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AnnoXVI num. 6
Nov./Dic. 2017

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LA TUTELA AMBIENTALE IN ITALIA:  

ORIGINI NORMATIVE ED ORGANI ISTITUZIONALI PREPOSTI AL CONTROLLO

 A cura di: Mauro GHIA

 

Anno 2017

INDICE GENERALE

1. Tutela ambientale nella Costituzione italiana: alcune considerazioni…................pag.3

2. La legislazione ambientale in Italia…………………………………………...............pag.4

3. Le funzioni di “polizia ambientale” ed organi istituzionali  preposti al   controllo.....pag.6

4. Il ruolo degli enti ad “ordinamento civile”………………………………………...........pag.7

5. A.R.P.A. (Agenzia regionale protezione ambientale)………………….……............pag.8

6. I.S.P.R.A. (Istituto superiore per la protezione e la ricerca  ambientale)…............pag. 9

7. A.S.L.  (Azienda sanitaria locale)………………………………………………….......pag.10

8. Alcune considerazioni finali……………………………………………….………........pag.11

Bibliografia Web……………………………………………………………….….…….......pag.12

 

1. TUTELA AMBIENTALE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA:

   ALCUNE CONSIDERAZIONI

Come in tutte le Costituzioni europee nate nel dopoguerra, anche la “Nostra” Carta Costituzionale del 1948 non presenta espliciti riferimenti all’ambiente, semplicemente perché, all’epoca, vi era una sensibilità diversa rispetto a quella degli ultimi anni.

La circostanza quindi che nel nostro ordinamento giuridico non si rilevi un compiuto status costituzionale dell’ambiente non può certamente addebitarsi ai padri costituenti, ma piuttosto all’inabilità che negli anni a venire l’ordinamento giuridico ha mostrato nel non riuscire a completare una riforma sistematica dell’impianto costituzionale, con cui riuscire ad assegnare all’ambiente quel valore dimostratosi sempre più necessario ed indifferibile.

L’art. 32 della Costituzione affida alla Repubblica la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.

Il rapporto instaurantesi tra l’ambiente e la salute si caratterizzerebbe per la complementarietà, poiché esisterebbe, secondo l’ermeneutica mortatiana, l’intrinseco presupposto del mantenimento di una salubrità ambientale tale da garantire l’integrità fisica e la vita degli individui. Nel momento in cui il rapporto ambiente – salute viene messo a repentaglio, tale assioma ermeneutico «esprime una reazione» nella prospettiva di tutela successiva e riparatoria

La necessità di creare istituti giuridici specifici per la protezione dell’ambiente è stata ulteriormente osservata dalla Corte Costituzionale, la quale, nelle sentenze n. 210 e 640 del 1987, ha sentenziato partendo da un approccio soggettivo del diritto all’ambiente salubre. Con l’affermazione della unitarietà del bene ambiente, a cui ha peraltro connesso la necessità della tutela della salute in tutte le condizioni in cui si svolge la vita di ogni persona, il Giudice delle leggi ha rilevato che l’ordinamento tutela l’ambiente come elemento determinativo della vita e come «valore primario assoluto (Corte Cost., sentenza n. 127 del 1990)».

Ciò posto non vale tuttavia a dare definitività al rapporto ambiente – salute, così come è stato inquadrato da dottrina e giurisprudenza, in quanto, si rimane vincolati all’inquadramento come situazione giuridica soggettiva accessoria della tutela ambientale.

Tra l’altro è in grado di sviluppare orizzonti della tutela sanitaria in considerazione del progresso a livello europeo del diritto dell’ambiente, in particolare per quanto riguarda l’attuazione del principio di precauzione.

L’opportunità di prevedere un intervento normativo, indipendentemente dall’effettività di un danno e dalla disponibilità di un supporto scientifico circa la dannosità di un’attività, è certamente anticipatrice dell’esercizio di un’azione più efficacie sotto l’aspetto precauzionale a tutela della salute in una logica prudenziale.

Proprio attraverso l’approccio e la tutela precauzionale è stato creato un sistema giuridico di protezione/tutela di più ampia portata rispetto al consueto diritto alla salute, venendosi in tal modo a rinforzare definitivamente ciò che è stata individuata come «dimensione sociale dell’ambiente».

