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Lug./Ago. 2015

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Per i danni derivanti da circolazione di veicoli e natanti si ricorre

alla mediazione civile e commerciale

di Francesca Bedini

 

Da marzo 2011 chiunque  intenda esercitare in giudizio una azione relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è tenuto preliminarmente a esperire un tentativo di mediazione, come stabilito dall’articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n.28 relativo alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.  La mediazione è un procedimento strutturato dove due o più parti di una controversia cercano di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l’assistenza di un mediatore, ovvero di un professionista, adeguatamente formato, che ha il compito di far dialogare i medianti cercando di far emergere i reali interessi che alimentano il conflitto. 

Le parti nella mediazione si rappresentano da sole e quindi non hanno la necessità di avere un legale che li rappresenti ma, se lo desiderano, possono comunque farsi accompagnare da un avvocato all’incontro di mediazione. Non c’è un numero minimo di incontri necessari per giungere ad un accordo ma un limite di tempo fissato in quattro mesi. La mediazione civile e commerciale è un procedimento autonomo dalla giustizia; infatti il mediatore non può riferire niente di quanto ha saputo durante gli incontri di mediazione e si ricorre al Tribunale solo per l’omologa degli accordi raggiunti. La mediazione civile e commerciale è diversa dalla conciliazione precedentemente prevista nel nostro ordinamento giuridico per il differente ruolo attribuito al conciliatore e quello affidato al mediatore; infatti il conciliatore può suggerire alle parti la soluzione al problema mentre il mediatore deve essere imparziale e neutrale.

Differente è anche l’uso del procedimento; infatti la precedente conciliazione veniva usata preventivamente appena la lite o il fraintendimento veniva alla luce:  il conciatore cercava  quindi di chiudere la lite sul nascere mentre il mediatore aiuta le parti a far emergere i reali interessi che stanno dietro alle loro posizioni affinché esse possano giungere ad un accordo soddisfacente per entrambe.

(F.B.)


Per tutte le infrazioni stradali accertate, da oggi i trasgressori hanno solo trenta giorni per ricorrere al Giudice di PaCE

 

A partire dal 6 ottobre l’autore di una infrazione stradale può proporre ricorso al Giudice di Pace entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notifica del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Rimane invariato a sessanta giorni il termine per presentare alternativamente lagnanze alla Prefettura.

Per tutte le violazioni accertate prima di tale data e non ancora notificate il termine di presentazione del ricorso rimane immutato, ossia di sessanta giorni.

 E’ questo uno dei cambiamenti apportati dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n.150: “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009,n.69” entrato in vigore a partire da oggi  6 ottobre e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220, del 21 settembre 2011.

Il testo legislativo mira a realizzare la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale, riconducendoli sostanzialmente ai tre modelli previsti dal codice di procedura civile, individuati, rispettivamente, nel rito che disciplina le controversie in materia di rapporti di lavoro, nel rito sommario di cognizione e nel rito ordinario di cognizione.

 

Francesca Bedini

 


 

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