LA TUTELA AMBIENTALE IN ITALIA:
ORIGINI NORMATIVE ED ORGANI ISTITUZIONALI PREPOSTI AL CONTROLLO
A cura di:
Mauro GHIA
Anno
2017
INDICE GENERALE
1. Tutela ambientale
nella Costituzione italiana: alcune considerazioni…................pag.3
2. La legislazione
ambientale in Italia…………………………………………...............pag.4
3. Le
funzioni di “polizia ambientale” ed organi istituzionali preposti al
controllo.....pag.6
4. Il
ruolo degli enti ad
“ordinamento civile”………………………………………...........pag.7
5. A.R.P.A. (Agenzia
regionale protezione ambientale)………………….……............pag.8
6. I.S.P.R.A. (Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale)…............pag. 9
7. A.S.L. (Azienda
sanitaria locale)………………………………………………….......pag.10
8. Alcune considerazioni
finali……………………………………………….………........pag.11
Bibliografia
Web……………………………………………………………….….…….......pag.12
1.
TUTELA AMBIENTALE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA:
ALCUNE CONSIDERAZIONI
Come in tutte le
Costituzioni europee nate nel dopoguerra, anche la “Nostra” Carta
Costituzionale del 1948 non presenta espliciti riferimenti all’ambiente,
semplicemente perché, all’epoca, vi era una sensibilità diversa rispetto
a quella degli ultimi anni.
La circostanza quindi
che nel nostro ordinamento giuridico non si rilevi un compiuto status
costituzionale dell’ambiente non può certamente addebitarsi ai
padri costituenti, ma piuttosto all’inabilità che negli anni a venire
l’ordinamento giuridico ha mostrato nel non riuscire a completare una
riforma sistematica dell’impianto costituzionale, con cui riuscire ad
assegnare all’ambiente quel valore dimostratosi sempre più necessario ed
indifferibile.
L’art. 32 della
Costituzione affida alla Repubblica la tutela della salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.
Il rapporto
instaurantesi tra l’ambiente e la salute si caratterizzerebbe per la
complementarietà, poiché esisterebbe, secondo l’ermeneutica mortatiana,
l’intrinseco presupposto del mantenimento di una salubrità ambientale
tale da garantire l’integrità fisica e la vita degli individui. Nel
momento in cui il rapporto ambiente – salute viene messo a repentaglio,
tale assioma ermeneutico «esprime una reazione» nella prospettiva
di tutela successiva e riparatoria
La necessità di creare
istituti giuridici specifici per la protezione dell’ambiente è stata
ulteriormente osservata dalla Corte Costituzionale, la quale, nelle
sentenze n. 210 e 640 del 1987, ha sentenziato partendo da un approccio
soggettivo del diritto all’ambiente salubre. Con l’affermazione della
unitarietà del bene ambiente, a cui ha peraltro connesso la necessità
della tutela della salute in tutte le condizioni in cui si svolge la
vita di ogni persona, il Giudice delle leggi ha rilevato che
l’ordinamento tutela l’ambiente come elemento determinativo della vita e
come «valore primario assoluto (Corte Cost.,
sentenza n. 127 del 1990)».
Ciò posto non vale
tuttavia a dare definitività al rapporto ambiente – salute, così come è
stato inquadrato da dottrina e giurisprudenza, in quanto, si rimane
vincolati all’inquadramento come situazione giuridica soggettiva
accessoria della tutela ambientale.
Tra l’altro è in grado
di sviluppare orizzonti della tutela sanitaria in considerazione del
progresso a livello europeo del diritto dell’ambiente, in particolare
per quanto riguarda l’attuazione del principio di precauzione.
L’opportunità di
prevedere un intervento normativo, indipendentemente dall’effettività di
un danno e dalla disponibilità di un supporto scientifico circa la
dannosità di un’attività, è certamente anticipatrice dell’esercizio di
un’azione più efficacie sotto l’aspetto precauzionale a tutela della
salute in una logica prudenziale.
Proprio attraverso
l’approccio e la tutela precauzionale è stato creato un sistema
giuridico di protezione/tutela di più ampia portata rispetto al consueto
diritto alla salute, venendosi in tal modo a rinforzare definitivamente
ciò che è stata individuata come «dimensione sociale dell’ambiente».
Ciò considerato, una
menzione espressa dell’ambiente
nel testo della Costituzione italiana viene introdotta solo nel 2001 (l.
cost. 18.10.2001, n. 3).
