Gli incendi boschivi nel Lazio
di Eleonora Imperi
Ogni
anno soprattutto durante la stagione estiva, l’Italia ma anche resto del
mondo sono colpiti dalla piaga degli incendi boschivi. Non c’è altro
termine che possa definirli nel modo più appropriato visto che aumentano
di anno in anno distruggendo buona parte della flora e della fauna
boschiva.
Flora boschiva laziale
La flora boschiva
Laziale è costituita dalla così detta macchia mediterranea. Se ci
incamminiamo in un sentiero boschivo ci imbattiamo in una grandissima
varietà di vegetali, che a seconda della stagione colorano il paesaggio
di meravigliose sfumature e inebriano l’aria con una varietà di aromi
(profumi ). La macchia mediterranea è costituita da specie arboree,
arbustive ed erbacee.
Le specie arboree che la
costituiscono sono: il leccio (Quercus ilex), il lentisco (Pistacia
lentiscus), rovere (Quercus ruber), il quercia sughero (Quercus suber),
il cerro (Quercus cerris), la roverella (Cytiso-Quercetum pubescentis)
l’albero di Giuda ( Cercis siliquastrum) che in primavera dà un tocco di
colore ai boschi con i suoi fiori di un bel rosa acceso. Tra gli arbusti
ritroviamo il Mirto (Myrtus communis), oleastro (Olea europaea
var.oleaster ), viburno (Viburnum plicatum); corbezzio (Arbutus unedo);
lo smilax (Smilax aspera) detta anche stracciabraghe; carpinella (Carpinus
orientalis Miller, , l'acero campestre (Acer
campestre L.), il sorbo comune (Sorbus
domestica L.), ,Vitalba (Clematis vitalba L.) la ginestra (Spartium
junceum L.), il ligustro volgare (Ligustrum
vulgare L.), il prugnolo (Prunus
spinosa L.), il caprifoglio selvatico (Lonicera
etrusca Santi), asparago selvatico (Asparagus
acutifolius L.) il pungitopo (Ruscus aculeatus,) , la
rosa canina (Rosa
canina L.), la ginestra (Spartium
junceum L.), Il
biancospino comune
(Crataegus monogyna ), Lo storace (Styrax officinalis L.) e l’euforbia (
Euphorbia dendroides), cisto femmina (Cistus salvifolius), cisto di
Montpellier (C. monspeliensis), tra le altre specie erbacee troviamo la
viola mammola (Viola
odorata L.) il ciclamino primaverile (Cyclamen
repandum Sibth. & Sm.) il ciclamino autunnale
(Cyclamen
hederifolium o Cyclamen neapolitanum).
Fauna boschiva Laziale
Non passano inosservate
poi le tracce della fauna che vive in questo paradiso: nidi di uccelli (
a seconda della zona e delle specie se ne trovano di diverse varietà.
Nei boschi del Lazio
possiamo trovare una grande varietà di uccelli, migratori e non, tra i
quali troviamo il passero comune (Passer domesticus), la cinciallegra
(Parus major), la cincia bigia (Parus palustris),
ballerina bianca (Motacilla alba), l’upupa (Upupa
epops), la ghiandaia (Garrulus glandarius), l’assiolo (Otus scops), la
civetta (Athene noctua) e altri ancora.
Continuando il nostro cammino possiamo imbatterci su aculei istrice (Hystrix
cristata), detta volgarmente porco spino; possiamo incontrare nelle ore
serali il riccio (Erinaceus europeas) e trovare in giro le sue
deiezioni; a volte è possibile notare le gallerie delle talpe (Talpa
romana), l’incubo degli agricoltori delle zone adiacenti.
E’ facile imbattersi in
cinghiali (Sus scrofa), che lasciano spesso al loro passaggio delle
grosse buche che creano per cercarsi del cibo.
