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Anno XIV num.4
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DEGRADO AMBIENTALE, CAMBIAMENTI CLIMATICI ED ECOMIGRAZIONI:

LA MEDIAZIONE CULTURALE IN PROSPETTIVA ECOLOGICA E AMBIENTALE

 di Veronica Leotta

INDICE

Immigrazione e migrazione ……………………………………………………….. p. 3

Le migrazioni ambientali ………………………………………………………..…. p. 4

La protezione temporanea …………………………………………………….…..  p. 7

La direttiva 2001/55/CE del Consiglio dell’Unione Europea …………………  p. 8

I migranti ambientali ……………………………………………………………......  p. 11

Cause principali delle migrazioni ambientali e possibili soluzioni …….…  p. 13

Ambiente come bene e valore collettivo …………………………………….......p. 14

La mediazione culturale ………………………………………………………….................... p. 15

Il mediatore culturale ................................................................................................ p. 17

L’identità di luogo (place identity) ……........................................................................p. 19

La mediazione culturale in prospettiva ecologica e ambientale …………..............… p. 21

Bibliografia .................................................................................................................p. 23

Articoli, saggi, recensioni e documenti online ……………………………….................... p. 24

Sitografia ....................................................................................................................p. 29

 

Immigrazione e migrazione

Lo scrittore Umberto Eco ritiene che si debba distinguere il concetto di immigrazione da quello di migrazione.

“Si ha immigrazione quando alcuni individui (anche molti, ma in misura statisticamente irrilevante rispetto al ceppo di origine) si trasferiscono da un paese all’altro […]. I fenomeni di immigrazione possono essere controllati politicamente, limitati, incoraggiati, programmati o accettati. Non accade così con le migrazioni. Violente o pacifiche che siano, sono come i fenomeni naturali: avvengono e nessuno le può controllare. Si ha migrazione quando un intero popolo, a poco a poco, si sposta da un territorio all’altro (e non è rilevante quanti rimangano nel territorio originale, ma in che misura i migranti cambino radicalmente la cultura del territorio in cui hanno migrato). […]

Sino a che vi è immigrazione i popoli possono sperare di tenere gli immigrati in un ghetto, affinché non si mescolino con i nativi. Quando c’è migrazione non ci sono più i ghetti, e il meticciato è incontrollabile. I fenomeni che l’Europa cerca ancora di affrontare come casi di immigrazione sono invece casi di migrazione. Il Terzo Mondo sta bussando alle porte dell’Europa, e vi entra anche se l’Europa non è d’accordo. Il problema non è più di decidere (come i politici fanno finta di credere) se si ammetteranno a Parigi studentesse con il chador o quante moschee si debbano erigere a Roma. Il problema è che nel prossimo millennio (e siccome non sono un profeta non so specificare la data) l’Europa sarà un continente multirazziale, o se preferite, colorato. Se vi piace, sarà così; e se non vi piace, sarà così lo stesso”[1].

 

Le migrazioni ambientali

Il fenomeno migratorio è sempre esistito nella storia dell’umanità e ha numerose spiegazioni antropologiche, sociologiche, psicologiche, culturali, religiose, economiche e politiche. Solo recentemente si è iniziato a parlare anche di migrazioni provocate da fattori ambientali (Environmentally Induced Migration - EIM), quest’ultimi ritenuti tra le cause più importanti che inducono le popolazioni a spostarsi.

Le migrazioni ambientali vengono distinte in due tipi fondamentali:

1)     migrazioni causate da catastrofi naturali, come inondazioni, tsunami, terremoti, eruzioni vulcaniche, valanghe, cicloni, uragani, incendi, disastri chimici e nucleari provocati dall’essere umano, guerre per il controllo delle materie prime del territorio (acqua, petrolio, carbone, metano, gas, legname, minerali e metalli preziosi, ecc.), carestie e progetti infrastrutturali di sviluppo che obbligano le persone ad abbandonare immediatamente le proprie abitazioni;

2)     migrazioni causate da lenti cambiamenti ambientali, come degradazione ed erosione del suolo, deforestazione, desertificazione, effetto serra, inquinamento dell’acqua, del suolo e dell’aria, salinizzazione delle terre irrigate, erosione delle coste e delle rive dei fiumi, estrema aridità, piogge irregolari, innalzamento del livello dei mari, eccetera.

È difficile definire le ecomigrazioni proprio per la loro varietà, dimensione geografica, durata e fattori ambientali che le determinano.

