AUTOMOBILISTI… AGUZZATE LE ANTENNE!
di
Barbara Bargigli
In data 06 ottobre 2011
è entrato in vigore il D. Lgs. 150/2011, in materia di semplificazione
dei riti, con il quale sono state introdotte importanti modifiche ai
procedimenti civili che rientrano nell’ambito della giurisdizione
ordinaria.
L’art. 7 del decreto
legislativo sopra menzionato, inerente all’opposizione al verbale di
accertamento di violazione del codice della strada, recita quanto segue:
1. Le controversie in
materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del
codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non
diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si
propone davanti al giudice di pace del luogo in cui e' stata commessa la
violazione.
3. Il ricorso e'
proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla
data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di
accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente
risiede all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio
postale. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente
presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
4. L'opposizione si
estende anche alle sanzioni accessorie.
5. La legittimazione
passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state
accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da
funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie
in concessione e dell'ANAS;
spetta a regioni, province e comuni, quando
le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
6. L'efficacia esecutiva
del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto
dall'articolo 5.
7. Con il decreto di cui
all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il
giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di
depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata,
copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla
contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto
sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti
di cui al comma 5.
8. Nel giudizio di primo
grado le parti possono stare in giudizio personalmente.
L'amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari
appositamente delegati.
9. Alla prima udienza,
il giudice:
a) nei casi previsti dal
comma 3 dichiara inammissibile il ricorso con sentenza;
b)
quando l'opponente o il suo difensore non si presentano
senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza
appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che
l’illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata
dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso il provvedimento
impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 7.
10. Con la sentenza che
accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte il
provvedimento opposto. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi
sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Non si
applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
11. Con la sentenza che
rigetta l'opposizione il giudice determina l'importo della sanzione in
una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla
legge per la violazione accertata.
Il pagamento della somma deve
avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della
sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui
appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa
determinate.
12. Quando rigetta
l'opposizione, il giudice non può escludere l'applicazione delle
sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
13. Salvo quanto
previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione
sono esenti da ogni tassa e imposta.
Oltre a pagare Euro
37,00 di tassa minima, il multato dovrà attivarsi velocemente al fine di
presentare, entro trenta giorni dalla data di notifica dell’illecito,
tutta la documentazione necessaria da proporre al Giudice di Pace.
E’ altrimenti possibile,
entro sessanta giorni, presentare ricorso al Prefetto con il rischio
però di subire, in caso di rigetto, il raddoppio della sanzione.
Degno di nota è inoltre l’obbligo di
presentarsi all’udienza da parte dell’opponente o del suo legale pena la
convalida della multa.
Barbara Bargigli |