La Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)
di
Mariangela Raone
1. La
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)
La
Valutazione
di Impatto Ambientale (V.I.A.)
è una procedura tecnico-amministrativa, eseguita dalla pubblica
amministrazione, indispensabile per valutare l’impatto ambientale,
ossia l’insieme degli effetti, positivi e/o negativi, diretti e/o
indiretti, temporanei e/o permanenti, che la realizzazione di un’opera
può produrre sull’ambiente in senso lato. Lo studio analitico previsto
dalla V.I.A. rileva “costi e benefici” ambientali, portando alla
cosiddetta “pronuncia di compatibilità ambientale”, cioè la
dichiarazione dell’autorità competente che il progetto enunciato genera
un impatto compatibile con l’ambiente.
La procedura
di valutazione di impatto ambientale è caratterizzata da:
-
dati tecnico-scientifici sulla situazione e
sulla struttura dell'ambiente;
-
dati relativi agli aspetti economici e
tecnologici dei progetti;
-
previsioni sul comportamento ambientale e
interazioni tra il progetto e gli elementi ambientali;
-
linee di comportamento
tecnico-amministrative;
-
partecipazione pubblica;
-
confronto tra il costo del progetto e dei
suoi effetti sull’ambiente.
Gli
obiettivi della V.I.A., espressi nell’articolo 4 (comma 4, lett. b) del
Codice dell’Ambiente, sono quelli di preservare la salute umana,
migliorare la situazione ambientale per garantire una migliore qualità
della vita, conservare la specie e la capacità di riproduzione
dell’ecosistema.
Pertanto, la
procedura ambientale in esame stima gli effetti diretti ed indiretti di
un progetto sui seguenti fattori ambientali, di cui considera
l’interazione:
-
l’uomo, la flora e la fauna;
-
il suolo, l’aria, l’acqua, il clima e il
paesaggio;
-
i beni materiali ed il patrimonio culturale.
Secondo la
definizione enunciata nell’articolo 5 (comma 1, lettera b) del Codice
dell’Ambiente, la valutazione di impatto ambientale è articolata
in diverse fasi, quali:
a) la
verifica (o screening) di assoggettabilità;
b) lo studio
relativo all’impatto ambientale;
c) la
presentazione dell’istanza;
d)
consultazioni;
e) la
valutazione dello studio dell’impatto ambientale e degli esiti scaturiti
dalle consultazioni;
f) la
deliberazione;
g)
l’informazione sulla decisione intrapresa;
h) il
monitoraggio costante.
Circa l’oggetto,
l’articolo 6 del suddetto codice sancisce che la valutazione
d’impatto ambientale concerne “i progetti che possono avere impatti
significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale” ed indica sia i
progetti interessati dall’applicazione della valutazione in esame, sia
quelli che non lo sono.
I progetti
devono essere realizzati entro cinque anni da quando è stato pubblicato
il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale; quest’ultimo, a
seconda delle prerogative del progetto può stabilire un periodo di tempo
maggiore rispetto a quello consueto. La procedura di V.I.A., alla fine
del suddetto periodo, deve essere reiterata.
Nel momento
in cui si riscontrano modifiche ai progetti o infrazioni alle
prescrizioni stabilite, che incidono sui risultati delle fasi di
verifica di assoggettabilità e di valutazione dello studio dell’impatto
ambientale, l’autorità competente indice la sospensione dei lavori
ed impone al proponente di adeguarsi all’opera secondo le modalità ed i
limiti cronologici previsti. A questo punto, se il proponente non
osserva tali disposizioni, l’autorità competente provvede a spese di
quest’ultimo.
Qualora,
invece, si violino le disposizioni del D.Lgs n. 152/2006 (Titolo III),
compiendo degli interventi senza considerare le fasi di verifica di
assoggettabilità e di valutazione dello studio di impatto ambientale,
l’autorità competente ordina la sospensione dei lavori e può dare
disposizione di demolire e ristabilire lo stato ambientale, a spese del
responsabile, secondo i tempi ed i modi previsti. In caso di
inadempimento alle suddette disposizioni, l’autorità competente deve
provvedere a spese del trasgressore.
2. Cenni
storici sulla valutazione di impatto ambientale nella legislazione
internazionale
Alla fine
degli anni Sessanta del XX secolo, gli Stati Uniti d’America sono stati
i primi a comprendere il prezioso bisogno di attuare un’analisi
valutativa e preventiva degli effetti delle azioni antropiche
sull’ambiente, attraverso l’elaborazione dell’Environmental Impact
Assessment (Valutazione di Impatto Ambientale).
Nel 1969,
gli USA hanno ratificato il National Environmental Policy Act (N.E.P.A.),
una legge che introduce e assegna la valutazione di impatto ambientale
ad opere di carattere federale, consolida il ruolo amministrativo di
controllo dell'Environmental Protection Agency ed istituisce il
Council on Environmental Quality, il quale compie una funzione
consultiva per il Governo Federale.
