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Anno XV num.2
Mar./Apr. 2016

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LA TUTELA NORMATIVA IN ITALIA IN CAMPO AMBIENTALE

 di Giuseppe Miscia

 

La Tutela  Normativa in Italia in Materia ambientale

La nostra Carta costituzionale, precedentemente alla riforma del 2001 ( Titolo V) non ha considerato l’ambiente come oggetto di una specifica tutela. Di fatti dal nostro testo costituzionale la dottrina ha potuto solamente estrapolare attraverso un’operazione interpretativa degli art. 2 9 e 32 un principio di salvaguardia indiretta e parziale.

Attraverso il combinato disposto degli art. 2 (riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili) e 32 Cost. (tutela del diritto alla salute), la giurisprudenza ha ricavato un diritto alla salubrità dell’ambiente da intendersi come protezione e preservazione delle condizioni indispensabili alla salute dell’uomo.

L’art.9 Cost. tutela il paesaggio e il patrimonio artistico della Nazione. Secondo la dottrina prevalente l’espressione paesaggio non è riferibile esclusivamente alla forma esteriore del territorio ma è interpretabile in un accezione più generale con il significato di ambiente.

Importantissime risulta la sentenza della Corte Costituzionale n.641 del 30.12.1987 in cui si afferma ( alla luce degli art. 2-9-32 Cost. )  che l’ambiente è un “ bene immateriale unitario che non può essere oggetto di situazioni soggettive di tipo approvativo”.

Da qui numerose sono state le pronunce della consulta che in maniera pressoché costante considera l’ambiente come “ valore costituzionalmente  protetto”  e tende ad una concezione unitaria dell’ambiente comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali.

Con la L. cost. 3/2001, che ha riformato il Titolo V della Parte II della Costituzione, la materia ambientale diventa oggetto di specifica disciplina. Nel novellato art.117 Cost. il legislatore costituzionale fa riferimento al comma 2 lettera s), alla tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali come materia esclusiva dello Stato ; mentre il comma 3 riserva alla legislazione concorrente dello Regioni le materie di tutela della salute, del governo del territorio, della protezione civile, della produzione, del trasporto e distribuzione energia, della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, nell’ambito dei principi fissati dalle leggi cornice dello Stato. La tutela  ambientale è di competenza della riserva  statale per cui sotteso è il principio di sussidiarietà che imputa la potestà decisionale all’ente più prossimo ai governati, salvo il caso in cui la problematica da trattare richieda una politica unitaria comportando una applicazione di tale principio in senso ascendente. L’intento del legislatore è stato quello di riservare allo Stato il potere di fissare gli standards di tutela uniformi sul territorio nazionale.

 

La Legislazione ambientale

La produzione normativa italiana in materia ambientale per molti anni è rimasta “ferma al palo” nonostante i richiami della comunità europea e la spinta di un vento culturale che imponeva una riflessione seria e profonda della tematica. Per molti anni ai giudici è stato demandato il compito di risolvere le emergenze ambientali attraverso un utilizzo estensivo del Codice civile e penale.

La prima legge organica in materia ambientale è la cd. Legge antismog, l. n. 615 del 1966 che detta misure contenitive dell’inquinamento atmosferico. Tuttavia si dovrà attendere il 1976 per il varo della normativa sull’inquinamento idrico con la cd. Legge Merli che per quanto sottoposta negli anni a numerose modifiche e abrogazioni ha avuto il merito di colmare un grande lacuna.

Negli anni 80 la produzione legislativa ha avuto un forte incremento.

Risalgono infatti a questo periodo il D.P.D 915/982 che detta una prima disciplina in materia di rifiuti solidi urbani, poi abrogata dal D.lgs. 22/1997; la L. 431/1985 ( legge Galasso)in materia paesaggistica ; la L. 349/1986 che ha istituito il Ministero dell’Ambiente.

Gli anni 90  sono gli anni dell’emergenza ambientale a causa del verificarsi di  vari disastri ecologici, per cui le legislazioni nazionali sono fortemente influenzate dal diritto internazionale e comunitario.

 

Codice dell’ambiente

La data che ha segnato in maniera definitiva la legislazione ambientale in Italia è il 2004 con la legge delega 2004/38 per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale. Il Governo, quindi, era stato demandato ad emanare uno o più decreti legislativi o a redigere testi unici nei seguenti settori e materie:

  • -         Gestione rifiuti e bonifica siti contaminati;

  • -         Tutela delle acque dall’inquinamento e gestione risorse idriche;

  • -         Difesa del suolo e lotta alla desertificazione;

  • -         Gestione aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e fauna;

  • -         Tutela risarcitoria contro i danni ambientali;

  • -         Procedure per la valutazione di impatto ambientale, per la valutazione ambientale strategica e per l’autorizzazione ambientale      integrata;

  • -         Tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

La legge delega ha trovato attuazione dopo due anni con il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152- il Codice dell’ambiente- il primo corpus normativo composto da 318 articoli diviso in sei parti:

  • -         La prima contiene le disposizioni comuni e i principi generali;

  • -         La seconda relativa alla VIA, VAS e AIA;

  • -         La terza parte si incentra sulla difesa del suolo, sulla lotta alla desertificazione, sulla tutela delle acque e gestione delle risorse idriche;

  • -         Nella quarta parte viene esposta la disciplina della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati;

  • -         Nella quinta si affronta il tema della tutela dell’aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera;

  • -         Nella parte sesta infine viene introdotta la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente.

Successivamente sono stati effettuate una serie di modifiche al codice dell’ambiente con il D.lgs.  8 novembre 2006 n. 284, ma soprattutto con il D.lgs. 16 gennaio 2008 n-4 che ha riscritto la parte seconda del codice e con il D.lgs. 29 giugno 2010 n. 128 che ha apportato integrazioni  e correzioni della parte prima, seconda e quinta.

La parte prima del codice è di estrema importanza perché contiene i principi generali di matrice internazionale e comunitaria:

-         Principio dell’azione ambientale ( art.3ter). Tutti gli enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche e giuridiche pubbliche e private devono adeguarsi al principio di precauzione, dell’azione preventiva, della correzione alla fonte e al principio del chi inquina paga.

-         Principio dello sviluppo sostenibile ( art. 3 quater). La pubblica amministrazione deve garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e la possibilità delle generazioni future.

-         Principio di sussidiarietà e di leale collaborazione ( art. 3quinquies). Lo Stato interviene nelle questioni ambientali in tutte le situazioni che, per la loro ampiezza, non possano trovare soluzione in ambito strettamente territoriale in virtù del principio di sussidiarietà.

-         Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo ( art. 3 sexies). Chiunque, anche senza dimostrare un interesse giuridicamente rilevante, può chiedere di ottenere informazioni riguardante l’ambiente ( in senso ampio del termine) in ossequio alla L. 241/90.

 

Giuseppe Miscia

 


 

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