Ciò considerato, una menzione espressa dell’ambiente nel testo della Costituzione italiana viene introdotta solo nel 2001 (l. cost. 18.10.2001, n. 3).

Essa è collocata nel titolo V della parte II, all’art. 117, il quale disciplina il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni: al secondo comma si affida alla esclusiva legislazione statale la «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» (lett. s), mentre il terzo comma attribuisce alla competenza concorrente Stato-Regioni la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali».

L’art. 116, inoltre, rende possibile l’attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni di autonomia nell’ambito di alcune materie indicate dall’art. 117, secondo comma, (tra le quali la lettera s), e di tutte le materie di cui al terzo comma del 117.

 

 

2. LA LEGISLAZIONE AMBIENTALE IN ITALIA

A partire dagli anni Settanta, venendo ad emergere la corrispondenza di interessi connessi ad ambiente e salute nell’ottica dell’integrità fisica dell’individuo, a fronte di una positiva crescita industriale ed una “sensibilita” e coscienza ambientali che nella popolazione si manifestavano con gradualità, nasce l’esigenza di andare a normare il “settore ambientale”, non solo sotto il profilo generale ma anche ambiti specifici dello stesso.

Un primo importante input alla disciplina legislativa connessa espressamente con gli interessi ambientali si è avuta con la legge 13 agosto 1966, n. 615.
Vero è che l’ambiente è costituito da fattori molteplici, a volte assai complessi e connessi in vario modo gli uni con gli altri; oltretutto gli elementi ambientali sono suscettibili di valutazione da una molteplicità di soggetti, mossi da interessi e idee spesso in irrimediabile conflitto.

Ciò che è apprezzabile consiste nel risultato complessivo raggiunto dalla nostra normativa, la quale vanta un repertorio assai vasto che copre tutti i settori e tutte le questioni ambientali, che via via sono emerse nel corso degli anni e con il subentrare delle problematiche ad esse connesse.

La prima importante normativa ambientale di settore è la legge 10 maggio 1976, n. 319 sull’inquinamento delle acque (cosiddetta “legge Merli”). Nei decenni successivi, si sono aggiunte normative relative ad altri settori della tutela ambientale, dalla disciplina sui rifiuti, a quella sulla valutazione di impatto ambientale, fino a quella sulle emissioni in atmosfera, eccetera.

Con il nuovo millennio, ci si è mossi con decisione verso l’idea di un’unificazione e codificazione della normativa ambientale, nella speranza di renderla più semplice, più stabile e più facilmente conoscibile da parte degli operatori.

Si è così giunti al ben noto “Testo unico ambientale” approvato, a seguito di una legge parlamentare di delega (legge n. 308/2004), con il decreto legislativo n. 152/2006.

Non si può certo dire che i tre menzionati obiettivi (maggiore semplicità, stabilità e conoscibilità della normativa ambientale) siano stati pienamente raggiunti.

Infatti, la complessità delle materie da regolare ha reso impossibili semplificazioni radicali, mentre i continui rimaneggiamenti del testo normativo hanno impedito il formarsi di un “codice” stabile di norme facilmente conoscibili.

A ciò va aggiunto che alcuni settori del diritto ambientale, ad esempio la disciplina dei rumori, quella sulle terre e rocce da scavo o quella sulla autorizzazione unica ambientale, sono rimasti formalmente estranei al “testo unico”.

È comunque innegabile che, dopo l’approvazione del D.Lgs. n. 152/2006, la materia ambientale abbia acquisito una dignità accresciuta all’interno del ordinamento giuridico nazionale.

Prevedibilmente, a ciò si è unita un’attività interpretativa sempre più intensa ed incisiva da parte della magistratura ordinaria (penale e civile), come di quella amministrativa (tribunali amministrativi regionali e consiglio di Stato).