Essa è collocata nel
titolo V della parte II, all’art. 117, il quale disciplina il riparto di
competenze legislative tra Stato e Regioni: al secondo comma si affida
alla esclusiva legislazione statale la «tutela dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali» (lett. s), mentre il
terzo comma attribuisce alla competenza concorrente Stato-Regioni la
«valorizzazione dei beni culturali e ambientali».
L’art. 116, inoltre,
rende possibile l’attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e
condizioni di autonomia nell’ambito di alcune materie indicate dall’art.
117, secondo comma, (tra le quali la lettera s), e di tutte le
materie di cui al terzo comma del 117.
2. LA
LEGISLAZIONE AMBIENTALE IN ITALIA
A partire dagli anni
Settanta, venendo ad emergere la corrispondenza di interessi connessi ad
ambiente e salute nell’ottica dell’integrità fisica dell’individuo, a
fronte di una positiva crescita industriale ed una “sensibilita” e
coscienza ambientali che nella popolazione si manifestavano con
gradualità, nasce l’esigenza di andare a normare il “settore
ambientale”, non solo sotto il profilo generale ma anche ambiti
specifici dello stesso.
Un primo importante input alla disciplina legislativa connessa
espressamente con gli interessi ambientali si è avuta con la
legge 13 agosto 1966, n. 615.
Vero è che l’ambiente è costituito da fattori molteplici, a volte assai
complessi e connessi in vario modo gli uni con gli altri; oltretutto gli
elementi ambientali sono suscettibili di valutazione da una molteplicità
di soggetti, mossi da interessi e idee spesso in irrimediabile
conflitto.
Ciò che è apprezzabile
consiste nel risultato complessivo raggiunto dalla nostra normativa, la
quale vanta un repertorio assai vasto che copre tutti i settori e tutte
le questioni ambientali, che via via sono emerse nel corso degli anni e
con il subentrare delle problematiche ad esse connesse.
La prima importante
normativa ambientale di settore è la legge 10 maggio 1976, n. 319
sull’inquinamento delle acque (cosiddetta “legge Merli”). Nei decenni
successivi, si sono aggiunte normative relative ad altri settori della
tutela ambientale, dalla disciplina sui rifiuti, a quella sulla
valutazione di impatto ambientale, fino a quella sulle emissioni in
atmosfera, eccetera.
Con il nuovo millennio,
ci si è mossi con decisione verso l’idea di un’unificazione e
codificazione della normativa ambientale, nella speranza di renderla più
semplice, più stabile e più facilmente conoscibile da parte degli
operatori.
Si è così giunti al ben
noto “Testo unico ambientale” approvato, a seguito di una legge
parlamentare di delega (legge n. 308/2004), con il decreto legislativo
n. 152/2006.
Non si può certo dire
che i tre menzionati obiettivi (maggiore semplicità, stabilità e
conoscibilità della normativa ambientale) siano stati pienamente
raggiunti.
Infatti, la complessità
delle materie da regolare ha reso impossibili semplificazioni radicali,
mentre i continui rimaneggiamenti del testo normativo hanno impedito il
formarsi di un “codice” stabile di norme facilmente conoscibili.
A ciò va aggiunto che
alcuni settori del diritto ambientale, ad esempio la disciplina dei
rumori, quella sulle terre e rocce da scavo o quella sulla
autorizzazione unica ambientale, sono rimasti formalmente estranei al
“testo unico”.
È comunque innegabile
che, dopo l’approvazione del D.Lgs. n. 152/2006, la materia ambientale
abbia acquisito una dignità accresciuta all’interno del ordinamento
giuridico nazionale.
Prevedibilmente, a ciò
si è unita un’attività interpretativa sempre più intensa ed incisiva da
parte della magistratura ordinaria (penale e civile), come di quella
amministrativa (tribunali amministrativi regionali e consiglio di
Stato).