Altri animali che
popolano i nostri boschi sono il toporagno comune (Sorex araneus), la
lepre (Lepus europeas), il moscardino (Muscardinus avellana rius), il
topo selvatico (Apodemus sylvaticus), la volpe (Vulpes vulpes), la
donnola (Mustela nivalis), la puzzola (Mustela puto rius), la faina (Martes
foina) il tasso (Meles meles), il daino (Dama dama). Questo è solo un
esempio dei mammiferi che popolano i boschi del Lazio. Meno simpatici
forse ma non meno importanti e degni di rispetto sono i rettili e
anfibi. I rettili più comuni che possiamo incontrare sono: il cervone (Elaphe
quatuorlineata) il più lungo serpente italiano ed uno tra i più
lunghi d'Europa , innocuo; il saettone (Elaphe longissima), il biacco (Coluber
viridiflavus) veloce e aggressivo se infastidito, la biscia d'acqua (Natrix
natrix); il ramarro (Lacerta viridis), un bellissimo lucertolone di
verde quasi fluorescente, l’orbettino (Anguis fragilis), rettile simile
ad un serpente, una sorta di lucertola senza arti dalla coda fragile; la
lucertola campestre (Podarcis sicula); ultimo menzionato ma non ultimo
per importanza è la vipera
comune (Vipera aspis),
le vipere sono gli unici serpenti velenosi presenti in Italia. Tra
gli anfibi possiamo trovare la rana verde (Rana esculenta), il rospo
comune (Bufo bufo) .
Le cause degli incendi
boschivi
II fuoco purtroppo ogni anno devasta con
intensità sempre più crescente grandi aree dei nostri boschi e non solo,
modificando in modo spaventoso il
paesaggio naturale rendendolo irriconoscibile e irreale. Molto spesso la
forza devastatrice del fuoco lascia a sua testimonianza scheletri di
alberi e cenere. Purtroppo il fuoco non colpisce e distrugge solo i
vegetali ma anche gli animali, tutti quelli che non riescono a sfuggire
alla forza ed alla velocità delle fiamme, molti perché lenti per natura
come testuggini di terra e gasteropodi terrestri, altri perché cuccioli
o nidiacei troppo piccoli e deboli per poter fuggire. In una piccola
zona della sabina ho notato la riduzione della malacofauna ed anche la
quasi estinzione di alcune specie che prima di un incendio erano
presenti in grande quantità. Ricordo che c’era un periodo in cui non si
poteva fare un passo senza sentire i gusci scricchiolare sotto ai piedi;
dopo l’incendio ho potuto verificare una’ecatombe di questi piccoli
gasteroropodi, insieme alle ceneri ammassati intorno ai resti di
cespugli inceneriti c’era una grande quantità di questi gusci.
Purtroppo la frequenza e la vastità di questi incendi può portare a
fenomeni di desertificazione se non si corre ai ripari soprattutto
grazie alla irregolarità delle precipitazioni che tendono a farsi più
scarse soprattutto nel periodo estivo. Per fare fronte a questo problema
i paesi più colpiti si stanno organizzando per potenziare i mezzi per
contrastarlo e formulano
progetti pilota per contribuire al mutuo
soccorso in caso di incendi di particolare gravità.
La maggior parte degli incendi è dovuta a
cause dolose di cui però si ignora spesso il motivo e l’origine di tale
fenomeno.
Una
delle principali concause che provocano lo scoppio degli incendi
boschivi è soprattutto clima:
nel periodo estivo più caldo
infatti le alte temperature insieme alla scarsa piovosità creano dei
presupposti di enorme
pericolosità, dovuti soprattutto alla presenza della vegetazione erbacea
secca che, facendo aumentare in modo significativo il combustibile,
agevola l’innesco del fuoco d’altronde difficile quando la vegetazione
erbacea è verde. Negli ultimi tempi purtroppo si assiste alla tendenza,
sempre più in aumento, di abbandonare i terreni lasciandoli incolti e
senza cura, producendo di conseguenza grandi aree incolte dove la
vegetazione erbacea si è sviluppata in dismisura aumentando ancora di
più il rischio di incendio, soprattutto se tali aree si trovano in
prossimità di un bosco, da ciò si può dedurre che una delle prime cause
dello scoppio di un incendio sia proprio la presenza di queste aree
incolte, cosa che in passato non succedeva perché anche se un terreno
non veniva usato veniva comunque ripulito e non lasciato incolto, in più
la presenza di pastori, figure ormai in via di estinzione, facevano in
modo che non si sviluppasse in modo smisurato la vegetazione erbacea
incolta.