Nel caso delle migrazioni causate da lenti cambiamenti ambientali, spesso i migranti non riconoscono i fattori ecologici come causa della loro decisione di abbandonare la loro terra, giustificando la loro scelta esclusivamente in base a ragioni economiche e sociali. Un’analisi più attenta, però, evidenzia come spesso la povertà o la mancanza di sicurezza sociale, che spingono i migranti a spostarsi, abbiano radici ambientali. In questi casi, infatti, i fattori ecologici inducono alla migrazione in maniera indiretta, poiché essi si intrecciano anche con i fattori sociali, economici e politici del paese coinvolto.

William Lacy Swing, direttore generale dell’OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni), ha fatto notare che “queste migrazioni sono in larga misura interne – soprattutto dalle zone rurali alle aree urbane – o dirette verso paesi limitrofi”, e tipiche dei Paesi in via di sviluppo.

Le migrazioni indotte dal cambiamento globale dell’ambiente e del clima sono un tema nuovo e complesso, che richiede da parte dei suoi studiosi una formazione interdisciplinare, in cui si dovrebbero incrociare conoscenze e competenze appartenenti a diversi campi del sapere, come le scienze ecologiche e ambientali, per quanto riguarda i fattori scatenanti, e le scienze sociali, economiche e giuridiche, per quanto riguarda le sue conseguenze. Questo fenomeno, inoltre, rivestirà un’importanza crescente anche per i Paesi industrializzati che, oltre a essere i maggiori responsabili del caso, attualmente non hanno ancora sviluppato alcuna politica per rispondere concretamente a tale problema.

Il dibattito giuridico intorno a questo argomento è molto acceso, soprattutto per ciò che riguarda la possibilità di “riconoscere” i migranti indotti da cause ecologiche e climatiche come rifugiati ambientali. Questi ultimi, infatti, giuridicamente non esistono, non sono riconosciti come “rifugiati” dalla Convenzione di Ginevra del 1951 né dal suo Protocollo supplementare del 1967, due strumenti normativi emanati dall’Onu e sottoscritti da 146 Stati. Secondo la definizione giuridica contenuta nella Convenzione firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, il rifugiato è colui “che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale, a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”[2].

Tale Convenzione detta chi può essere considerato un rifugiato e le forme di protezione legale, altra assistenza e diritti sociali che il medesimo dovrebbe ricevere dagli Stati aderenti al documento. Al contempo, essa definisce anche gli obblighi del rifugiato nei confronti dei governi ospitanti e alcune categorie di persone, ad esempio i criminali di guerra, che non possono accedere allo status di rifugiati.

Questo “strumento” era inizialmente limitato a proteggere i rifugiati, perlopiù europei, provocati dalla seconda guerra mondiale, ma il Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ne ha esteso il raggio d’azione.

“Tutti i richiedenti asilo che non rientrano nella definizione della Convenzione di Ginevra vengono classificati come:

·        rifugiati “de facto”, coloro che di fatto sono ospitati da un Paese per motivi umanitari;

·        rifugiati “in orbita”, persone che cercano asilo in un Paese terzo, diverso dal primo Paese di soggiorno;

·        immigrati, coloro che migrano per ragioni economiche e non possono avvalersi del fatto di subire persecuzione da parte dello Stato di origine, quindi non hanno titolo di protezione dall’Alto Commissariato;

·        rifugiati ambientali, coloro che fuggono dalle catastrofi ambientali a cui l’Alto Commissariato offre soltanto assistenza primaria per motivi umanitari”[3].

Accanto al termine di rifugiato, è ormai consuetudinario l’uso dei termini sfollato e profugo

Il rifugiato è il richiedente asilo a cui viene accordata la protezione del Paese in cui si trova quando si accerta che è stato costretto a lasciare il proprio Paese a causa di persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche.

Per sfollato s’intende chi abbandona la propria abitazione a causa di catastrofi naturali, ma non oltrepassa il confine internazionale, restando dunque all’interno del proprio Paese.

Il termine profugo, invece, indica chi è costretto a lasciare il proprio Paese a causa di guerre, persecuzioni, violazioni di diritti umani o catastrofi naturali e oltrepassa il confine internazionale.

