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Anno XIV num.4
Lug./Ago. 2015

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CON L'ANNO NUOVO LE MULTE SI FANNO PIÚ "SALATE"

La patente a punti: infrazioni e penalità | Scarica il Codice della Strada 2007 ("pdf")


Violare il Codice della strada, oltre che pericoloso per sé e per gli altri, è diventato ancora più dispendioso. Dal 1 gennaio 2007, infatti, le multe si pagano in media il 3,5% in più - in seguito all’adeguamento che scatta in automatico ogni due anni - con aumenti da 1 a 576 euro. Quanto ci costerà essere indisciplinati?
La multa meno cara rimane quella che punisce chi viaggia con documenti incompleti o irregolari, e rientra ora in una forbice fra i 22 e gli 88 euro.
Parcheggiare in divieto di sosta comporterà una multa fra i 35 e i 143 euro, così come cambiare corsia senza azionare la freccia, fermarsi senza esporre il triangolo, non rispettare la distanza di sicurezza o viaggiare con un bambino a bordo senza che sia seduto correttamente al seggiolino.
La sanzione aumenta se si viaggia in motorino senza casco, si utilizzano impropriamente gli abbaglianti e non si allacciano le cinture: la somma da versare è compresa fra i 71 e i 286 euro.
Portafogli ancora più leggeri qualora si transiti con il rosso, non si rispetti uno stop o una precedenza o si guidi contromano e superando i limiti di velocità: le sanzioni partono da 148 euro per arrivare a 594.
Le infrazioni, si sa, non comportano solo pene pecuniarie, ma ci privano anche di diversi punti. Consulta la TABELLA/PUNTI (file "pdf").


LA PATENTE A PUNTI

La patente a punti italiana non rappresenta uno strumento sanzionatorio immediato ma si affianca efficacemente al sistema di applicazione delle sanzioni accessorie attualmente vigente. Infatti, alla perdita totale del punteggio (20 punti) non consegue la sospensione immediata della patente di guida ma la sua revisione, cioè la verifica – attraverso la ripetizione degli esami teorici e pratici della permanenza nel conducente della necessaria abilità alla guida.
Anche dopo l'introduzione della patente a punti perciò resta pienamente efficace il sistema sanzionatorio attuale con la possibilità di applicazione della sanzione accessoria della sospensione immediata della patente di guida.

Cosa sono i punti e quando vengono persi

  • Al momento del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti che viene annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, tenuto dal DTTSIS.

  • Il punteggio di ciascun conducente subisce riduzioni ad ogni comunicazione relativa alle violazioni che prevedono decurtazione di punteggio come descritti nell'allegata TABELLA (file "pdf").

  • Il divieto di sosta o la mancanza dei documenti a bordo del veicolo non comportano riduzione di punteggio, ad eccezione delle soste effettuate negli spazi riservati alla fermata degli autobus o allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza, alla fermata o sosta dei veicoli per persone invalide e in corrispondenza dei relativi scivoli e nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici.

Cosa succede al momento dell'accertamento

  • Il punteggio previsto per ciascuna violazione è indicato nel verbale di contestazione. Quando la decurtazione
    viene annotata in archivio nazionale degli abilitati alla guida, l'utente riceve al proprio domicilio una comunicazione della avvenuta decurtazione.

  • Per i conducenti che hanno conseguito la patente dopo il 1 ottobre 2003 ogni violazione comporta riduzione di punteggio in misura doppia per i primi tre anni dal rilascio della patente (c.d. neopatentati).

  • Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni per le quali è prevista la decurtazione di punteggio e nessuna sanzione accessoria di sospensione o di revoca della patente dovranno essere detratti al massimo 15 punti.

  • Qualora il conducente non sia stato identificato, l'obbligato in solido a cui il verbale è notificato, è tenuto a comunicare, entro sessanta giorni, all'ufficio o comando che ha accertato la violazione, i dati personali e quelli della patente della persona che si trovava alla guida al momento della violazione. In caso di omessa comunicazione o di comunicazione priva di elementi utili ad identificare il conducente, l'obbligato in solido è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di € 250,00 come disposto dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s modificato dal D.L. 262 del 3.10.2006.

Come avviene la decurtazione

  • La decurtazione viene disposta dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri al momento della definizione del verbale di accertamento di una violazione (cioè dopo il pagamento della sanzione oppure, se questo non è avvenuto, alla scadenza dei termini per impugnarla o, infine, all'esito negativo dell'eventuale impugnazione al prefetto o al giudice di pace o per Cassazione).