Naturalmente da quello che ho potuto notare
personalmente nell’osservazione degli incendi avvenuti negli ultimi
anni, è che il punto di origine dell’incendio sono campi incolti in
prossimità di strade, dove risulta facile innescare un incendio e
scappare senza essere visti, l’erba secca ed il vento faranno il resto.
Il Servizio Antincendi
del Corpo Forestale dello Stato ha iniziato uno studio, che ha portato a
definire un insieme di motivazioni, cause, per cui gli incendi vengono a
svilupparsi. Tra queste troviamo cause dolose e volontarie, da parte di
uomini per ottenere benefici personali: distruzione di massa forestale
per la creazione di terreni coltivabili e di pascolo a spese del bosco;
bruciatura di residui agricoli, quali stoppie e cespugli, per la pulizia
del terreno, in vista della semina per risparmiare mano d'opera;
incendio del bosco per trasformare il terreno rurale in edificatorio;
incendio del bosco per determinare la creazione di posti di lavoro; per
operazioni colturali nel bosco; incendio nel bosco per perseguire
approvvigionamento di legna. In altri casi chi causa un incendio non
ottiene alcun profitto concreto: risentimento contro azioni di esproprio
o altre iniziative dei pubblici poteri; rancori tra privati; proteste
contro restrizioni all'attività venatoria; proteste contro la creazione
di aree protette e l'imposizione di vincoli ambientali; atti vandalici.
Molti incendi sono
provati invece da piromani: persone che danno fuoco a qualsiasi oggetto
per scaricare la propria angoscia interiore, questa causa però è tra le
meno frequenti per quanto riguarda incendi rurali e boschivi. L’attività
degli incendiari è meglio spiegata da cause socio-economiche.
Ci sono inoltre cause
colpose e involontarie come la negligenza, l’imprudenza e la
disattenzione degli uomini provoca incendi. Meno frequenti forse sono le
cause naturali come: fulmini, autocombustione e eruzioni
vulcaniche.
Per facilitare la lotta
contro incendi boschivi si dovrebbe innanzitutto tenere puliti i bordi
stradali che costeggiano i boschi. Costringere, se la legge lo permette,
i proprietari di terreni incolti di tenerli puliti ed evitare in questo
modo lo sviluppo dell’incendio: proprio lo scorso anno ho potuto
constatare quanto questo sia vero: in prossimità di due terreni uno
regolarmente pulito e l’altro invece tenuto incolto da anni, nel primo
terreno il fuoco non si è sviluppato riducendosi a bruciare il sottile
strato erboso; nel secondo terreno dove invece l’erba era alta quasi
quanto un uomo il fuoco è divampato facilmente investendo in poco tempo
altra vegetazione vicina, arrivando agli arbusti e raggiungendo da
questi gli alberi.
Un altro accorgimento
utile per lo spegnimento di incendi boschivi è facilitare il
rifornimento di acqua, per esempio inserendo in aree boschive, in
prossimità di strade, idranti, ciò faciliterebbe molto il rifornimento
idrico da parte di vigili del fuoco o dai volontari della protezione
civile.
Di seguito è riportata la Normativa Nazionale sugli
Incendi boschivi.
Normativa Nazionale sugli Incendi boschivi
Comunicato:
Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Atto di indirizzo operativo per fronteggiare gli incendi
boschivi durante la stagione estiva 2009. (GU n. 145 del 25-6-2009)
Decreto 14 aprile 2009:
Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Adozione del
piano antincendio boschivo (piano AIB) predisposto dal Parco nazionale
delle Cinque Terre con validità 2008-2012. (GU n. 133 del 11-6-2009)
Decreto 1 aprile 2009:
Ministero
dell'Economia e delle Finanze. Ripartizione tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano del finanziamento autorizzato per l'anno
2008 per lo svolgimento delle funzioni conferite ai fini della
conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo
nazionale. (GU n. 87 del 15-4-2009)
Comunicato:
Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare Cessazione dell'impegno dei
comuni a fornire al MATTM i dati annuali sugli incendi boschivi comunali
e urgenza della realizzazione del catasto delle aree percorse dal fuoco.