 

Le principali leggi in materia ambientale:

  • Regio Decreto n.3267 del 1923 - “Riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”

  • Legge n.394 del 1991 - "Legge-quadro sulle aree protette"

  • Legge n.150 del 1992 - "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica"

  • D.P.R. n.357 del 1997 - "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" che istituisce la rete europea Natura 2000

  • Legge n.353 del 2000 - "Legge-quadro sugli incendi boschivi"

  • D.Lgs. n.227 del 2001 - "Orientamento e modernizzazione del settore forestale"

  • D.Lgs. n.42 del 2004 - "Codice dei beni culturali e del paesaggio"

  • D.Lgs. n.152 del 2006 - "Codice dell'ambiente"

  • D.Lgs. n.155 del 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"

  • D.Lgs. n.121 del 2011 - "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni." Tale legge inserisce nuovi reati ambientali nel codice penale e introduce la responsabilità delle persone giuridiche per i reati ambientali.

  • Codice dell'Ambiente - "Testo aggiornato e coordinato"

  • Codice dei beni culturali e del paesaggio - "Testo aggiornato e coordinato"

 

3. LE FUNZIONI DI “POLIZIA AMBIENTALE” ED ORGANI ISTITUZIONALI  PREPOSTI AL  CONTROLLO

A differenza di quanto accade in altri Paesi europei (con particolare riferimento ai componenti dell’U.E.) e nella maggioranza dei casi, anche extra-europei (ovviamente, si fa riferimento ai c.d. Paesi “occidentalizzati”, dotati di stabilità politico – economica, sistemi di governo avanzati e moderni strumenti giuridico-normativi), in Italia sono numerosi gli organi istituzionali che si “occupano” di controlli in campo ambientale, in quanto Forze di Polizia.

L’Arma dei Carabinieri con i “nuclei” dei Carabinieri Forestali (ex appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, da poco “assorbiti” dalla suddetta Forza Armata),  esercita in via “principale” funzioni di polizia ambientale, mentre altri Corpi di Polizia dello Stato (Guardia di Finanza e Polizia di Stato) e Polizia Locale (Municipale e Provinciale), si può affermare che tali compiti li svolgano o meglio, li possano svolgere, in via “residuale”.

In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato, ad esempio, che «in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, l'attività di accertamento rientra nella competenza generale di tutta la Polizia Giudiziaria senza distinzioni selettive, anche se in concreto esistono specializzazioni, inclusi tutti i soggetti che svolgono compiti amministrativi di vigilanza e controllo» (cfr. Cass. pen., sez. III, 22 dicembre 1992, n. 12075).

Gli appartenenti alle Forze di Polizia dello Stato summenzionate rivestono, ai sensi dell’Art. 57-I° e II° comma C.P.P., la qualifica di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria e, come tali, in relazione all’Art. 55 I° comma C.P.P., devono “anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale”; in tale dettame rientra quindi il dovere per la Polizia Giudiziaria “prendere notizia dei reati” anche in ambito ambientale.

Lo stesso articolo 57 C.P.P., al comma III°, attribuisce tale qualifica anche a coloro ai quali tale qualifica viene attribuita da leggi o regolamenti, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni.

 

Rientrano in tale “speciale categoria”, tra gli altri (personale direttivo dei Vigili del Fuoco,  gli ufficiali sanitari, gli appartenenti al corpo dei Vigili Urbani, i funzionari doganali, gli ispettori e i ricevitori dei monopoli, gli agenti consolari all'estero, gli appartenenti alle capitanerie di porto, i comandanti di navi ed aeromobili, gli ispettori delle poste, gli addetti alle USL in materia infortunistica, i medici provinciali, gli ingegneri del Corpo delle miniere all'art. 5 del d.P.R. n. 128 del 9 aprile 1959), i Tecnici della Prevenzione che operano, con funzioni ispettive, nelle Agenzie Regionali Protezione Ambientale  (A.R.P.A.).

 

Oltre a quanto recitato dal richiamato Art. 57 – III° comma C.P.P., giovi segnalare che, rivestendo la tutela dell’ambiente importanza costituzionale ed essendo disciplinata solo da leggi statali, i Tecnici ARPA sono U.P.G. “ex lege” e non c'è  bisogno di alcuna  designazione espressa da parte di qualche autorità.

