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CON L'ANNO NUOVO LE MULTE SI FANNO PIÚ "SALATE"
La patente
a punti:
infrazioni e penalità
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Scarica il Codice della Strada 2007 ("pdf")
Violare il
Codice della strada, oltre che pericoloso per sé e per gli
altri, è diventato ancora più dispendioso. Dal 1 gennaio 2007, infatti,
le multe si pagano in media il 3,5% in più - in seguito all’adeguamento
che scatta in automatico ogni due anni - con aumenti da 1 a 576 euro.
Quanto ci costerà essere indisciplinati?
La multa meno cara rimane quella che punisce chi viaggia con documenti
incompleti o irregolari, e rientra ora in una forbice fra i 22 e gli 88
euro.
Parcheggiare in divieto di sosta comporterà una multa fra i 35 e i 143
euro, così come cambiare corsia senza azionare la freccia, fermarsi
senza esporre il triangolo, non rispettare la distanza di sicurezza o
viaggiare con un bambino a bordo senza che sia seduto correttamente al
seggiolino.
La sanzione aumenta se si viaggia in motorino senza casco, si utilizzano
impropriamente gli abbaglianti e non si allacciano le cinture: la somma
da versare è compresa fra i 71 e i 286 euro.
Portafogli ancora più leggeri qualora si transiti con il rosso, non si
rispetti uno stop o una precedenza o si guidi contromano e superando i
limiti di velocità: le sanzioni partono da 148 euro per arrivare a 594.
Le infrazioni, si sa, non comportano solo pene pecuniarie, ma ci privano
anche di diversi punti. Consulta la
TABELLA/PUNTI (file "pdf").
LA
PATENTE A PUNTI
La patente a punti
italiana non rappresenta uno strumento sanzionatorio
immediato ma si affianca efficacemente al sistema di
applicazione delle sanzioni accessorie attualmente
vigente. Infatti, alla perdita totale del punteggio
(20 punti) non consegue la sospensione immediata
della patente di guida ma la sua revisione, cioè la
verifica – attraverso la ripetizione degli esami
teorici e pratici della permanenza nel conducente
della necessaria abilità alla guida.
Anche dopo l'introduzione della patente a punti
perciò resta pienamente efficace il sistema
sanzionatorio attuale con la possibilità di
applicazione della sanzione accessoria della
sospensione immediata della patente di guida.
Cosa sono i
punti e quando vengono persi
-
Al momento del
rilascio della patente viene attribuito un
punteggio di venti punti che viene annotato
nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida, tenuto dal DTTSIS.
-
Il punteggio di
ciascun conducente subisce riduzioni ad ogni
comunicazione relativa alle violazioni che
prevedono decurtazione di punteggio come
descritti nell'allegata
TABELLA
(file "pdf").
-
Il divieto di sosta
o la mancanza dei documenti a bordo del veicolo
non comportano riduzione di punteggio, ad
eccezione delle soste effettuate negli spazi
riservati alla fermata degli autobus o allo
stazionamento dei veicoli in servizio di piazza,
alla fermata o sosta dei veicoli per persone
invalide e in corrispondenza dei relativi
scivoli e nelle corsie o carreggiate riservate
ai mezzi pubblici.
Cosa succede al
momento dell'accertamento
-
Il punteggio
previsto per ciascuna violazione è indicato nel
verbale di contestazione. Quando la decurtazione
viene annotata in archivio nazionale degli
abilitati alla guida, l'utente riceve al proprio
domicilio una comunicazione della avvenuta
decurtazione.
-
Per i conducenti che
hanno conseguito la patente dopo il 1 ottobre
2003 ogni violazione comporta riduzione di
punteggio in misura doppia per i primi tre anni
dal rilascio della patente (c.d. neopatentati).
-
Qualora vengano
accertate contemporaneamente più violazioni per
le quali è prevista la decurtazione di punteggio
e nessuna sanzione accessoria di sospensione o
di revoca della patente dovranno essere detratti
al massimo 15 punti.
-
Qualora il
conducente non sia stato identificato,
l'obbligato in solido a cui il verbale è
notificato, è tenuto a comunicare, entro
sessanta giorni, all'ufficio o comando che ha
accertato la violazione, i dati personali e
quelli della patente della persona che si
trovava alla guida al momento della violazione.
In caso di omessa comunicazione o di
comunicazione priva di elementi utili ad
identificare il conducente, l'obbligato in
solido è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di € 250,00 come disposto
dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s modificato dal
D.L. 262 del 3.10.2006.
Come avviene la
decurtazione
-
La decurtazione
viene disposta dal Dipartimento dei Trasporti
Terrestri al momento della definizione del
verbale di accertamento di una violazione (cioè
dopo il pagamento della sanzione oppure, se
questo non è avvenuto, alla scadenza dei termini
per impugnarla o, infine, all'esito negativo
dell'eventuale impugnazione al prefetto o al
giudice di pace o per Cassazione).
