LA TUTELA NORMATIVA IN ITALIA
IN CAMPO AMBIENTALE
di Giuseppe Miscia
La
Tutela Normativa in Italia in Materia ambientale
La nostra
Carta costituzionale, precedentemente alla riforma del 2001 ( Titolo V)
non ha considerato l’ambiente come oggetto di una specifica tutela. Di
fatti dal nostro testo costituzionale la dottrina ha potuto solamente
estrapolare attraverso un’operazione interpretativa degli art. 2 9 e 32
un principio di salvaguardia indiretta e parziale.
Attraverso
il combinato disposto degli art. 2 (riconoscimento e garanzia dei
diritti inviolabili) e 32 Cost. (tutela del diritto alla salute), la
giurisprudenza ha ricavato un diritto alla salubrità dell’ambiente da
intendersi come protezione e preservazione delle condizioni
indispensabili alla salute dell’uomo.
L’art.9
Cost. tutela il paesaggio e il patrimonio artistico della Nazione.
Secondo la dottrina prevalente l’espressione paesaggio non è riferibile
esclusivamente alla forma esteriore del territorio ma è interpretabile
in un accezione più generale con il significato di ambiente.
Importantissime risulta la sentenza della Corte Costituzionale n.641 del
30.12.1987 in cui si afferma ( alla luce degli art. 2-9-32 Cost. ) che
l’ambiente è un “ bene immateriale unitario che non può essere oggetto
di situazioni soggettive di tipo approvativo”.
Da qui
numerose sono state le pronunce della consulta che in maniera pressoché
costante considera l’ambiente come “ valore costituzionalmente
protetto” e tende ad una concezione unitaria dell’ambiente comprensiva
di tutte le risorse naturali e culturali.
Con la L.
cost. 3/2001, che ha riformato il Titolo V della Parte II della
Costituzione, la materia ambientale diventa oggetto di specifica
disciplina. Nel novellato art.117 Cost. il legislatore costituzionale fa
riferimento al comma 2 lettera s), alla tutela dell’ambiente,
dell’ecosistema e dei beni culturali come materia esclusiva dello Stato
; mentre il comma 3 riserva alla legislazione concorrente dello Regioni
le materie di tutela della salute, del governo del territorio, della
protezione civile, della produzione, del trasporto e distribuzione
energia, della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali,
nell’ambito dei principi fissati dalle leggi cornice dello Stato. La
tutela ambientale è di competenza della riserva statale per cui
sotteso è il principio di sussidiarietà che imputa la potestà
decisionale all’ente più prossimo ai governati, salvo il caso in cui la
problematica da trattare richieda una politica unitaria comportando una
applicazione di tale principio in senso ascendente. L’intento del
legislatore è stato quello di riservare allo Stato il potere di fissare
gli standards di tutela uniformi sul territorio nazionale.
La
Legislazione ambientale
La
produzione normativa italiana in materia ambientale per molti anni è
rimasta “ferma al palo” nonostante i richiami della comunità europea e
la spinta di un vento culturale che imponeva una riflessione seria e
profonda della tematica. Per molti anni ai giudici è stato demandato il
compito di risolvere le emergenze ambientali attraverso un utilizzo
estensivo del Codice civile e penale.
La prima
legge organica in materia ambientale è la cd. Legge antismog, l. n. 615
del 1966 che detta misure contenitive dell’inquinamento atmosferico.
Tuttavia si dovrà attendere il 1976 per il varo della normativa
sull’inquinamento idrico con la cd. Legge Merli che per quanto
sottoposta negli anni a numerose modifiche e abrogazioni ha avuto il
merito di colmare un grande lacuna.
Negli anni
80 la produzione legislativa ha avuto un forte incremento.
Risalgono
infatti a questo periodo il D.P.D 915/982 che detta una prima disciplina
in materia di rifiuti solidi urbani, poi abrogata dal D.lgs. 22/1997; la
L. 431/1985 ( legge Galasso)in materia paesaggistica ; la L. 349/1986
che ha istituito il Ministero dell’Ambiente.
Gli anni 90
sono gli anni dell’emergenza ambientale a causa del verificarsi di vari
disastri ecologici, per cui le legislazioni nazionali sono fortemente
influenzate dal diritto internazionale e comunitario.
Codice
dell’ambiente
La data che
ha segnato in maniera definitiva la legislazione ambientale in Italia è
il 2004 con la legge delega 2004/38 per il riordino, il coordinamento e
l’integrazione della legislazione in materia ambientale. Il Governo,
quindi, era stato demandato ad emanare uno o più decreti legislativi o a
redigere testi unici nei seguenti settori e materie:
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-
Gestione rifiuti
e bonifica siti contaminati;
-
-
Tutela delle
acque dall’inquinamento e gestione risorse idriche;
-
-
Difesa del suolo
e lotta alla desertificazione;
-
-
Gestione aree
protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di
specie protette di flora e fauna;
-
-
Tutela
risarcitoria contro i danni ambientali;
-
-
Procedure per la
valutazione di impatto ambientale, per la valutazione ambientale
strategica e per l’autorizzazione ambientale
integrata;
-
-
Tutela dell’aria
e riduzione delle emissioni in atmosfera.
La legge
delega ha trovato attuazione dopo due anni con il D.lgs. 3 aprile 2006
n. 152- il Codice dell’ambiente- il primo corpus normativo composto da
318 articoli diviso in sei parti:
-
-
La prima
contiene le disposizioni comuni e i principi generali;
-
-
La seconda
relativa alla VIA, VAS e AIA;
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La terza parte
si incentra sulla difesa del suolo, sulla lotta alla
desertificazione, sulla tutela delle acque e gestione delle risorse
idriche;
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Nella quarta
parte viene esposta la disciplina della gestione dei rifiuti e della
bonifica dei siti inquinati;
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Nella quinta si
affronta il tema della tutela dell’aria e della riduzione delle
emissioni in atmosfera;
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Nella parte
sesta infine viene introdotta la tutela risarcitoria contro i danni
all’ambiente.
Successivamente sono stati effettuate una serie di modifiche al codice
dell’ambiente con il D.lgs. 8 novembre 2006 n. 284, ma soprattutto con
il D.lgs. 16 gennaio 2008 n-4 che ha riscritto la parte seconda del
codice e con il D.lgs. 29 giugno 2010 n. 128 che ha apportato
integrazioni e correzioni della parte prima, seconda e quinta.
La parte
prima del codice è di estrema importanza perché contiene i principi
generali di matrice internazionale e comunitaria:
-
Principio dell’azione ambientale (
art.3ter). Tutti gli enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche
e giuridiche pubbliche e private devono adeguarsi al principio di
precauzione, dell’azione preventiva, della correzione alla fonte e al
principio del chi inquina paga.
-
Principio dello sviluppo sostenibile (
art. 3 quater). La pubblica amministrazione deve garantire che il
soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa
compromettere la qualità della vita e la possibilità delle generazioni
future.
-
Principio di sussidiarietà e di leale
collaborazione ( art. 3quinquies). Lo Stato interviene nelle questioni
ambientali in tutte le situazioni che, per la loro ampiezza, non possano
trovare soluzione in ambito strettamente territoriale in virtù del
principio di sussidiarietà.
-
Diritto di accesso alle informazioni
ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo ( art. 3 sexies).
Chiunque, anche senza dimostrare un interesse giuridicamente rilevante,
può chiedere di ottenere informazioni riguardante l’ambiente ( in senso
ampio del termine) in ossequio alla L. 241/90.
Giuseppe Miscia
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