  • Nessun provvedimento di riduzione è applicato direttamente dagli organi di polizia che hanno accertato la violazione. Questi provvedono entro 30 giorni dal momento in cui l’accertamento è diventato definitivo (sono stati esperiti, cioè, tutti i rimedi amministrativi o giurisdizionali) a comunicare l’applicazione della sanzione o l’esito negativo dei ricorsi all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La decurtazione è comunicata all'interessato a cura del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

  • Il titolare può controllare in tempo reale nelle 24 ore presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida lo stato della propria patente, utilizzando l’utenza telefonica 848782782 (attenzione non è un numero verde! La telefonata può essere effettuata solo da apparecchio fisso ed ha il costo di una chiamata urbana secondo le tariffe del proprio gestore telefonico).
    Altrimenti è possibile controllarlo tramite il portale dell'automobilista. Su questo sito il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha attivato il servizio di verifica del saldo dei punti sulla propria patente di guida online: occorre semplicemente iscriversi al sito seguendo le istruzioni presenti sulla home page del portale.

Come si recupera il punteggio

  • La mancanza, per il periodo di due anni consecutivi, di perdita di punteggio determina la nuova attribuzione del completo punteggio iniziale.

  • Ai titolari di patente che per almeno due anni hanno mantenuto 20 punti è previsto l'accreditamento di 2 punti fino a raggiungere il tetto massimo complessivo di 30 punti.

  • Il punteggio perso può essere recuperato frequentando anche appositi corsi (fino a 6 punti e fino a 9 punti per i conducenti titolari di abilitazione professionale correlata alle patenti di categoria B, C, C+E, D, D+E) presso le autoscuole o gli altri soggetti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.


Cosa succede al termine del punteggio

  • Con la decurtazione di tutti i punti disponibili, è disposta la revisione della patente di guida da parte dell’Ufficio Periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri competente rispetto al luogo di residenza del titolare di patente. Cioè il conducente è invitato con lettera recapitata al suo domicilio a ripetere gli esami previsti per il rilascio della patente.

  • La revisione della patente deve essere effettuata entro 30 giorni dal momento in cui perviene la comunicazione che la dispone. Durante questo periodo il conducente può continuare a circolare.

  • Se non si presenta a sostenere gli esami di revisione la patente è sospesa. Il titolare di patente non può più circolare fino a quando non ha superato le prove di esame con esito favorevole.

 

TABELLA CON I NUOVI PUNTEGGI SOTTRATTI PER LE SINGOLE INFRAZIONI AL C.D.S.

VIOLAZIONE

PUNTI TOLTI

Eccesso di velocità oltre 40 km/h
- Gare in velocità con veicoli a motore
- Guida contromano nel caso di curve, raccordi convessi o scarsa visibilità o di strade divise in carreggiate separate
- Violazione reiterata dei più gravi divieti di sorpasso
- Trasporto di merci pericolose senza autorizzazione o mancato rispetto delle condizioni previste dall' autorizzazione
- Violazione dei posti di blocco
- Trasporto di merci pericolose senza autorizzazione o mancato rispetto delle condizioni previste dall' autorizzazione
- Violazione delle norme generali previste per il trasporto di merci pericolose
- Inversione di marcia in autostrada
- Retromarcia in autostrada
- Uso in autostrada della corsia di emergenza e delle corsie di accelerazione e decelerazione al di fuori dei casi consentiti
- Mancato uso o uso difforme del cronotachigrafo mancato uso o uso difforme del limitatore di velocità
- Guida in stato di ebbrezza
- Rifiuto dell' accertamento del tasso alcolemico
- Guida sotto l'effetto di stupefacenti e rifiuto dell' accertamento volto a verificarne l'uso
- Omissione di soccorso nel caso di incidente con danni alle cose se dall' incidente derivano danni tali da far sorgere dubbi sulla loro circolazione in sicurezza e tali da dar luogo a revisione singola
- Omissione di soccorso nel caso di incidente con danni alle persone

10

- Collisioni dovute all'inosservanza della distanza di sicurezza dalla quale derivino lesioni gravi alle persone
- Violazione dell'obbligo di moderare la velocità nel caso di visibilità limitata, curve, intersezioni
- Collisione derivante dalla violazione delle disposizioni sull'incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna da cui derivino lesioni gravi alle persone
- Inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di incroci, curve o dossi
 

8

- Mancata osservazione dello stop
- Passaggio con il semaforo rosso
- Comportamento inadeguato al passaggio a livello
 