Le
principali leggi in materia ambientale:
-
Regio Decreto n.3267
del 1923 - “Riforma della legislazione in materia di boschi e di
terreni montani”
-
Legge n.394 del 1991
- "Legge-quadro sulle aree protette"
-
Legge n.150 del 1992
- "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della
convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e
vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973,
di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE)
n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la
commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e
rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità
pubblica"
-
D.P.R. n.357 del
1997 - "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche" che istituisce la rete
europea Natura 2000
-
Legge n.353 del 2000
- "Legge-quadro sugli incendi boschivi"
-
D.Lgs. n.227 del
2001 - "Orientamento e modernizzazione del settore forestale"
-
D.Lgs. n.42 del 2004
- "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
-
D.Lgs. n.152 del
2006 - "Codice dell'ambiente"
-
D.Lgs. n.155 del
2010 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità
dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"
-
D.Lgs. n.121 del
2011 - "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale
dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la
direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi
e all'introduzione di sanzioni per violazioni." Tale legge inserisce
nuovi reati ambientali nel codice penale e introduce la
responsabilità delle persone giuridiche per i reati ambientali.
-
Codice dell'Ambiente
- "Testo aggiornato e coordinato"
-
Codice dei beni
culturali e del paesaggio - "Testo aggiornato e coordinato"
3. LE
FUNZIONI DI “POLIZIA AMBIENTALE” ED ORGANI ISTITUZIONALI PREPOSTI AL
CONTROLLO
A differenza di quanto
accade in altri Paesi europei (con particolare riferimento ai componenti
dell’U.E.) e nella maggioranza dei casi, anche extra-europei
(ovviamente, si fa riferimento ai c.d. Paesi “occidentalizzati”, dotati
di stabilità politico – economica, sistemi di governo avanzati e moderni
strumenti giuridico-normativi), in Italia sono numerosi gli organi
istituzionali che si “occupano” di controlli in campo ambientale, in
quanto Forze di Polizia.
L’Arma dei Carabinieri
con i “nuclei” dei Carabinieri Forestali (ex appartenenti al Corpo
Forestale dello Stato, da poco “assorbiti” dalla suddetta Forza Armata),
esercita in via “principale” funzioni di polizia ambientale, mentre
altri Corpi di Polizia dello Stato (Guardia di Finanza e Polizia di
Stato) e Polizia Locale (Municipale e Provinciale), si può affermare che
tali compiti li svolgano o meglio, li possano svolgere, in via
“residuale”.
In particolare, la Corte
di Cassazione ha precisato, ad esempio, che «in tema di tutela delle
acque dall'inquinamento, l'attività di accertamento rientra nella
competenza generale di tutta la Polizia Giudiziaria senza distinzioni
selettive, anche se in concreto esistono specializzazioni, inclusi
tutti i soggetti che svolgono compiti amministrativi di vigilanza e
controllo» (cfr. Cass. pen., sez. III, 22 dicembre 1992, n. 12075).
Gli appartenenti alle
Forze di Polizia dello Stato summenzionate rivestono, ai sensi dell’Art.
57-I° e II° comma C.P.P., la qualifica di Ufficiali o Agenti di Polizia
Giudiziaria e, come tali, in relazione all’Art. 55 I° comma C.P.P.,
devono “anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati,
impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli
autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e
raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge
penale”; in tale dettame rientra quindi il dovere per la Polizia
Giudiziaria “prendere notizia dei reati” anche
in ambito ambientale.
Lo stesso articolo 57
C.P.P., al comma III°, attribuisce tale qualifica
anche a coloro ai quali tale qualifica viene attribuita
da leggi o regolamenti, nei limiti del servizio cui sono destinate e
secondo le rispettive attribuzioni.
Rientrano in tale
“speciale categoria”, tra gli altri (personale
direttivo dei Vigili del Fuoco, gli ufficiali sanitari, gli
appartenenti al corpo dei Vigili Urbani, i funzionari doganali, gli
ispettori e i ricevitori dei monopoli, gli agenti consolari all'estero,
gli appartenenti alle capitanerie di porto, i comandanti di navi ed
aeromobili, gli ispettori delle poste, gli addetti alle USL in materia
infortunistica, i medici provinciali, gli ingegneri del Corpo delle
miniere all'art. 5 del d.P.R. n. 128 del 9 aprile 1959),
i Tecnici della Prevenzione che operano, con
funzioni ispettive, nelle Agenzie Regionali Protezione Ambientale
(A.R.P.A.).
Oltre a quanto recitato
dal richiamato Art. 57 – III° comma C.P.P., giovi segnalare che,
rivestendo la tutela dell’ambiente importanza costituzionale ed essendo
disciplinata solo da leggi statali, i Tecnici ARPA sono U.P.G. “ex lege”
e non c'è bisogno di alcuna designazione espressa da parte di qualche
autorità.