 

La protezione temporanea

E’ una forma di protezione umanitaria transitoria e generalizzata che viene rilasciata nelle situazioni di emergenza a un gruppo omogeneo di persone – profughi o sfollati – provenienti da uno stesso Paese o area geografica a causa degli sconvolgimenti in atto: guerre, persecuzioni, violazioni di diritti umani o catastrofi naturali. É una procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio e imminente di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea, una tutela immediata e temporanea alle persone, in particolare qualora sussista il rischio che il sistema d’asilo non possa far fronte alla situazione di emergenza.

 

La direttiva 2001/55/CE del Consiglio dell’Unione Europea

“Norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi”

 

La direttiva europea, emanata il 20 luglio 2001, stabilisce le norme minime nel caso in cui il Consiglio dell’Unione Europea decida (a maggioranza qualificata) di aprire le frontiere agli sfollati che necessitano di protezione temporanea immediata (art. 5), dunque di dichiarare lo stato di emergenza e adottare misure di accoglienza temporanea. La direttiva, attualmente, ha il valore di rappresentare una politica comune a livello europeo per quanto riguarda la concessione della protezione temporanea agli sfollati nei casi che di volta in volta si verificano.

La direttiva europea è stata recepita dall’Italia con l’emanazione del Decreto Legislativo 7 aprile 2003, n. 85.

 Il recepimento da parte dell’Italia della direttiva non c’entra nulla con la facoltà completamente autonoma del Governo italiano di adottare (a prescindere da una decisione europea) misure di accoglienza per gli sfollati determinati da eventi eccezionali. Infatti, l’articolo 20 del Testo Unico (Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali) prevede che il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possa adottare “misure di protezione temporanea […] per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione Europea”. Lo Stato italiano ha adottato questa procedura nei confronti di cittadini albanesi, jugoslavi, somali e kosovari. Quindi la possibilità di aprire le frontiere agli sfollati e di concedere loro un permesso di soggiorno straordinario per motivi di protezione temporanea esiste già in base alla legge italiana. A questa si può aggiungere una decisione del Consiglio dell’Unione Europea che vincola direttamente e contemporaneamente tutti i Paesi europei interessati.

La direttiva europea 2001/55, resa esecutiva anche in Italia in seguito al suo recepimento nel 2003, prende in considerazione alcuni aspetti interessanti:

Ø  Permesso di soggiorno

Secondo l’articolo 4 della direttiva, la durata della protezione temporanea è pari a 1 anno, salvo proroga automatica di 6 mesi in 6 mesi per un periodo massimo di 1 anno, con possibilità di proroghe ulteriori, qualora persistano ancora motivi per la concessione della protezione temporanea. Quest’ultima può essere revocata anticipatamente (art. 6) nel caso in cui venga meno (prima del tempo previsto) lo stato di emergenza nelle zone di provenienza degli sfollati e sia, quindi, possibile un “rimpatrio assistito” nei paesi d’origine. La protezione temporanea, in ogni caso, può durare al massimo 3 anni.

Alla fine del periodo di protezione temporanea si applicano le norme vigenti in materia di stranieri (art. 20); nei casi precedenti che si sono verificati (crisi dei Balcani, Albania, e Kosovo), in genere è stata ammessa la conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari a lavoro, a coloro che avevano i requisiti previsti dalla Legge per ottenere tale permesso di soggiorno.

Ø  Diritto ai documenti

Chi è in possesso del permesso di soggiorno rilasciato sulla base della protezione temporanea ha diritto all’iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza, che può quindi rilasciare la carta di identità. Se i soggetti ritengono pericoloso per se stessi chiedere l’intervento delle proprie rappresentanze diplomatiche per il rilascio/rinnovo dei passaporti nazionali, possono chiedere alle Questure il rilascio del Titolo di Viaggio, documento equipollente al passaporto.

Si precisa che molti documenti italiani, certificati, patente di guida, eccetera, sono legati al requisito dell’iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza.

Ø  Diritto al Lavoro

E’ consentito alle persone che godono della protezione temporanea, per il periodo della durata di quest’ultima, di esercitare qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo (art. 12).

Ø  Diritto allo studio e alla formazione professionale

E’ garantito l’accesso al sistema scolastico pubblico per i minori di anni 18 (art. 14); è consentita la formazione professionale, la formazione degli adulti e gli stage lavorativi (art. 12).

Ø  Diritto alla salute

E’ garantita l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, sulla base della residenza anagrafica (art.13).