-
Nessun provvedimento
di riduzione è applicato direttamente dagli
organi di polizia che hanno accertato la
violazione. Questi provvedono entro 30 giorni
dal momento in cui l’accertamento è diventato
definitivo (sono stati esperiti, cioè, tutti i
rimedi amministrativi o giurisdizionali) a
comunicare l’applicazione della sanzione o
l’esito negativo dei ricorsi all'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. La
decurtazione è comunicata all'interessato a cura
del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
-
Il titolare può
controllare in tempo reale nelle 24 ore presso
l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
lo stato della propria patente, utilizzando
l’utenza telefonica 848782782 (attenzione non è
un numero verde! La telefonata può essere
effettuata solo da apparecchio fisso ed ha il
costo di una chiamata urbana secondo le tariffe
del proprio gestore telefonico).
Altrimenti è possibile controllarlo tramite il
portale dell'automobilista. Su questo sito
il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha
attivato il servizio di verifica del
saldo dei punti sulla propria patente
di guida online: occorre
semplicemente iscriversi al sito seguendo le
istruzioni presenti sulla home page del portale.
Come si recupera
il punteggio
-
La mancanza, per il
periodo di due anni consecutivi, di perdita di
punteggio determina la nuova attribuzione del
completo punteggio iniziale.
-
Ai titolari di
patente che per almeno due anni hanno mantenuto
20 punti è previsto l'accreditamento di 2 punti
fino a raggiungere il tetto massimo complessivo
di 30 punti.
-
Il punteggio perso
può essere recuperato frequentando anche
appositi corsi (fino a 6 punti e fino a 9 punti
per i conducenti titolari di abilitazione
professionale correlata alle patenti di
categoria B, C, C+E, D, D+E) presso le
autoscuole o gli altri soggetti autorizzati dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Cosa succede al termine del punteggio
-
Con la decurtazione
di tutti i punti disponibili, è disposta la
revisione della patente di guida da parte
dell’Ufficio Periferico del Dipartimento dei
Trasporti Terrestri competente rispetto al luogo
di residenza del titolare di patente. Cioè il
conducente è invitato con lettera recapitata al
suo domicilio a ripetere gli esami previsti per
il rilascio della patente.
-
La revisione della
patente deve essere effettuata entro 30 giorni
dal momento in cui perviene la comunicazione che
la dispone. Durante questo periodo il conducente
può continuare a circolare.
-
Se non si presenta a
sostenere gli esami di revisione la patente è
sospesa. Il titolare di patente non può più
circolare fino a quando non ha superato le prove
di esame con esito favorevole.
TABELLA CON I NUOVI
PUNTEGGI SOTTRATTI PER LE SINGOLE INFRAZIONI AL
C.D.S.
VIOLAZIONE |
PUNTI TOLTI |
Eccesso di velocità oltre 40 km/h
- Gare in velocità con veicoli a motore
- Guida contromano nel caso di curve,
raccordi convessi o scarsa visibilità o di
strade divise in carreggiate separate
- Violazione reiterata dei più gravi divieti
di sorpasso
- Trasporto di merci pericolose senza
autorizzazione o mancato rispetto delle
condizioni previste dall' autorizzazione
- Violazione dei posti di blocco
- Trasporto di merci pericolose senza
autorizzazione o mancato rispetto delle
condizioni previste dall' autorizzazione
- Violazione delle norme generali previste
per il trasporto di merci pericolose
- Inversione di marcia in autostrada
- Retromarcia in autostrada
- Uso in autostrada della corsia di
emergenza e delle corsie di accelerazione e
decelerazione al di fuori dei casi
consentiti
- Mancato uso o uso difforme del
cronotachigrafo mancato uso o uso difforme
del limitatore di velocità
- Guida in stato di ebbrezza
- Rifiuto dell' accertamento del tasso
alcolemico
- Guida sotto l'effetto di stupefacenti e
rifiuto dell' accertamento volto a
verificarne l'uso
- Omissione di soccorso nel caso di
incidente con danni alle cose se dall'
incidente derivano danni tali da far sorgere
dubbi sulla loro circolazione in sicurezza e
tali da dar luogo a revisione singola
- Omissione di soccorso nel caso di
incidente con danni alle persone
|
|
- Collisioni dovute all'inosservanza della
distanza di sicurezza dalla quale derivino
lesioni gravi alle persone
- Violazione dell'obbligo di moderare la
velocità nel caso di visibilità limitata,
curve, intersezioni
- Collisione derivante dalla violazione
delle disposizioni sull'incrocio tra veicoli
nei passaggi ingombrati o su strade di
montagna da cui derivino lesioni gravi alle
persone
- Inversione di marcia in prossimità o in
corrispondenza di incroci, curve o dossi
|
8 |
- Mancata osservazione dello stop
- Passaggio con il semaforo rosso
- Comportamento inadeguato al passaggio a
livello
|
6 |
- Mancata osservanza dell'obbligo di dare
precedenza
- Mancato rispetto delle regole del sorpasso
- Infrazioni di cui al comma 4 da cui sia
derivata collisione con danno ai veicoli
tale da applicarne la revisione e reiterate
nell' arco di 2 anni
- Violazione delle disposizioni sull'
incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati
o su strade di montagna da cui sia derivata
collisione e reiterate nell'arco di 2 anni
- Mancato uso del casco
- Mancato uso delle cinture di sicurezza
- Alterazione del normale funzionamento
delle cinture di sicurezza
- Mancato uso delle lenti ove prescritte
- Uso del cellulare durante la guida
- Violazione dell'obbligo di precedenza ai
pedoni che transitano sugli attraversamenti
pedonali
- Violazione dell'obbligo di consentire al
pedone in stato di invalidità o a bambini e
anziani l'attraversamento in una strada
sprovvista di strisce pedonali
|
5 |
- Marcia normale sulla corsia di sorpasso
- Guida contromano
- Mancata adozione delle necessarie cautele
nel caso di caduta del carico
- Eccedenza della massa complessiva del
veicolo rispetto a quella prevista del caso
di trasporto di merci pericolose
- Trasporto di un numero di persone
superiore a quello consentito su veicoli
diversi dalle autovetture affidati
abusivamente a terzi
- Circolazione in autostrada o superstrada
con veicoli non consentiti
- Omissione di soccorso nel caso di
incidente con danni alle cose se
dall'incidente non derivano danni tali da
far sorgere dubbi sulla loro circolazione in
sicurezza e tali da dar luogo a revisione
singola
|
4 |
- Mancato accertamento delle condizioni per
effettuare il sorpasso e violazione delle
regole
di sorpasso dei tram: 3 - 2
- Violazione delle norme relative alla
distanza di sicurezza
- Violazione delle regole di uso dei
proiettori di profondità
- Inosservanza delle disposizioni sulla
sistemazione del carico
- Inosservanza delle disposizioni su
trasporti eccezionali
- Mancata precedenza ai pedoni
- Violazione degli obblighi verso
funzionari, ufficiali e agenti
|
3 |
- Inosservanza dei segnali ad eccezione di
quelli di divieto di sosta e di fermata
- Eccesso di velocità di oltre 10 km/h e
fino a 40 km/h
- Violazione delle norme di comportamento in
caso di inversione di marcia o altre manovre
pericolose
- Mancata segnalazione di veicolo fermo
- Violazione dell' obbligo di sgombero della
carreggiata da eventuali ingombri provocati
dal proprio veicolo; obbligo di posizionare
il triangolo ed avvertire l' ente
proprietario della strada od un organo di
polizia
- Inosservanza delle disposizioni sul traino
di veicoli in avaria
- Violazione delle norme relative ai
disposizione di equipaggiamento e protezione
dei conducenti o dell' equipaggio, alla
compilazione e tenuta dei documenti di
trasporto o delle istruzioni di sicurezza in
caso di trasporto di merci pericolose
- Trasporto di un numero di persone
superiore a quello consentito su autovetture
- Mancato rispetto dei periodi di guida e di
pausa per gli autotrasportatori
- Mancato rispetto dei periodi di guida e di
pausa per gli autotrasportatori o mancato
possesso dell' estratto del registro di
servizio o della copia dell' orario di
servizio
- Traino di veicoli in autostrada
- Violazione delle disposizioni relative
alle limitazioni della circolazione sulle
autostrade e sulle strade extraurbane
principali
- Violazione delle disposizioni relative ai
comportamenti durante la circolazione sulle
autostrade e sulle strade extraurbane
principali
- Violazione dell' obbligo di lasciare
libero il passo nel caso di presenza sulla
carreggiata di una macchina con dispositivi
di allarme sonoro o luminoso acceso e
violazione del divieto di avvantaggiarsi
nella marcia seguendolo
- Mancata osservanza dei periodi di riposo e
guida per gli autotrasportatori di trasporti
professionali
- Violazione dell' obbligo di consentire al
pedone che abbia già impegnato la
carreggiata
l'attraversamento in una strada sprovvista
di strisce pedonali
- Violazione del divieto di sosta negli
spazi riservati a stazionamento e fermata di
autobus, filobus e veicoli su rotaia e
veicoli in servizio piazza e quando non
siano delimitati, a una distanza dal segnale
inferiore a 15 metri
- Inosservanza di altre disposizioni in caso
di incidente
- Violazione del divieto di sosta negli
spazi riservati ai veicoli per persone
invalide o in corrispondenza di scivoli,
raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi
di transito e la carreggiata utilizzati
dagli stessi veicoli
- Violazione del divieto di sosta nelle
corsie o carreggiate riservate ai mezzi
pubblici |
2 |
- Inosservanza delle disposizioni sull'uso
delle luci di segnalazione dei veicoli e dei
ciclomotori
- Inosservanza delle disposizioni sull' uso
delle luci per i veicoli a motore o per i
loro rimorchi o uso improprio dei
dispositivi luminosi
- Eccedenza della massa complessiva del
veicolo rispetto a quella prevista (a
seconda
dell'eccedenza): da 1 a 4
- Inosservanza delle disposizioni sulla
sistemazione del carico e dei passeggeri
- Inosservanza delle disposizioni sul
trasporto di persone o cose sui veicoli a
due ruote
- Mancata tenuta degli appositi registri per
gli autoveicoli adibiti al trasporto di
persone o cose
- Mancata tenuta dei documenti prescritti
per gli autotrasportatori di trasporti
professionali |
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