Il decreto ministeriale
n. 58 del 1997, in uno con il d. l. n. 496 del 1993 - costituisce un
imprescindibile e chiaro supporto normativo per affermare la qualifica
di polizia giudiziaria in capo al personale ARPA, proprio in ragione
delle specifiche competenze allo stesso attribuite ed alla rilevanza -
anche costituzionale - del bene al quale le stesse attengono, oggetto di
tutela penale.
Si sottolinea altresì,
che è del tutto “legittimo legittimo il riconoscimento espresso,
operato, dal D. M . 58/1997, secondo cui il tecnico della prevenzione e
dell'ambiente è, nei limiti delle sue attribuzioni, U.P.G. .
Infatti, " poiché la
tutela dell'ambiente è materia presidiata dalla legge penale, le
funzioni di vigilanza e controllo che la citata normativa statale
riconosce .... ai Tecnici delle Agenzie Regionali, non possono non
essere ricondotte nell'alveo della previsione di cui all'art. 55 c.p.p.
e, quanto alla qualifica spettante ai soggetti che ne sono titolari,
alla generale previsione di cui al citato terzo comma del successivo
art. 57 c.p.p.".
Resta solo da aggiungere
che, la recente legge 28 giugno 2016 n.132 di riforma del Sistema
nazionale per la protezione dell'ambiente, affronta direttamente questa
problematica nell'art. 14 (Disposizioni sul personale ispettivo).
4. IL
RUOLO DEGLI ENTI AD “ORDINAMENTO CIVILE”
Premessa
Come abbiamo
sinteticamente evidenziato nella presente trattazione, a differenza di
quanto avviene in altri Paesi, in Italia sono numerosi gli organi
istituzionali che a vario titolo esercitano funzioni di controllo e
vigilanza in campo ambientale.
Il fatto che via sia una
“pluralità” di “controllori” dovrebbe, in linea teorica, garantire
un’efficace e sinergica azione di prevenzione e tutela del patrimonio
ambientale, ma non sempre è così, principalmente a causa della
difficoltà di coordinamento che tali enti incontrano, sia nella
pianificazione delle attività di controllo che nell’attuazione operativa
delle stesse.
Alle Forze di Polizia
dello Stato che, per “dovere istituzionale” debbono porre in essere
attività di vigilanza e controllo nonchè investigativa, volta
all’individuazione e repressione dei reati nel settore ambientale, si
inseriscono alcuni enti ad “ordinamento civile”, tra cui, in prima
battuta, le Agenzie Regionali per la protezione Ambientale, identificate
dall’acronimo “A.R.P.A.”.
5.
A.R.P.A. (AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE)
Dette agenzie sono state
istituite a seguito del
referendum del 18 aprile
1993, che abrogò alcune parti di articoli della legge 23 dicembre
1978, n. 833 di istituzione del
Servizio sanitario nazionale (SSN).
Pertanto, furono
eliminate le competenze ambientali della vigilanza e controllo locali
del SSN, esercitate tramite i presidi multizonali di prevenzione (PMP)
delle
Unità Sanitarie Locali che, a loro volta, le ereditarono dai
laboratori provinciali di igiene e profilassi, sorti nel 1934 con il
Regio Decreto del 27 luglio, n. 1265: "Testo unico delle leggi
sanitarie".
Il modello organizzativo
adottato dalle A.R.P.A. è quello dell’Agenzia
Le principali funzioni
attribuite alle ARPA possono essere così riassunte:
-
controllo di fonti e
di fattori di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo,
acustico ed elettromagnetico;
-
monitoraggio delle
diverse componenti ambientali: clima, qualità dell'aria, delle
acque, caratterizzazione del suolo, livello sonoro dell'ambiente;
-
controllo e
vigilanza del rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni
contenute nei provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in
materie ambientali;
-
supporto
tecnico-scientifico, strumentale ed analitico agli enti titolari con
funzioni di programmazione e amministrazione attiva in campo
ambientale (Regioni, Provincie e Comuni);
-
sviluppo di un
sistema informativo ambientale che sia di supporto agli enti
istituzionali e a disposizione delle organizzazioni sociali
interessate.
Accanto alle funzioni
tradizionali di "controllo e vigilanza", la Legge 61/1994 ha affidato al
"sistema delle agenzie ambientali" nuovi compiti di monitoraggio,
elaborazione e diffusione dei dati ambientali nonché l'elaborazione di
proposte tecniche: limiti di accettabilità, standards, tecnologie
ecologicamente compatibili, verifica dell'efficacia "tecnica" delle
normative ambientali, ecc. –
Le attività riguardanti
gli specifici temi ambientali di pertinenza delle ARPA sono
regolamentate dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale, da
atti amministrativi, da norme tecniche, linee guida e buone prassi.