Ø  Diritto all’assistenza

Gli interventi di natura previdenziale (assegni familiari, assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, indennità di disoccupazione) sono legati all’aver instaurato un regolare rapporto di lavoro; gli interventi di assistenza sociale sono legati al possesso della residenza anagrafica ed erogati dal Servizio Sociale del Comune di residenza, sulla base di specifici regolamenti. Alcuni benefici presuppongono però l’ottenimento della carta di soggiorno e non del semplice permesso di soggiorno.

Ø  Ricongiungimento familiare

E’ garantito il diritto al ricongiungimento familiare (art. 15) secondo le modalità e i requisiti previsti per tutti gli altri stranieri. A differenza dei rifugiati riconosciuti quindi, sono necessari i requisiti del reddito e dell’alloggio idonei.

Ø  Protezione ulteriore

E’ garantito, in ogni momento, a chi gode della protezione temporanea il diritto a presentare domanda di asilo (articoli 17, 18 e 19).

Ø  Cittadinanza italiana

In questo caso la cittadinanza italiana può essere concessa dopo 10 anni di permesso di soggiorno e di residenza legale.

 

Tutti questi provvedimenti in materia di protezione temporanea non possono pregiudicare in nessun modo l’esercizio del vero e proprio diritto al riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra (art. 3).

 

I migranti ambientali

In che categoria collocare i migranti ambientali? È possibile estendere loro le garanzie offerte ai rifugiati? Purtroppo, è da sottolineare l’attuale assenza di riconoscimento e protezione legale per queste persone, costrette a migrare a causa di fenomeni ecologico-ambientali a volte lenti ma devastanti. Si tratta di individui estremamente vulnerabili, poiché non tutelati dalle leggi internazionali: la definizione classica di rifugiati infatti non li include.

Le statistiche, però, attestano che oggi i rifugiati ambientali sono di più dei rifugiati per motivi politici, religiosi e per conflitti bellici (OIM).

A livello internazionale non esiste ancora una definizione unanimemente accettata di “rifugiato ambientale”. Al momento, inoltre, né il diritto italiano né quello dell’Unione Europea contengono “specifiche tutele” per questa nuova categoria di profughi.

La tutela che più si avvicina ai cosiddetti rifugiati ambientali è attiva dal 1990 negli USA, dove una legge (Immigration Act) assicura protezione temporanea ai cittadini di Paesi colpiti da “terremoti, inondazioni, siccità, epidemie o altri disastri ambientali che abbiano dato luogo a uno sconvolgimento sostanziale ma temporaneo delle condizioni di vita e a condizione che lo Stato colpito abbia richiesto ufficialmente la protezione temporanea dei propri cittadini agli USA”.

Considerato ciò, serve una legislazione ancora più coraggiosa che permetta di concedere asilo e tutele a lungo termine a chi fugge per eventi di tipo ambientale e climatico irreversibili, e non solo per calamità temporanee. Attualmente, comunque, il problema più urgente è quello di dare una definizione di migrante ambientale che:

a)     sia facilmente comprensibile;

b)     raccolga un vasto consenso;

c)     garantisca facile documentazione e quantificazione;

d)    risulti accettabile ai politici e agli studiosi.

I tentativi di delineare le caratteristiche essenziali dei migranti ambientali sono stati numerosi.

Nel 1985 Essam El-Hinnawi, allora direttore dell’UNEP (United Nations Environment Programme), ha usato il termine profughi ambientali per comprendere tre categorie di persone:

1)     sfollati a causa di spostamenti temporanei dovuti a calamità naturali,

2)     sfollati a causa di degrado ambientale permanente,

3)     coloro che migrano in modo permanente o temporaneo a causa di cambiamenti ecologici nel loro ambiente, poiché non riescono a ridurre l’incidenza di tali cambiamenti.

Jodi Jacobson, del Worldwatch Institute, li ha invece definiti come:

“Quelle persone temporaneamente sfollate a causa di sconvolgimenti ambientali locali; quelle che migrano perché il degrado ambientale ha minacciato i loro mezzi di sostentamento oppure presenta rischi inaccettabili per la salute; quelle che si stanziano altrove perché il degrado del suolo è sfociato nella desertificazione o a causa di altre mutazioni permanenti nell’habitat”.