Il decreto ministeriale n. 58 del 1997, in uno con il d. l. n. 496 del 1993 - costituisce un imprescindibile e chiaro supporto normativo per affermare la qualifica di polizia giudiziaria in capo al personale ARPA, proprio in ragione delle specifiche competenze allo stesso attribuite ed alla rilevanza - anche costituzionale - del bene al quale le stesse attengono, oggetto di tutela penale.

Si sottolinea altresì, che è del tutto “legittimo legittimo il riconoscimento espresso, operato, dal D. M . 58/1997, secondo cui il tecnico della prevenzione e dell'ambiente è, nei limiti delle sue attribuzioni, U.P.G. .

Infatti, " poiché la tutela dell'ambiente è materia presidiata dalla legge penale, le funzioni di vigilanza e controllo che la citata normativa statale riconosce .... ai Tecnici delle Agenzie Regionali, non possono non essere ricondotte nell'alveo della previsione di cui all'art. 55 c.p.p. e, quanto alla qualifica spettante ai soggetti che ne sono titolari, alla generale previsione di cui al citato terzo comma del successivo art. 57 c.p.p.".

Resta solo da aggiungere che, la recente legge 28 giugno 2016 n.132 di riforma del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, affronta direttamente questa problematica nell'art. 14  (Disposizioni sul  personale ispettivo).

 

4. IL RUOLO DEGLI ENTI AD “ORDINAMENTO CIVILE”

Premessa

Come abbiamo sinteticamente evidenziato nella presente trattazione, a differenza di quanto avviene in altri Paesi, in Italia sono numerosi gli organi istituzionali che a vario titolo esercitano funzioni di controllo e vigilanza in campo ambientale.

Il fatto che via sia una “pluralità” di “controllori” dovrebbe, in linea teorica, garantire un’efficace e sinergica azione di prevenzione e tutela del patrimonio ambientale, ma non sempre è così, principalmente a causa della difficoltà di coordinamento che tali enti incontrano, sia nella pianificazione delle attività di controllo che nell’attuazione operativa delle stesse.

Alle Forze di Polizia dello Stato che, per “dovere istituzionale” debbono porre in essere attività di vigilanza e controllo nonchè investigativa, volta all’individuazione e repressione dei reati nel settore ambientale, si inseriscono alcuni enti ad “ordinamento civile”, tra cui, in prima battuta, le Agenzie Regionali per la protezione Ambientale, identificate dall’acronimo “A.R.P.A.”.

 

 

5. A.R.P.A. (AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE)

 

 

Dette agenzie sono state istituite a seguito del referendum del 18 aprile 1993, che abrogò alcune parti di articoli della legge 23 dicembre 1978, n. 833 di istituzione del Servizio sanitario nazionale (SSN).

Pertanto, furono eliminate le competenze ambientali della vigilanza e controllo locali del SSN, esercitate tramite i presidi multizonali di prevenzione (PMP) delle Unità Sanitarie Locali che, a loro volta, le ereditarono dai laboratori provinciali di igiene e profilassi, sorti nel 1934 con il Regio Decreto del 27 luglio, n. 1265: "Testo unico delle leggi sanitarie".

 

Il modello organizzativo adottato dalle A.R.P.A. è quello dell’Agenzia

Le principali funzioni attribuite alle ARPA possono essere così riassunte:

  • controllo di fonti e di fattori di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, acustico ed elettromagnetico;

  • monitoraggio delle diverse componenti ambientali: clima, qualità dell'aria, delle acque, caratterizzazione del suolo, livello sonoro dell'ambiente;

  • controllo e vigilanza del rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in materie ambientali;

  • supporto tecnico-scientifico, strumentale ed analitico agli enti titolari con funzioni di programmazione e amministrazione attiva in campo ambientale (Regioni, Provincie e Comuni);

  • sviluppo di un sistema informativo ambientale che sia di supporto agli enti istituzionali e a disposizione delle organizzazioni sociali interessate.

Accanto alle funzioni tradizionali di "controllo e vigilanza", la Legge 61/1994 ha affidato al "sistema delle agenzie ambientali" nuovi compiti di monitoraggio, elaborazione e diffusione dei dati ambientali nonché l'elaborazione di proposte tecniche: limiti di accettabilità, standards, tecnologie ecologicamente compatibili, verifica dell'efficacia "tecnica" delle normative ambientali, ecc. –

Le attività riguardanti gli specifici temi ambientali di pertinenza delle ARPA sono regolamentate dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale, da atti amministrativi, da norme tecniche, linee guida e buone prassi.