Le ARPA svolgono altre attività relative a:
Le A.R.P.A. hanno sede
in tutte le Regioni e Province Autonome italiane (per la
Valle d'Aosta, bilingue italiano/francese, Agence régionale pour
la protection de l'environnement; per la
provincia autonoma di Bolzano, bilingue italiano/tedesco,
Landesagentur für Umwelt) e, le stesse, sono dotate di proprio
personale ispettivo con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria
(Tecnici della Prevenzione o altro personale appositamente designato).
6.
I.S.P.R.A. (ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA
RICERCA AMBIENTALE)
Ente istituito dal D.L.
112/2008 in luogo della preesistente Agenzia per la protezione
dell'ambiente
e del sistema delle
agenzie ambientali relative ai compiti di controllo: l'art. 2, comma 4,
dello statuto dell'ISPRA (approvato con D.M. Ambiente 27 novembre 2013)
dispone che lo stesso Istituto:
a) svolge, direttamente
e attraverso la collaborazione con il sistema nazionale delle agenzie
ambientali e
gli altri enti
competenti, attività di monitoraggio e controlli ambientali nell'ambito
delle competenze
istituzionali, nonché a
fronte di specifiche richieste del Ministero vigilante o di altri
soggetti titolati;
b) promuove lo sviluppo
del sistema nazionale delle agenzie e dei controlli ambientali di cui
cura il
coordinamento e
garantisce l'accuratezza delle misurazioni e il rispetto degli obiettivi
di qualità e di convalida dei dati anche attraverso l'approvazione di
sistemi di misurazione, l'adozione di linee guida e
l'accreditamento dei
laboratori;
d) interviene su
richiesta del Ministro o delle regioni, nell'ambito delle attività di
controllo anche di natura ispettiva, di interesse nazionale o che
richiedono un'elevata competenza scientifica non disponibile a livello
regionale.
7.
A.S.L. (AZIENDA SANITARIA LOCALE)
Dopo il referendum del
18 aprile
1993, si può affermare, che, comunque, alcune “residuali” competenze
in materia ambientale siano rimaste alle A.S.L., nel momento in cui, ad
esempio, certune tipologie di evento ambientale possono avere ricadute a
livello sanitario sulla collettività; in tali contesti, i Dipartimenti
di Prevenzione delle ASL esercitano in maniera coordinata ed integrata
le funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che
rivestono, appunto, valenza ambientale e sanitaria.
In materia di
inquinamento esterno e degli ambienti di vita la competenza è assegnata
alle ARPA che si avvalgono dei pareri igienico-sanitari, previsti dalla
normativa vigente, espressi dai dipartimenti di prevenzione delle
aziende sanitarie locali.
Le ARPA garantiscono, in
base a particolari convenzioni ed accordi di programma, supporto
tecnico-scientifico e supporto strumentale e analitico-laboratoristico
agli enti che svolgono le funzioni di controllo ambientale.
In considerazione della
molteplicità di soggetti competenti sono state dettate disposizioni di
coordinamento .
A titolo di esempio,
seppur non strettamente pertinente al settore ambientale di cui si
tratta, si ricorda l'art. 6 della L. 189/2004 (recante disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non
autorizzate), che, al fine di prevenire e contrastare i reati previsti
dalla presente legge, ha previsto l'emanazione di un apposito decreto
per la definizione delle modalità di coordinamento dell'attività della
Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di
Finanza, del
Corpo Forestale dello Stato
(*) e dei Corpi di Polizia Municipale e Provinciale (D.M. Interno 23
marzo 2007, pubblicato nella G.U. 7 maggio 2007, n. 104)
Nota (*)
: ora Carabinieri Forestali.
8.
ALCUNE CONSIDERAZIONI FINALI
Come si ritiene abbia
evidenziato questo modesto lavoro, il “sistema” dei controlli in Italia,
anche nel settore ambientale, sia nel contempo imponente e “variegato”.
Concordemente l’Europa
riconosce che il nostro apparato dei controlli sia uno dei più
efficienti.
Lo scrivente reputa che
tale “macchina” debba essere “alleggerita”, in linea appunto, con quanto
avviene a livello europeo. Troppi organi istituzionali si occupano della
stessa materia.