Norman Myers, uno dei maggiori studiosi della disciplina, tenendo conto di tutti i fattori ambientali, ecologici e climatici in questione, ha fornito a tal proposito la definizione di rifugiati ambientali:

“[…] sono persone che non possono più garantirsi mezzi sicuri di sostentamento nelle loro terre di origine a causa di fattori ambientali di portata inconsueta, in particolare siccità, desertificazione, deforestazione, erosione del suolo, ristrettezze idriche e cambiamento climatico, come pure disastri naturali quali cicloni, tempeste e alluvioni. Di fronte a queste minacce ambientali, tali persone ritengono di non avere alternative alla ricerca di un sostentamento altrove, sia all’interno del loro paese che al di fuori, sia su base semipermanente che su base permanente”[4].

William B. Wood, il geografo ufficiale del Dipartimento di Stato USA, ha proposto il termine ecomigranti per far riferimento a persone che si spostano per cause ecologico-ambientali. Questo termine, secondo lo scienziato, permetterebbe di raggruppare i molteplici fattori riguardanti il legame tra degrado ambientale, sostentamento delle persone e migrazioni forzate.

 

Cause principali delle migrazioni ambientali e possibili soluzioni

Nel 2000 i rifugiati ambientali erano circa 25 milioni. Nel 2010 questo numero è raddoppiato e, secondo una valutazione fornita dall’OIM, nel 2050 i rifugiati potrebbero raggiungere i 250 milioni.

Secondo uno studio dell’ONU, le cause principali delle migrazioni ambientali sono soprattutto tre:

1)     riduzione della piovosità in America centrale e in Africa occidentale. Nella maggior parte dei territori la disponibilità di acqua si potrebbe ridurre almeno del 25% nella seconda metà del secolo;

2)     riduzione dei ghiacciai in Asia. Questo porterà a inondazioni nel breve periodo e a siccità estive nel medio-lungo periodo;

3)     innalzamento dei mari, con conseguente riduzione della terra abitabile e salinizzazione.

Secondo il rapporto dell’Agenzia per le Migrazioni, sarebbero 192 milioni le persone (pari a circa il 3% della popolazione mondiale) che vivono fuori dal loro luogo di nascita. Secondo i maggiori studiosi del fenomeno, sarebbero quattro i punti fondamentali per liberare questi “prigionieri” del degrado ecologico-ambientale e del cambiamento climatico globale (global warming):

1)     riconoscimento da parte della comunità internazionale del problema,

2)     politiche contro la vulnerabilità,

3)     mantenimento alto del livello della ricerca,

4)     aiuto ai Paesi in via di sviluppo.

 

Ambiente come bene e valore collettivo

Per ambiente s’intende la totalità dei fattori abiotici esterni che formano lo spazio in cui si muovono e vivono gli organismi, che invece costituiscono i cosiddetti fattori biotici. Lo spazio viene considerato come il complesso delle condizioni che consentono e favoriscono la vita degli organismi biologici (umani, animali e vegetali). Tutti i componenti ambientali interagiscono strettamente tra loro e con la vita degli esseri umani, con il loro stato fisico, psicologico e spirituale, e quindi con la loro salute. La buona qualità dell’ambiente risulta dunque di estrema importanza per la salvaguardia dei fattori che determinano il benessere fisico, psicologico e spirituale dell’individuo. L’ambiente è, pertanto, un bene collettivo, la cui tutela costituisce un impegno essenziale per la salute dei singoli e della collettività. Il “bene” ambiente è un concetto a cui finalmente si è dato dignità; esso viene ormai accettato come un “valore”, infatti non ci si riferisce più solo ai beni oggettivamente ed esteticamente belli e quindi da tutelare, quali le opere artistiche, i paesaggi e le bellezze naturali, ma anche alle risorse naturali quali l’aria, l’acqua e il suolo, la fauna e la flora, non soltanto utili, ma indispensabili per la sopravvivenza della specie umana e di tutte le forme biologiche esistenti sul Pianeta.

Tutti insieme gli elementi elencati rappresentano un patrimonio pubblico, che la stessa Costituzione della Repubblica Italiana propone e tutela attraverso l’articolo 9:

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

Il Parlamento italiano sta valutando le proposte di riforma di tale articolo, il cui testo attualmente in esame prevede l’aggiunta di un terzo comma, che menziona le generazioni future come titolari di interessi giuridicamente rilevanti:

“La Repubblica riconosce la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi quale valore fondamentale anche nell’interesse delle future generazioni”.

