibile si dovrebbe prevedere un servizio di smaltimento di potenzialità illimitata, certo non rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità che pure costituiscono condizioni di legittimità dell’esercizio della potestà di assimilazione attribuita dalla norma di legge (Ministero dell’Economia e delle Finanze risposta a quesito Prot. 38997 del 09/10/2014).

La potestà di assimilazione non può essere esercitata senza tenere conto delle quantità di rifiuti che il Comune può effettivamente gestire con efficienza, efficacia ed economicità, assicurando di evitare disequilibri ambientali e di rendere più equa l’applicazione del tributo.

Un ulteriore aspetto riguarda la situazione relativa ai rifiuti speciali assimilabili (e NON assimilati), di cui i Comuni non hanno la titolarità ad istituire servizi integrativi atti al recupero e/o smaltimento di tali scarti industriali. Possono essere avviati autonomamente ad operazioni di recupero o di smaltimento a cura ed onere del produttore/detentore.

La Legge n. 147 del 2013 art. 1 comma 649, sottolinea come nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tenga conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

 

Nel secondo periodo del medesimo articolo e comma, si comprende come per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplini con proprio regolamento riduzioni delle quote variabili del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati.

Il regolamento comunale deve disciplinare diversi aspetti: i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, l’ individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta.

Come si apprende dalla Legge sopra indicata, e grazie ad alcune fonti secondarie come ad esempio la risposta al quesito Prot. 38997 del 09/10/2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, oltre alla Risoluzione Prot. 47505 del 09/12/2014, si considerano intassabili le aree sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali e artigianali, che sono generalmente produttive in via prevalente di rifiuti speciali, poiché la presenza umana determina la produzione di una quantità non apprezzabile di rifiuti  speciali assimilabili”. Ed ancora: “Conseguentemente, non può ritenersi corretta l’applicazione del prelievo su rifiuti alle superfici specificamente destinate alle attività produttive, con la sola esclusione di quella parte di esse occupate da macchinari”.

“Tale comportamento potrebbe infatti dare origine a una ingiustificata duplicazione di costi, poiché i produttori di rifiuti speciali, oltre a far fronte al prelievo comunale, dovrebbero anche sostenere il costo per lo smaltimento in proprio degli stessi rifiuti”.

Il punto centrale di tale normativa è quello di evitare l’applicazione della Ta.Ri. nelle situazioni in cui il presupposto del tributo non sorge, come nel caso delle superfici di lavorazione industriale o artigianale.

Per quanto concerne le altre superfici riguardanti le aziende, se si analizza un Regolamento Ta.Ri. di un qualsiasi Comune italiano, si evince come vengano individuate le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.

Questo potere, secondo il Ministero, è esercitato dal Comune nel solo ristretto ambito in cui gli è consentito, poiché, ovviamente laddove le superfici producono rifiuti speciali non assimilabili, il Comune non ha alcun spazio decisionale, in quanto queste superfici sono già escluse ex lege dalla TARI.

L’esercizio di tale facoltà opera nel senso di estendere il divieto di assimilazione ai rifiuti che si producono sulle superfici adibite a magazzini, che hanno la particolare caratteristica di essere funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio delle attività produttive.

“I magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti devono essere considerati intassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali a prescindere dall’intervento regolamentare del Comune di cui al terzo periodo del comma 649 della Legge n. 147/2013”.

Nei casi in cui sia comprovata la produzione di rifiuti speciali non assimilabili, si ritiene che possa senz’altro essere ribadita l’intassabilità delle superfici destinate a magazzino indipendentemente dall’esistenza di un collegamento funzionale con le aree di lavorazione industriale.

Allo stesso modo le aree scoperte in quanto asservite al ciclo produttivo e che restano produttive, in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili, devono essere parimenti escluse dall’ambito applicativo della TARI.

La situazione attuale vede numerosi casi in cui la mancata applicazione di tali opportunità di sgravio, sia per mancanza di conoscenza della reale applicazione normativa introdotta dalla giurisprudenza, sia per ostruzionismo da parte delle amministrazioni locali, comporta un disincentivo alle aziende nel poter gestire correttamente i propri rifiuti, comportando inoltre un mancato guadagno dovuto al minor gettito contributivo.

Mi auguro che questo articolo abbia chiarito le reali opportunità che la corretta applicazione della normativa potrebbe comportare all’intera filiera dei rifiuti (dic.2016).

Maurizio Guelfi


 

 


 

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