Inoltre, nel
1978 è entrato in vigore un regolamento attuativo del National
Environmental Policy Act, il “Regulations for implementing the
Procedural Previsions of N.E.P.A”, il quale dispone che i progetti
pubblici e quelli che hanno accesso al finanziamento pubblico siano
sottomessi alla procedura di valutazione di impatto ambientale.
Sulla scia
degli Stati Uniti d’America, altri Paesi mondiali hanno approvato norme
inerenti la valutazione di impatto ambientale.
La
Nuova Zelanda, a partire dal 1972, ha realizzato numerosi progetti circa
la procedura di V.I.A., che viene applicata a discrezione della
Commissione per l’Ambiente, nata nello stesso anno e presieduta dal
Primo Ministro.
Il Giappone
ha emesso la prima legge sulla V.I.A. nel 1972; nel 1984 ha emanato una
normativa sull’applicazione procedurale, a cui sono sottoposti i
progetti delle grandi opere pubbliche e di alcune di carattere privato
(per es. le grandi industrie).
Il Canada,
nel 1973, ha istituito l'Environmental Assessment Review Process,
poi modificato da un decreto del 1985, secondo il quale la procedura
della V.I.A. è a discrezione del Ministero dell’Ambiente.
In
Australia, la prima legge sulla V.I.A. è stata enunciata nel 1974.
In
Thailandia, nel 1978 è entrata in vigore la legge sulla valutazione di
impatto ambientale per gli aeroporti , le raffinerie e le altre opere
con impatto ambientale considerevole.
Nelle
Filippine, nel 1979, il Consiglio Nazionale per la Protezione
dell’Ambiente ha istituito l’obbligo di sottoporre alla procedura della
V.I.A. le opere di infrastruttura (strade, porti, dighe, ecc.) le
industrie pesanti e quelle dedite all’estrazione di risorse minerarie.
Nello stesso
anno, in Cina, attraverso la Legge sulla tutela ambientale, ci si
riferisce per la prima volta alla valutazione di impatto ambientale, che
interessa i progetti di pianificazione territoriale e urbanistica e le
opere a forte impatto ambientale (miniere, industrie, porti, ecc.),
considerando altresì le ripercussioni degli impatti sugli ecosistemi,
sulla salute degli uomini e sulle società.
Per quanto
riguarda gli Stati europei, i primi interventi legislativi in materia di
V.I.A. sono enumerati qui di seguito.
In
Inghilterra nel 1971 è stata elaborato il Town and Country Planning
Act, disposizione secondo la quale gli aspetti ambientali non devono
essere trattati per singolo progetto, come sancito nell’Atto americano,
bensì nella redazione dei piani di utilizzazione del territorio.
In Danimarca
non vi è una norma specifica sulla V.I.A., anche se sono presenti dei
documenti tecnici ad essa concernenti nelle leggi sulla tutela
dell’ambiente e sulla pianificazione urbana, regionale e nazionale e
sulle misure di sicurezza dell’ambiente negli impianti nucleari.
In Germania,
nel 1975, è stato stabilito l’obbligo di sottoporre alla procedura di
V.I.A. tutte le opere anche per quelle che non prevedono procedure di
tutela ambientale.
L’Irlanda ha
redatto nel 1976 il Local Government Planning and Development Act,
che dispone la subordinazione alla procedura di V.I.A. per i progetti,
eccetto quelli pubblici, che devono essere approvati dalle autorità
locali.
Il 10 luglio
1976, la Francia ha promulgato la Legge n. 629/76 sulla protezione della
natura (Loi sur la Protection de la Nature), la quale
distingue tre livelli diversi di valutazione ambientale, ossia gli “études
d'environment, notices d'impact et études d'impact”, e
che enuncia l’attuazione della procedura di valutazione di impatto
ambientale per le opere (specificate in un decreto del 1977) che
potrebbero trasformare le caratteristiche ambientali.
Nel 1976,
l’Olanda ha emanato il Local Government Act, una norma conforme a
quella francese, ma diretta esclusivamente alla realizzazione di
strutture industriali; nel 1985, ha emesso una regolamento specifico
sulla V.I.A.; inoltre, nel 1986, ha adottato per prima la Direttiva
337/85/CEE "Concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati".
Il
Lussemburgo ha istituito dal 1978 norme sulla V.I.A., in particolare
sulla lotta all’inquinamento e sulla tutela dell’ambiente naturale.
Per quanto
riguarda la Spagna, nel 1986 ha emesso un decreto attestante la
ricezione della Direttiva 337/85/CEE, sottoponendo alla procedura di
valutazione di impatto ambientale in primis le opere elencate
nell’Allegato I della Direttiva comunitaria.