 

La mediazione culturale

Quasi tutte le società umane sono multiculturali. Attualmente, però, il problema fondamentale è quello di promuovere e far convivere in modo pacifico le diverse culture. Una società monoculturale rallenta lo sviluppo delle capacità critiche, alimenta il pensare per stereotipi e il razzismo. Una società multiculturale, invece, forma (educa e istruisce) i suoi cittadini all’alterità; si tratta di una società che non si limita a illustrare le culture altrui, ma cerca di coltivare e far penetrare nei codici che la caratterizzano una cultura basata principalmente sul rispetto reciproco.

La scoperta della mediazione culturale o interculturale in Italia è piuttosto recente, infatti il problema degli altri si è risvegliato soprattutto in relazione ai flussi migratori. In questa circostanza inizialmente è prevalso soprattutto un atteggiamento di assimilazione, che spesso presupponeva per gli stranieri percorsi di adattamento alla nostra cultura. Il superamento di questo atteggiamento, invece, si è avuto attraverso l’integrazione, in cui le agenzie formative si sono rese responsabili dell’effettiva attuazione del “diritto alla diversità” dei migranti. La mediazione culturale dovrebbe coinvolgere tutti in percorsi di crescita personale globale in cui è possibile sperimentare e acquisire anche una “cultura dell’Altro”. Una “mentalità mondiale”, così come è stata definita dal pedagogista e filosofo americano William H. Kilpatrick (1871-1965), è una mentalità in cui trovano posto processi come l’integrazione dei diversi e la cooperazione.

La condivisione di modelli e valori interculturali comuni può rappresentare una grande risorsa per la pacifica convivenza dei popoli e per il loro sviluppo. Per tali ragioni, diviene sempre più importante trovare strumenti adeguati che favoriscano, da un lato, l’integrazione delle persone immigrate, dall’altro, la conoscenza di informazioni utili per tutti coloro che vivono l’accoglienza e la condivisione come difficoltà.

La mediazione culturale è dunque un’attività in grado di facilitare le relazioni tra i cittadini italiani e gli stranieri, la comunicazione, la conoscenza, la comprensione, l’integrazione e l’educazione alla cittadinanza terrestre di ogni singolo individuo.

 

Il mediatore culturale

La figura del mediatore culturale nasce dall’esigenza di conciliare più di un interesse e di salvaguardare alcuni valori culturali e religiosi delle numerose comunità immigrate presenti sul territorio. Si tratta di uno specialista, la cui formazione richiede un’attenta conoscenza e un continuo aggiornamento sulle tematiche riguardanti l’immigrazione, la pedagogia interculturale e i diritti umani.

Un buon mediatore culturale dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche:

·        solida formazione culturale,

·        conoscenza dei meccanismi della comunicazione,

·        capacità di mediazione,

·        pazienza,

·        tolleranza,

·        solidarietà,

·        empatia,

·        ascolto attivo,

·        adattamento,

·        creatività,

·        integrazione,

·        conoscenza sia del Paese di accoglienza sia del Paese di provenienza dello straniero (cultura, religione, tradizioni, valori, leggi, ecc.).

Altri requisiti fondamentali per un operatore culturale sono:

·        padronanza della lingua italiana e, almeno, di un’altra lingua straniera;

·        conoscenza di base della legislazione italiana;

·        elasticità nell’interpretazione del proprio ruolo;

·        possibilità di accesso ai servizi e alle modalità di espletamento delle principali pratiche.

Il mediatore culturale è un interprete della cultura di appartenenza dello straniero immigrato, dove per cultura si intende il complesso delle norme sociali e religiose, delle consuetudini, delle abitudini, dei modelli e stili di vita sia educativi che comportamentali. Tale figura professionale ha il compito di favorire gli scambi culturali tra italiani e stranieri, per produrre valore sociale e civile grazie a un positivo e continuo confronto fra i migranti e gli operatori delle realtà educative, economiche, sociali, giudiziarie e sanitarie.

“Il mediatore culturale è quel professionista in grado di collaborare con terzi soggetti, come libero professionista o lavoratore dipendente, per creare un servizio che consenta allo straniero di integrarsi con il territorio e i cittadini, evitando i rischi connessi alla clandestinità e all’ignoranza”[5].

Il lavoro svolto da tale figura professionale si rende quindi utile, e a volte indispensabile, in diversi settori sociali:

·        Settore Scolastico: fornendo indicazioni sul sistema scolastico italiano, sulla normativa, per agevolare la programmazione e l’organizzazione della didattica favorendo la relazione fra le famiglie immigrate e i docenti e rendendo partecipi i genitori stranieri del processo formativo (educativo e istruttivo) dei figli all’interno delle Istituzioni scolastiche.