 

Le ARPA svolgono altre attività relative a:

Le A.R.P.A. hanno sede  in tutte le Regioni e Province Autonome italiane (per la Valle d'Aosta, bilingue italiano/francese, Agence régionale pour la protection de l'environnement; per la provincia autonoma di Bolzano, bilingue italiano/tedesco, Landesagentur für Umwelt)  e, le stesse, sono dotate di proprio personale ispettivo con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (Tecnici della Prevenzione o altro personale appositamente designato).

 

6.    I.S.P.R.A. (ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE)

 

 

Ente istituito dal D.L. 112/2008 in luogo della preesistente Agenzia per la protezione dell'ambiente

e del sistema delle agenzie ambientali relative ai compiti di controllo: l'art. 2, comma 4, dello statuto dell'ISPRA (approvato con D.M. Ambiente 27 novembre 2013) dispone che lo stesso Istituto:

 

a) svolge, direttamente e attraverso la collaborazione con il sistema nazionale delle agenzie ambientali e

gli altri enti competenti, attività di monitoraggio e controlli ambientali nell'ambito delle competenze

istituzionali, nonché a fronte di specifiche richieste del Ministero vigilante o di altri soggetti titolati;

b) promuove lo sviluppo del sistema nazionale delle agenzie e dei controlli ambientali di cui cura il

coordinamento e garantisce l'accuratezza delle misurazioni e il rispetto degli obiettivi di qualità e di convalida dei dati anche attraverso l'approvazione di sistemi di misurazione, l'adozione di linee guida e

l'accreditamento dei laboratori;

d) interviene su richiesta del Ministro o delle regioni, nell'ambito delle attività di controllo anche di natura ispettiva, di interesse nazionale o che richiedono un'elevata competenza scientifica non disponibile a livello regionale.

 

7. A.S.L. (AZIENDA SANITARIA LOCALE)

Dopo il referendum del 18 aprile 1993, si può affermare, che, comunque, alcune “residuali” competenze in materia ambientale siano rimaste alle A.S.L., nel momento in cui, ad esempio, certune tipologie di evento ambientale possono avere ricadute a livello sanitario sulla collettività; in tali contesti, i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL esercitano in maniera coordinata ed integrata le funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono, appunto,  valenza ambientale e sanitaria.

In materia di inquinamento esterno e degli ambienti di vita la competenza è assegnata alle ARPA che si avvalgono dei pareri igienico-sanitari, previsti dalla normativa vigente, espressi dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali.

Le ARPA garantiscono, in base a particolari convenzioni ed accordi di programma, supporto tecnico-scientifico e supporto strumentale e analitico-laboratoristico agli enti che svolgono le funzioni di controllo ambientale.

In considerazione della molteplicità di soggetti competenti sono state dettate disposizioni di coordinamento .

 

A titolo di esempio, seppur non strettamente pertinente al settore ambientale di cui si tratta, si ricorda l'art. 6 della L. 189/2004 (recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), che, al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, ha previsto l'emanazione di un apposito decreto per la definizione delle modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato (*) e dei Corpi di Polizia Municipale e Provinciale (D.M. Interno 23 marzo 2007, pubblicato nella G.U. 7 maggio 2007, n. 104)

 

Nota (*) : ora Carabinieri Forestali.

 

8. ALCUNE CONSIDERAZIONI FINALI

Come si ritiene abbia evidenziato questo modesto lavoro, il “sistema” dei controlli in Italia, anche nel settore ambientale, sia nel contempo imponente e “variegato”.

Concordemente l’Europa riconosce che il nostro apparato dei controlli sia uno dei più efficienti.

Lo scrivente reputa che tale “macchina” debba essere “alleggerita”, in linea appunto, con quanto avviene a livello europeo. Troppi organi istituzionali si occupano della stessa materia.