(GU n. 288 del 10-12-2008)
Comunicato:
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione
Civile. Atto di indirizzo operativo per fronteggiare gli incendi
boschivi ed i rischi conseguenti nella stagione estiva 2008. (GU n. 140
del 17-6-2008)
Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 2008:
Disposizioni
urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di
emergenza dovuto alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione in
atto nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale.
(Ordinanza n. 3680). (GU n. 137 del 13-6-2008)
Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008:
Proroga dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi
dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei
territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale. (GU n. 86 del
11-4-2008)
Decreto 24 Ottobre 2007:
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Adozione dei Piani antincendio boschivi (piani AIBI) delle riserve
naturali statali, presenti nel territorio della regione Toscana. (GU n.
278 del 29-11-2007)
Decreto 24
Ottobre 2007: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare. Adozione dei Piani antincendio boschivi (piani
AIBI) delle riserve naturali statali, presenti nel territorio della
regione Emilia-Romagna. (GU n. 278 del 29-11-2007)
Decreto 24
Ottobre 2007: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare. Adozione dei Piani antincendio boschivi (piani
AIBI) delle riserve naturali statali presenti nel territorio della
regione Friuli-Venezia Giulia. (GU n. 278 del 29-11-2007)
Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Ottobre 2007:
Proroga dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi
dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei
territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale. (GU n. 253 del
30-10-2007)
Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Settembre 2007:
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo
stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Umbria e Sicilia in
relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e
fenomeni di combustione. (Ordinanza n. 3612). (GU n. 235 del 9-10-2007)
Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Agosto 2007:
Disposizioni
urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di
emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia,
Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi
dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione. (Ordinanza
n. 3606). (GU n. 204 del 3-9-2007)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Luglio 2007:
Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi
dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei
territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale. (GU n. 181 del
6-8-2007)
Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 24 Luglio 2007:
Dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a
causa del propagarsi di incendi su tutto il territorio nazionale, ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27
dicembre 2002, n. 286. (GU n. 179 del 3-8-2007)
Comunicato:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione
Civile. Atto di indirizzo recante: indirizzi operativi per fronteggiare
il rischio incendi boschivi per la stagione estiva 2007 (GU n. 133 del
11-6-2007)
Decreto 21 novembre 2006
(GU n. 283 del 5-12-2006)
Legge 4 agosto 2006, n. 248:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale - Testo del decreto-legge coordinato con la legge
di conversione - (G.U. n. 186 dell'11.08.2006 - S.O. n. 183) - INCENDI:
Art. 18 bis: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi
Comunicato:
Presidenza del Consiglio dei Ministro Dipartimento della protezione
civile. Atto di indirizzo recante: «Indirizzi operativi per fronteggiare
il rischio incendi boschivi» (GU n. 144 del 23-6-2006)
Comunicato: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Protezione Civile.
(GU n. 134 del
11-6-2005)
Decreto-Legge 31 maggio 2005, n. 90:
Disposizioni urgenti in materia di protezione civile. (GU n. 125 del
31-5-2005)
Decreto 9 settembre 2004
(GU n. 223 del 22-9-2004)
Decreto 9 settembre 2003
(GU n. 224 del 26-9-2003)
Decreto 6 giugno 2003
(GU n. 151 del 2-7-2003)
Ordinanza P.C.M. 19-6-2003 n. 3295
(GU n. 147 del
27-6-2003)
D.P.C.M. 6 giugno 2003
(GU n. 134 del
12-6-2003)
Comunicato 2003:
(GU n. 124 del 30-5-2003)
Decreto 14 ottobre 2002 n. 40:
(GU n. 286
del 6-12-2002)
O.P.C.M. 24 luglio 2002, n. 3231
(G.U. n. 177 del 30-7-2002)
D.P.C.M. 28 giugno 2002
(G.U. n. 161 del 11-7-2002)
Ordinanza 15 giugno 2002, n. 3221
(G.U. n. 146 del 24-6-2002)
Legge 18 Giugno 2002, n. 118
conv. D. 19.4. 2002, n. 68
D.Legge 19.4. 2002,
n. 68
(G.U. n. 92 del 19-4-2002)
Decreto 20 dicembre 2001
(G.U. n.48/2002).