·        Settore dell’Orientamento, Informazione e Formazione professionale: fornendo le competenze necessarie all’utente straniero per l’ingresso nel mondo del lavoro.

·        Settore Giuridico: fornendo le conoscenze relative alla legislazione statale, regionale, provinciale e comunale in materia di immigrazione e agevolando i rapporti con le istituzioni giudiziarie e amministrative.

·        Settore Socio-Sanitario: affiancando e aiutando il personale dei servizi sociali e sanitari e semplificando le relazioni fra i cittadini immigrati e le U.S.L.

“Il mediatore culturale denuncia un malessere per conto dell’immigrato, si fa portavoce del suo bisogno di giustizia, lancia un allarme alla società invitandola ad affrontare e a risolvere il problema che lui ha studiato ma che non può risolvere autonomamente perché investe la competenza di altri soggetti”[6].

Tale figura, pertanto, deve essere in grado di lavorare in rete con più enti del territorio. Le principali strutture pubbliche presso le quali la sua presenza risulta utile, e sempre più spesso indispensabile, sono gli ospedali, le carceri, i provveditorati agli studi – al fine di accompagnare l’inserimento degli studenti immigrati nelle scuole – i servizi sociali, i tribunali, i centri di prima accoglienza, orientamento, consulenza, informazione e formazione. L’operatore culturale, agendo con imparzialità, utilizza il proprio patrimonio di conoscenza individuale e la capacità di gestione delle relazioni e delle interazioni personali per rappresentare, nel modo migliore possibile, le esigenze e le caratteristiche degli stranieri. Egli gode della loro fiducia, sia per i suoi requisiti personali che per le sue caratteristiche culturali, ed esercita la funzione di tramite tra i bisogni dei migranti e le risposte offerte dai pubblici servizi.

Il mediatore culturale è un operatore essenziale al giorno d’oggi, non riconoscere e non valorizzare tale figura, e l’utilità sociale che deriva dal suo operato, vuol dire ignorare la complessità del fenomeno immigrazione.

 

L’identità di luogo (place identity)

Il concetto di identità di luogo (place identity), spesso definita anche identità territoriale o territorialità, è intimamente correlato a quello di identità personale (personal identity) e culturale (cultural identity). Esso è stato introdotto in psicologia ambientale (un ramo della psicologia sociale) a partire dagli anni Settanta, per indicare quella parte dell’identità delle persone che deriva dall’essere nato, dal vivere o abitare in un determinato luogo o ambiente socio-fisico. Questo tipo di identità si riferisce quindi al legame emotivo-affettivo che unisce una persona al proprio spazio, al proprio luogo di origine, all’ambiente dove vive o ha vissuto, e quindi al proprio territorio. Si tratta di un fenomeno naturale, comune a molti animali, e riguarda per prima cosa la difesa dello spazio personale dall’intrusione degli “estranei”. Indica la relazione tra uomo e ambiente in un contesto tridimensionale società-spazio-tempo. Rappresenta l’insieme delle relazioni che le comunità di persone, cioè le società, intrattengono con il mondo ecologico, biologico e antropologico per il soddisfacimento dei propri bisogni e nella prospettiva di ottenere un più elevato livello di autonomia e benessere.

“Forse non possiamo definire il luogo senza il soggetto che lo fonda; […] senza il soggetto […] il luogo non nasce: il luogo nasce dall’interazione del soggetto con la fisicità del territorio”[7].

Ogni luogo offre a ciascun essere umano stimoli affettivi, emotivi e sensoriali, tali da produrre attrazione o rifiuto, sintonia o dissenso, empatia o disinteresse. Ogni individuo, nel corso del tempo, si “appropria” dello spazio con cui intrattiene relazioni profonde e significative, perciò la territorialità rappresenta un processo aperto e circolare che dipende dalla persona e dal tipo di relazioni che questa instaura con un particolare territorio, luogo o paesaggio.