Si evidenzia però come,
a titolo di esempio, nell’ambito delle Forze di Polizia, siano stati
ulteriormente istituiti “nuclei” specializzati: il Corpo Forestale dello
Stato
(come già detto, accorpato all’Arma dei Carabinieri)
possedeva al suo interno un nucleo di polizia agro – alimentare, la
Guardia di Finanza era dotata dei c.d. “D.A.S.” (Drappelli
Antisofisticazione), nelle Polizie Locali
(Municipali e
Provinciali)
operano nei principali capoluoghi, nuclei specializzati di polizia
ambientale, polizia annonaria e tutela del consumatore,
sicurezza del lavoro, ecc..
Si valuta come tale
situazione possa considerarsi “anacronistica”: l’Europa si sta muovendo
in altra direzione; chi si occupa di tutela ambientale, sicurezza
alimentare, sicurezza chimica, è personale altamente qualificato e
specializzato, inserito all’interno di amministrazioni ad ordinamento
civile, con le caratteristiche organizzative proprie dell’Agenzia, ma
anche con “poteri” di controllo riconducibili a quelli delle Forze di
Polizia.
Dovrebbe essere
finalmente giunto il momento di costituire un’unica istituzione dotata
di personale altamente specializzato che, in via esclusiva, effettui
controlli in campo ambientale, seppure con il supporto tecnico –
scientifico degli enti di ricerca statali e/o locali.
Purtroppo, il nostro
Paese, non riesce o forse non vuole rivedere e riprogettare,
confrontandosi con le nazioni più evolutie da questo punto di vista, il
“sistema dei controlli” nell'ambito di un settore di estrema complessità
e valenza sociale, come quello della “tutela dell’ambiente”.
La sensibilità, le
proposte, il lavoro delle organizzazioni ambientaliste, per quanto
encomiabili, da sole non riescono ad incidere efficacemente nella
definizione delle politiche ambientali, compito primario del sistema
politico “latu sensu” e delle Istituzioni che di tale materia si debbono
occupare in via esclusiva.
Occorre,pertanto, che la
“Politica” faccia fino in fondo la sua parte, urge, nel contempo,
sensibilizzare una classe politica “dirigente”, troppo spesso incapace.
Infine, necessita
combattere un diffuso sistema di illegalità che, oltre a gravare sulla
collettività, da un punto di vista economico - ambientale, non tollera
la meritocrazia.
Vorrei concludere questo
mio breve lavoro con una frase epressa da uno dei più importanti uomini
politici del nostro tempo, Michail Sergeevič Gorbačëv; la
stessa così recita: “Quando
le
generazioni future giudicheranno
coloro che sono venuti prima di loro sulle
questioni ambientali, potranno
arrivare alla
conclusione che questi 'non
sapevano': accertiamoci di non passare alla
storia come la generazione che
sapeva, ma non si è preoccupata.”
BIBLIOGRAFIA WEB
https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/ambiente-costituzione-italiana-presente-futuro-bocciatura-referendum-costituzionale/
L’ambiente nella Costituzione
italiana tra presente e futuro dopo la bocciatura del referendum
costituzionale
(di Cristian Rovito)
http://www.treccani.it/enciclopedia/ambiente-dir-cost_(Diritto-on-line)/
https://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=9124
1966–2006: Quaranta anni di legislazione ambientale in Italia. di
Filippo Gargallo - 28/02/2007
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_dell%27ambiente
https://www.architetturaecosostenibile.it/architettura/recensioni/normativa-tutela-ambientale-216/
http://www.buttiandpartners.com/wp-content/uploads/2016/11/Guida-allAmbiente-n.-20-2016.pdf
http://www.camera.it/temiap/2015/05/08/OCD177-1278.pdf
http://industrieambiente.it/wp-content/uploads/2017/01/G.-Amendola_La-Cassazione-smentisce-il-Consiglio-di-Stato_i-tecnici-ARPA-hanno-la-qualifica-di-ufficiale-di-polizia-giudiziaria.pdf
http://www.anvu.it/wp-content/uploads/2017/02/9_CASS-N-50352-DEL-28-11-2016-Polizia-Giudiziaria.Personale-ARPA-e-qualifica-di-polizia-giudiziaria.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Agenzia_regionale_per_la_protezione_ambientale
(nov.2017) Mauro
Ghia |