Decreto Legisaltivo
18 maggio 2001, n. 227
(Suppl. ord. Gazz. Uff., 15 giugno, n. 137)
L.
21/11/ 2000, n. 353
Legge Quadro Incendi (Testo aggiornato e
cordinato)
L.
06/10/2000 n. 275
Circ. M. A. n. 14281/2000
Ord. M. 5.8.1998, n.
2822
L.
15/12/1998
n.
441
D.P.C.M. 10 luglio
1998
D.M.
19/11/1997
L. 16/07/1997, n. 228
D.L. 19/05/1997 n.
130
D.L. 10/07/1995, n.
275
L. 23/12/1994, n. 724
L. 08/08/1994, n. 497
L. 29/10/1993, n. 428
D.L. 17/09/1993, n.
367
L. 24.02.1992, n. 225
L.
03.05.1991, n. 142
L.
28.02.1990, n. 49
L.
08.08.1985, n. 431
L 24
11.1981; n. 689
D.P.R.
24.07.1977; n. 616
R.D. 18.06.1931; n.773
R.D. 16.05.1926; n.1126
R.D.L. 30.12.1923; n.3267
Per quanto riguarda
la regione Lazio:
La legge regionale del
Lazio (LR 4/4.2.74)
LR 4/04.02.1974 LAZIO
L’atto è suddiviso in
0011 0011 unità.
DOCUMENTO
FONTE BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 20 02 1973 N. 0005
SUPPLEMENTO ORDINARIO 25 02 1974 N. 0000
Premessa
Il Commissario Regionale
ha approvato.
Il Presidente della Giunta Provinciale promulga la seguente legge:
TITOLO ATTO
Prevenzione degli
incendi boschivi nei boschi e interventi per la ricostruzione boschiva.
Di seguito viene
mostrata una tabella dove vengono riassunte le misure di difesa del
patrimonio forestale dagli incendi in riferimento alla violazione
effettuata:
Misure di difesa
del patrimonio forestale dagli incendi
Prontuario
delle Sanzioni:
VIOLAZIONE
|
SANZIONE |
Cagionamento d’incendio |
Reclusione da 3 a 7 anni (Art. 423 c.p.). |
Cagionamento di un incendio su boschi, selve o foreste ovvero
sui vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o
altrui. |
Reclusione da quattro a dieci anni. (Art. 423 bis 1° comma c.p.
introdotto con L. n. 275/2000). |
Se
l’incendio su boschi, selve o foreste ovvero sui vivai forestali
destinati al rimboschimento, propri o altrui è cagionato per
colpa. |
Reclusione da uno a cinque anni. (Art. 423 bis 2° comma c.p.
introdotto con L. n. 275/2000). |
Aggravante per il 1° e 2° comma dell’art. 423-bis del c.p. se
dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree
protette. |
Nei casi previsti dal 1° e 2° comma dell’ art. 423bis del c.p.
Le pene previste sono aumentate della metà. (Art. 423 bis 3° e
4° comma c.p. introdotto con L. n. 275/2000). |
Aggravante per il 1° e 2° comma dell’art. 423-bis del c.p. se
dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente
all’ambiente. |
Nei casi previsti dal 1° e 2° comma dell’art. 423- bis del c.p.
Le pene previste sono aumentate (Art. 423 bis 3° e 4° comma c.p.
introdotto con L. n. 275/2000). |
Cagionamento di pericolo d’incendio allo scopo di danneggiare la
cosa altrui. |
Reclusione da 6 mesi a 2 anni (Art. 424 c.p.).
Se
segue l’incendio, si applicano le disposizioni dell’art. 423
c.p. con pena ridotta da 1/3 alla metà. (Art. 424 c.p.
modificato con L. n. 278/2000).
