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AGEVOLAZIONI FISCALI PER L’ACQUISTO AUTO PER DISABILI

 

di Loredana Bossi (Feb. 2008)

 

Per aiutare economicamente i cittadini disabili portatori di handicap, lo Stato ha previsto la possibilità di dedurre e di detrarre particolari spese dall’annuale dichiarazione dei redditi e nel diritto ad una riduzione dell’imposta sul valore aggiunto IVA:

 

  • la detrazione delle spese per la macchina: i disabili possono detrarre dalle tasse dell’annuale dichiarazione dei redditi il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto della macchina, con un limite massimo di 18.075,99 euro, e per le riparazioni straordinarie. I disabili hanno diritto anche alla riduzione sull’imposta sul valore aggiunto Iva, che deve essere al 4% anziché al 20%, all’esenzione dall’imposta annuale del bollo auto e, se l’auto è acquistata da un privato, all’esenzione dalle tasse di trascrizione del passaggio di proprietà;

  • sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica le auto appartenenti ai disabili. Le auto devono essere dotate di cambio automatico o devono aver superato un particolare collaudo presso la Motorizzazione. La cilindrata non deve superare 2.000 cc se a benzina, e 2.800 se a gasolio.
    L'esenzione si applica anche a favore dei soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione, a prescindere dall’adattamento del veicolo. Inoltre, sono esenti gli autoveicoli appartenenti a sordomuti e non vedenti indipendentemente dall'adattamento del veicolo.

  • Le auto possono essere intestate a un familiare del disabile di cui questi possa essere considerato fiscalmente a carico. Il disabile, in questo caso, dovrebbe avere un reddito annuo lordo non superiore a euro 2.840,51. Se perdurano le condizioni di esonero non è necessario presentare nuovamente domanda per l’anno successivo.

Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto senza necessità di adattamento, la documentazione che deve essere prodotta per attestare il diritto alle agevolazioni è la seguente:

  • certificazione attestante la condizione di disabilità, in particolare

    • per non vedenti e sordomuti:certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una commissione medica pubblica;

    • per disabili psichici o mentali: verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da disabilità psichica e certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) emessa dalla commissione a ciò preposta (commissione per l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge n. 295 del 1990);

    • per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati: verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione;

  • ai soli fini dell’agevolazione Iva, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Nell’ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico;

  • fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto, ovvero autocertificazione in tal senso (nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare del disabile).

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione.

Anche in questo caso la detrazione ai fini Irpef spetta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo che le spese di manutenzione straordinaria relative allo stesso (Feb. 2008).

 

Loredana Bossi

 

 


 


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