6

- Mancata osservanza dell'obbligo di dare precedenza
- Mancato rispetto delle regole del sorpasso
- Infrazioni di cui al comma 4 da cui sia derivata collisione con danno ai veicoli tale da applicarne la revisione e reiterate nell' arco di 2 anni
- Violazione delle disposizioni sull' incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna da cui sia derivata collisione e reiterate nell'arco di 2 anni
- Mancato uso del casco
- Mancato uso delle cinture di sicurezza
- Alterazione del normale funzionamento delle cinture di sicurezza
- Mancato uso delle lenti ove prescritte
- Uso del cellulare durante la guida
- Violazione dell'obbligo di precedenza ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali
- Violazione dell'obbligo di consentire al pedone in stato di invalidità o a bambini e anziani l'attraversamento in una strada sprovvista di strisce pedonali
 

5

- Marcia normale sulla corsia di sorpasso
- Guida contromano
- Mancata adozione delle necessarie cautele nel caso di caduta del carico
- Eccedenza della massa complessiva del veicolo rispetto a quella prevista del caso di trasporto di merci pericolose
- Trasporto di un numero di persone superiore a quello consentito su veicoli diversi dalle autovetture affidati abusivamente a terzi
- Circolazione in autostrada o superstrada con veicoli non consentiti
- Omissione di soccorso nel caso di incidente con danni alle cose se dall'incidente non derivano danni tali da far sorgere dubbi sulla loro circolazione in sicurezza e tali da dar luogo a revisione singola
 

4

- Mancato accertamento delle condizioni per effettuare il sorpasso e violazione delle regole
di sorpasso dei tram: 3 - 2
- Violazione delle norme relative alla distanza di sicurezza
- Violazione delle regole di uso dei proiettori di profondità
- Inosservanza delle disposizioni sulla sistemazione del carico
- Inosservanza delle disposizioni su trasporti eccezionali
- Mancata precedenza ai pedoni
- Violazione degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti

 

3

- Inosservanza dei segnali ad eccezione di quelli di divieto di sosta e di fermata
- Eccesso di velocità di oltre 10 km/h e fino a 40 km/h
- Violazione delle norme di comportamento in caso di inversione di marcia o altre manovre pericolose
- Mancata segnalazione di veicolo fermo
- Violazione dell' obbligo di sgombero della carreggiata da eventuali ingombri provocati dal proprio veicolo; obbligo di posizionare il triangolo ed avvertire l' ente proprietario della strada od un organo di polizia
- Inosservanza delle disposizioni sul traino di veicoli in avaria
- Violazione delle norme relative ai disposizione di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell' equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza in caso di trasporto di merci pericolose
- Trasporto di un numero di persone superiore a quello consentito su autovetture
- Mancato rispetto dei periodi di guida e di pausa per gli autotrasportatori
- Mancato rispetto dei periodi di guida e di pausa per gli autotrasportatori o mancato possesso dell' estratto del registro di servizio o della copia dell' orario di servizio
- Traino di veicoli in autostrada
- Violazione delle disposizioni relative alle limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali
- Violazione delle disposizioni relative ai comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali
- Violazione dell' obbligo di lasciare libero il passo nel caso di presenza sulla carreggiata di una macchina con dispositivi di allarme sonoro o luminoso acceso e violazione del divieto di avvantaggiarsi nella marcia seguendolo
- Mancata osservanza dei periodi di riposo e guida per gli autotrasportatori di trasporti professionali
- Violazione dell' obbligo di consentire al pedone che abbia già impegnato la carreggiata
l'attraversamento in una strada sprovvista di strisce pedonali
- Violazione del divieto di sosta negli spazi riservati a stazionamento e fermata di autobus, filobus e veicoli su rotaia e veicoli in servizio piazza e quando non siano delimitati, a una distanza dal segnale inferiore a 15 metri
- Inosservanza di altre disposizioni in caso di incidente
-
Violazione del divieto di sosta negli spazi riservati ai veicoli per persone invalide o in corrispondenza di scivoli, raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli
- Violazione del divieto di sosta nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici

2

- Inosservanza delle disposizioni sull'uso delle luci di segnalazione dei veicoli e dei ciclomotori
- Inosservanza delle disposizioni sull' uso delle luci per i veicoli a motore o per i loro rimorchi o uso improprio dei dispositivi luminosi
- Eccedenza della massa complessiva del veicolo rispetto a quella prevista (a seconda
dell'eccedenza): da 1 a 4
- Inosservanza delle disposizioni sulla sistemazione del carico e dei passeggeri
- Inosservanza delle disposizioni sul trasporto di persone o cose sui veicoli a due ruote
- Mancata tenuta degli appositi registri per gli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose
- Mancata tenuta dei documenti prescritti per gli autotrasportatori di trasporti professionali

1

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Fonte: sito ufficiale della Polizia di Stato www.poliziadistato.it

 

 

 

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|Anno XIV num.4 - Lug./Ago. 2015| - Per informazioni e-mail: redazione1@spaziomotori.it

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