Se
al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai
forestali destinati al rimboschimento, segue l’incendio, si
applicano le pene previste dall’art. 423-bis (Art. 424 c.p.,
comma 3, introdotto dalla L. 353/2000) |
Incendio colposo considerato al di fuori delle ipotesi previste
nel secondo comma dell’articolo 423-bis, per il, cagionamento,
per colpa, di un incendio |
Reclusione da 1 a 5 anni (Art. 449 c.p. modificato con L. n.
275/2000). |
Omissione colposa di collocazione ovvero rimozione o
danneggiamento di apparecchi o altri mezzi destinati
all’estinzione degli incendi. |
Reclusione fino ad 1 anno e multa da L. 200.000 a L. 1.000.000
(Art. 451 c.p.). |
Rifiuto del proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige
l’opera di spegnimento, in occasione di incendi nei boschi. |
Arresto sino a 3 mesi e ammenda sino a L. 600.000 (R.D.L. n.
3267/1923 art. 33). |
Violazione di norme di polizia Forestale. (L. 950/1967). |
Sanzione da L. 100.000 a L. 1.000.000 (L. 950/1967 art. 3). |
Bruciatura di stoppie fuori del tempo o senza le condizioni
stabilite dai regolamenti locali o senza il rispetto delle
distanze previste (R.D. 773/1931 T.U.P.S. art. 59). |
Sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 (R.D. n.
773/1931 T.U.P.S. art. 17 bis 1). |
Violazione del divieto di mutare per quindici anni la
destinazione urbanistica di aree boscate o pascoli percorsi dal
fuoco, rispetto alla destinazione preesistente all’incendio;
violazione del divieto per dieci anni di realizzare edifici,
strutture ed infrastrutture finalizzati ad insediamenti civili
ed attività produttive. Sono altresi vietate per cinque anni le
attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute
con risorse finanziarie pubbliche. |
Demolizione delle opere realizzate sopra e sotto il soprassuolo
boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o volontarie
dall’incendio e ripristino dei luoghi a spese del responsabile.
(Art. 10, comma 4 L. n. 353/2000).
Ferme restando le conseguenze penali ed amministrative. |
Mancata indicazione del vincolo di immutabilità di destinazione
urbanistica negli atti (stipulati entro quindici anni
dall’incendio) di compravendita di aree ed immobili situati in
zone boscate e pascoli percorsi dal fuoco. |
Nullità dell’atto (Art. 10, comma 1 L.n. 353/2000). |
Violazione del divieto di pascolo per dieci anni nei soprassuoli
delle zone boscate percorse dal fuoco. |
Sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a L.
60.000 e non superiore a L. 120.000 (Art. 10 comma 3 L. n.
353/2000). |
Violazione del divieto di caccia per dieci anni nei soprassuoli
delle zone boscate percorse dal fuoco. |
Sanzione amministrativa non inferiore a L.400.000 e non
superiore a L. 800.000 (Art. 10 comma 3 L. n. 353/2000). |
Violazione del divieto, nelle aree e nei periodi a rischi di
incendio boschivo, di compiere tutte le azioni determinanti
anche solo potenzialmente l’innesco di un incendio. |
Sanzione amministrativa da L. 2.000.000 a L. 20.000.000. Tali
sanzioni sono raddoppiate nel caso che il responsabile
appartengo alle categorie individuate dall’art. 7 c. 3 e 6 della
L. n. 353/2000. Nel caso che il responsabile sia esercente di
attività turistiche, oltre alla sanzione è disposta la revoca
della licenza, autorizzazione, o provvedimento amministrativa
che consente l’esercizio dell’attività. (art. 10, commi 5, 6, 7
L. N. 353/2000) |
In
ogni caso si applicano le disposizioni dell’art. 18 della L:
n.349/1986, sul diritto al risarcimento del danno ambientale,
alla cui determinazione concorrono l’ammontare delle spese
sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al
soprassuolo ed al suolo. (art. 10, comma 8 L. n. 353/2000). |
Eleonora Imperi |