Si evidenzia però come, a titolo di esempio, nell’ambito delle Forze di Polizia, siano stati ulteriormente istituiti “nuclei” specializzati: il Corpo Forestale dello Stato (come già detto, accorpato all’Arma dei Carabinieri) possedeva al suo interno un nucleo di polizia agro – alimentare, la Guardia di Finanza era dotata dei c.d. “D.A.S.” (Drappelli Antisofisticazione), nelle Polizie Locali (Municipali e Provinciali) operano nei principali capoluoghi, nuclei specializzati di polizia ambientale, polizia annonaria e tutela del consumatore, sicurezza del lavoro, ecc..

Si valuta come tale situazione possa considerarsi “anacronistica”: l’Europa si sta muovendo in altra direzione; chi si occupa di tutela ambientale, sicurezza alimentare, sicurezza chimica, è personale altamente qualificato e specializzato, inserito all’interno di amministrazioni ad ordinamento civile, con le caratteristiche organizzative proprie dell’Agenzia, ma anche con “poteri” di controllo riconducibili a quelli delle Forze di Polizia.

Dovrebbe essere finalmente giunto il momento di costituire un’unica istituzione dotata di personale altamente specializzato che, in via esclusiva, effettui controlli in campo ambientale, seppure con il supporto tecnico – scientifico degli enti di ricerca statali e/o locali.

Purtroppo, il nostro Paese, non riesce o forse non vuole rivedere e riprogettare, confrontandosi con le nazioni più evolutie da questo punto di vista, il “sistema dei controlli” nell'ambito di un settore di estrema complessità e valenza sociale, come quello della “tutela dell’ambiente”.

La sensibilità, le proposte, il lavoro delle organizzazioni ambientaliste, per quanto encomiabili, da sole non riescono ad incidere efficacemente nella definizione delle politiche ambientali, compito primario del sistema politico “latu sensu” e delle Istituzioni che di tale materia si debbono occupare in via esclusiva.

Occorre,pertanto, che la “Politica” faccia fino in fondo la sua parte, urge, nel contempo, sensibilizzare una classe politica “dirigente”, troppo spesso incapace.

Infine, necessita combattere un diffuso sistema di illegalità che, oltre a gravare sulla collettività, da un punto di vista economico - ambientale, non tollera la meritocrazia.

 

Vorrei concludere questo mio breve lavoro con una frase epressa da uno dei più importanti uomini politici del nostro tempo, Michail Sergeevič Gorbačëv; la stessa così recita: Quando le generazioni future giudicheranno coloro che sono venuti prima di loro sulle questioni ambientali, potranno arrivare alla conclusione che questi 'non sapevano': accertiamoci di non passare alla storia come la generazione che sapeva, ma non si è preoccupata.”

 

BIBLIOGRAFIA WEB

 

https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/ambiente-costituzione-italiana-presente-futuro-bocciatura-referendum-costituzionale/ L’ambiente nella Costituzione italiana tra presente e futuro dopo la bocciatura del referendum costituzionale (di Cristian Rovito)

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/ambiente-dir-cost_(Diritto-on-line)/

 

https://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=9124

1966–2006: Quaranta anni di legislazione ambientale in Italia. di Filippo Gargallo - 28/02/2007

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_dell%27ambiente

 

https://www.architetturaecosostenibile.it/architettura/recensioni/normativa-tutela-ambientale-216/

 

http://www.buttiandpartners.com/wp-content/uploads/2016/11/Guida-allAmbiente-n.-20-2016.pdf

 

http://www.camera.it/temiap/2015/05/08/OCD177-1278.pdf

 

http://industrieambiente.it/wp-content/uploads/2017/01/G.-Amendola_La-Cassazione-smentisce-il-Consiglio-di-Stato_i-tecnici-ARPA-hanno-la-qualifica-di-ufficiale-di-polizia-giudiziaria.pdf

 

http://www.anvu.it/wp-content/uploads/2017/02/9_CASS-N-50352-DEL-28-11-2016-Polizia-Giudiziaria.Personale-ARPA-e-qualifica-di-polizia-giudiziaria.pdf

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Agenzia_regionale_per_la_protezione_ambientale

 (nov.2017) Mauro Ghia

 


 

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