3. La
valutazione di impatto ambientale nella legislazione italiana
La
valutazione di impatto ambientale è stata introdotta in Italia con
la Direttiva 337/85/CEE, relativa alla valutazione ambientale di
particolari progetti pubblici e privati, enumerati in due allegati.
Nell’allegato I, la suddetta direttiva elenca i progetti per cui la
V.I.A. è obbligatoria in tutta la Comunità europea, invece nell’allegato
II sono contemplati i progetti per i quali gli stati comunitari devono
stabilire i principi di applicabilità.
La
Direttiva 337/85/CEE è stata modificata più volte, ad esempio dalla
Direttiva 97/11/CE, la quale ha esteso gli elenchi dei progetti che
bisogna sottoporre alla valutazione di impatto ambientale.
In Italia,
inoltre, nel 1988 è stato emesso il DPCM n. 377, ossia il “Regolamento
delle procedure di compatibilità ambientale di cui all’articolo 6 della
Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero
dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”, che sottopone a
VIA i progetti menzionati nell’allegato I della direttiva 337/85/CEE.
Il DPCM
27/12/88, poi modificato dal DPR n. 348/1999, esplicita l’elaborazione
dei giudizi di compatibilità e quali sono le norme tecniche
indispensabili per gli studi di impatto ambientale.
In seguito
ai richiami della Comunità europea per l’imparziale applicazione della
suddetta direttiva, l’Italia ha redatto il DPR 12/4/96, che presenta il
cosiddetto "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art.
40, comma 1, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente
disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale".
Attraverso
il DPR 12/4/96, le regioni e le province autonome hanno il compito di
mettere in pratica la direttiva 337/85/CEE per tutte le opere e i
progetti elencati nei due allegati, A e B, e che non sono contemplate
nella normativa italiana, ma solo in quella comunitaria.
Il DPCM 3
settembre 1999, concernente la valutazione di impatto ambientale
regionale, è entrato in vigore il 27 dicembre 1999. Esso apporta modiche
alle opere contemplate negli allegati A e B del DPR 12/4/96 ed enuncia
le nuove dodici categorie di opere che devono essere sottoposte alla
procedura di valutazione locale.
In tempi
recenti, il D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, revisiona e completa il D. lgs
n. 152 del 3 aprile 2006 (c.d. Codice dell’Ambiente), in
particolare modificandone la parte seconda, che riguarda le procedure
per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la
valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per
l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC).
4. Norme
nazionali su aspetti specifici della VIA
Oltre alla
disposizioni appena menzionate, ve ne sono altre che affrontano aspetti
determinati della valutazione di impatto ambientale, come le seguenti:
-
la Circolare del Ministero dell’Ambiente
dell’11 agosto 1989, sulla “pubblicità degli atti riguardanti la
richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale”;
-
la Circolare del Ministero dell’Ambiente del
30 marzo 1990, che sottomette alla procedura di valutazione di impatto
ambientale i progetti relativi ai porti di seconda categoria (classi II,
III, IV) ed i cosiddetti porti turistici;
-
il DPR 27 aprile 1992, che disciplina le
procedure di compatibilità ambientale, enuncia il giudizio di
compatibilità ambientale per gli elettrodotti aerei esterni e fornisce
le norme tecniche indispensabili per gli studi di impatto ambientale;
-
la Circolare del Ministero dell’Ambiente del
1° dicembre 1992, che subordina i progetti relativi alle vie rapide di
comunicazione alla procedura di V.I.A.;
-
il DPR 18 aprile 1994, che esplicita le
disposizioni per la valutazione di impatto ambientale concernenti la
prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi;
-
la Legge n. 640/1994, relativa
all’attuazione della “Convenzione sulla valutazione di impatto
ambientale in ambito transfrontaliero”;
-
la Circolare del Ministero dell’Ambiente del
15 febbraio 1996, che integra le norme precedentemente enunciate,
attraverso le circolari dell’11 agosto 1989 e del 23 febbraio 1990,
sulla "Pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di
compatibilità ambientale” e le “modalità di annuncio sui quotidiani";
-
la Circolare del Ministero dell’Ambiente del
7 ottobre 1996, circa le procedure di V.I.A.;
-
la Circolare del Ministero dell’Ambiente
dell’8 ottobre 1996, che presenta le disposizioni generiche della
valutazione di impatto ambientale;
-
il DPR dell’11 febbraio 1998, che illustra
le disposizioni aggiuntive del DPCM n. 377/1988, regolamentando le
procedure di compatibilità ambientale;
-
il DPR del 3 luglio 1998, sui tempi e le
modalità che disciplinano la procedura di V.I.A. per gli interporti
maggiori del territorio nazionale;
-
la Direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 4 agosto 1999, che sottomette le dighe di ritenuta alla
procedura di impatto ambientale.
(Ago. 2010)
Mariangela Raone |