Per i danni derivanti da circolazione di
veicoli e natanti si ricorre
alla mediazione civile e commerciale
di
Francesca Bedini
Da
marzo 2011 chiunque intenda esercitare in giudizio una azione relativa
ad una controversia in materia di risarcimento del danno derivante dalla
circolazione di veicoli e natanti è tenuto preliminarmente a esperire un
tentativo di mediazione, come stabilito dall’articolo 5 del Decreto
Legislativo 4 marzo 2010, n.28 relativo alla mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali. La mediazione è
un procedimento strutturato dove due o più parti di una controversia
cercano di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con
l’assistenza di un mediatore, ovvero di un professionista, adeguatamente
formato, che ha il compito di far dialogare i medianti cercando di far
emergere i reali interessi che alimentano il conflitto.
Le
parti nella mediazione si rappresentano da sole e quindi non hanno la
necessità di avere un legale che li rappresenti ma, se lo desiderano,
possono comunque farsi accompagnare da un avvocato all’incontro di
mediazione. Non c’è un numero minimo di incontri necessari per giungere
ad un accordo ma un limite di tempo fissato in quattro mesi. La
mediazione civile e commerciale è un procedimento autonomo dalla
giustizia; infatti il mediatore non può riferire niente di quanto ha
saputo durante gli incontri di mediazione e si ricorre al Tribunale solo
per l’omologa degli accordi raggiunti. La mediazione civile e
commerciale è diversa dalla conciliazione precedentemente prevista nel
nostro ordinamento giuridico per il differente ruolo attribuito al
conciliatore e quello affidato al mediatore; infatti il conciliatore può
suggerire alle parti la soluzione al problema mentre il mediatore deve
essere imparziale e neutrale.
Differente è anche l’uso del procedimento; infatti la precedente
conciliazione veniva usata preventivamente appena la lite o il
fraintendimento veniva alla luce: il conciatore cercava quindi di
chiudere la lite sul nascere mentre il mediatore aiuta le parti a far
emergere i reali interessi che stanno dietro alle loro posizioni
affinché esse possano giungere ad un accordo soddisfacente per entrambe.
(F.B.)
Per tutte le infrazioni
stradali accertate, da oggi i trasgressori hanno solo trenta giorni per
ricorrere al Giudice di PaCE
A partire dal 6 ottobre l’autore di una
infrazione stradale può proporre ricorso al Giudice di Pace entro trenta
giorni dalla data di contestazione della violazione o di notifica del
verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente
risiede all’estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio
postale. Rimane invariato a sessanta giorni il termine per presentare
alternativamente lagnanze alla Prefettura.
Per tutte le violazioni accertate prima di
tale data e non ancora notificate il termine di presentazione del
ricorso rimane immutato, ossia di sessanta giorni.
E’ questo uno dei cambiamenti apportati dal
Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n.150: “Disposizioni complementari
al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione
dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della
legge 18 giugno 2009,n.69” entrato in vigore a partire da oggi 6
ottobre e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220, del 21 settembre
2011.
Il testo legislativo mira a realizzare la
riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che
rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati
dalla legislazione speciale, riconducendoli sostanzialmente ai tre
modelli previsti dal codice di procedura civile, individuati,
rispettivamente, nel rito che disciplina le controversie in materia di
rapporti di lavoro, nel rito sommario di cognizione e nel rito ordinario
di cognizione.
Francesca Bedini |