“Il paesaggio non esiste senza gli abitanti e la loro azione quotidiana. […] il paesaggio non esiste senza che ci sia una cultura capace di leggerlo […] Abitare un luogo è, principalmente, un processo di conoscenza – o presa di coscienza – che consente a ciascuno di individuare una propria identità, all’interno di tale contesto. […] Probabilmente, il modo migliore per rendersi conto dell’influenza del paesaggio sulla formazione delle identità è viaggiare, allontanarsi, provarne l’assenza, sperimentare la fatica di abitare altrove, in altri paesaggi. E’ un buon esercizio culturale, perché ogni paesaggio è fatto di segni che devono essere interpretati, per essere significanti, per dire qualcosa. […] per leggere un paesaggio e comprenderlo […] c’è bisogno che l’osservatore entri a far parte del paesaggio e che il suo processo di lettura si manifesti, interagendo con il luogo”[8].

L’identità di luogo si fonda su un insieme di valori individuabili nella sua storia, nella sua memoria, nella sua cultura, negli aspetti caratteristici della ricettività, dell’accoglienza e delle produzioni tipiche e locali, nella sua capacità di comunicare, meravigliare, suscitare sentimenti, emozioni e ricordi. Essa si ottiene “quando” una persona o una comunità di persone, consapevole del proprio passato, decide “dove”, “come” e “con chi” creare il proprio presente nella prospettiva di realizzare un futuro migliore per Sé e per l’Altro.

 

La mediazione culturale in prospettiva ecologica e ambientale

In cosa consiste la mediazione culturale in prospettiva ecologica e ambientale? Si tratta di una mediazione che, in linea generale, possiede le stesse caratteristiche e prerogative della tipica mediazione culturale o interculturale, ma con un “quid” in più rispetto a quest’ultima. Infatti, questo tipo di mediazione considera anche:

·        ogni forma di degrado ecologico-ambientale;

·        i cambiamenti ambientali e climatici attualmente in atto sul Pianeta;

·        le migrazioni provocate da tali cambiamenti (ecomigrazioni);

·        leggi, direttive, convenzioni, trattati, dichiarazioni, carte e documenti nazionali e internazionali che, direttamente o indirettamente, fanno riferimento alle catastrofi naturali, ai cambiamenti climatici ed ecologici, alla tutela dell’ambiente, degli ecomigranti e della loro cultura;

·        l’identità culturale e territoriale di almeno due Paesi (geografia, storia, memoria, monumenti, tradizioni, cultura, valori, lingua, religione, patrimonio folcloristico e spirituale, miti, riti, leggende, allegorie, racconti, prodotti tipici e locali, artigianato tradizionale, ecologico ed etnico, luoghi, bellezze architettoniche, paesaggistiche e naturalistiche, suoni, colori, profumi e simboli).

Essere un mediatore culturale in prospettiva ecologica e ambientale significa conoscere, custodire, valorizzare e promuovere, in sinergia, ogni forma di diversità:

·        biodiversità, cioè la diversità degli organismi viventi (vegetali, animali e umani);

·        ecodiversità, cioè la diversità degli ecosistemi, degli ambienti in cui vivono e interagiscono esseri umani, animali e vegetali;

·        diversità culturale, linguistica, etnica e religiosa;

·        alterità, vale a dire “l’altro da me”, inteso come qualcuno o qualcosa da trattare con rispetto, curiosità e attenzione.

 

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[1] Eco U., “Le migrazioni, la tolleranza e l’intollerabile”, Cinque scritti morali, Milano, Bompiani, 1997.

[2] Articolo 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati.

[3] Delfini L., Dalla Stella P., Grassi L. & Finelli T. (a cura di), Profughi ambientali. Cambiamento climatico e migrazioni - dal dramma alla rivendicazione dei diritti, Legambiente, 2009, p. 7.

[4] Myers N., Esodo ambientale. Popoli in fuga da terre difficili, Milano, Edizioni Ambiente, 2002, p. 16.

[5] Palmeri E., Pacchetto sicurezza: Diritti e doveri degli immigrati, Palermo, Qanat, 2010, p. 13.

[6] Ivi, p. 19.

[7] Socco C., “Paesaggio, memoria collettiva e identità culturale”, intervento al Forum: Paesaggi italiani, per il governo delle trasformazioni, organizzato dalla Fondazione Benetton, Castelfranco Veneto, 26-29 maggio 1999.

[8] Lugli F., “Abitare un luogo: il paesaggio, costruttore di identità”, Nuova Umanità, n. 172-173, Luglio/Ottobre 2007, pp. 517-521.

Veronica Leotta

 

 


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|Anno XIV num.4 - Lug./Ago. 2015| - Per informazioni e-mail: redazione1@spaziomotori.it

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