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Anno XIV num.4
Lug./Ago. 2015

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COSA FARE IN CASO DI MULTA PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

di Barbara Bargigli

 

In caso di multa, per la violazione del codice dalla strada, la prima possibilità che si prospetta è quella di provvedere al pagamento dell’infrazione commessa entro sessanta giorni dalla data di notifica, conservando poi la ricevuta di pagamento per almeno cinque anni. Questo perché, una volta notificata la multa, l’art. 28 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 prevede il diritto di riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stato commesso l’illecito.

Da ciò ne consegue che, la cartella esattoriale, deve essere notificata al debitore entro il predetto termine prescrizionale. In caso di morte del contravventore, l'erede può chiedere l'annullamento in quanto, ai sensi dell’art. 7 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, le sanzioni non sono trasmissibili agli eredi.

Una seconda possibilità, qualora non si ritenga lecita la contestazione subita, è data dal ricorso. A tal proposito è bene ricordare i termini entro i quali il verbale deve essere notificato. In caso di contestazione immediata, lo stesso può essere consegnato direttamente dagli enti accertatori.

Qualora non ricorra questa possibilità, il verbale, entro novanta giorni dalla data dell’accertamento (trecentosessanta se la notifica è all’estero), deve essere notificato al trasgressore o, quando questo non sia identificato, a uno dei soggetti indicati dall’art. 196 del Codice della Strada che, al primo comma, recita “Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo «ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli» o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.

A questo punto, dopo aver controllato che il verbale sia stato regolarmente notificato entro i termini sopra esposti e dopo aver valutato la sussistenza di motivi validi e dimostrabili per contestare la multa, siamo pronti per iniziare il ricorso.

Lo stesso può essere inoltrato al Prefetto del luogo dove è stata commessa la violazione oppure al Giudice di Pace.

Il ricorso al Prefetto è disciplinato dall’art. 203 del Codice della Strada e prevede che il trasgressore, o gli altri soggetti previsti dall’articolo 196 e sopra riportati, nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione. Tale ricorso, con allegati eventuali documenti ritenuti idonei, può essere presentato direttamente, o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando cui appartiene l’organo accertatore. Può altresì essere presentato direttamente al Prefetto, sempre con raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, per la necessaria istruttoria, il Prefetto trasmette, nei termini di trenta giorni dalla sua ricezione, il ricorso all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore. Quest’ultimo è tenuto a trasmettere gli atti al Prefetto nel termine di sessanta giorni. Gli atti, corredati dalla prova dell’avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell’organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso.

Se entro duecentodieci giorni dalla presentazione (vale il timbro postale della ricevuta di ritorno della raccomandata) il ricorso non viene respinto, si considera accettato e quindi niente deve essere pagato. Stessa cosa nel caso in cui lo stesso, seppur respinto, sia notificato successivamente ai duecentodieci giorni: in tal caso deve essere presentato, sempre entro sessanta giorni, un nuovo ricorso senza aspettare la cartella esattoriale, pena la non validità dello stesso. Se invece viene respinto nei termini sopra riportati, il Prefetto emette un'ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima per la violazione, più le spese del procedimento. 


Il ricorso al Giudice di Pace è invece disciplinato dall’art. 204 bis del Codice della Strada.

Qualora venga preferita questa soluzione, il ricorso in carta semplice deve essere presentato in sei copie alla cancelleria dell'ufficio del Giudice di Pace del luogo dove il fatto è avvenuto, oppure spedito tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il ricorso deve essere presentato da colui al quale è intestato il verbale, sia esso proprietario o utilizzatore del veicolo. Per i ricorsi di valore fino a Euro 1.100,00 è altresì necessario il pagamento della somma di Euro 38,00 a titolo di contributo unificato e di rimborso forfettario dei diritti di cancelleria.

Il Giudice di Pace, a differenza del Prefetto, entra nel merito del ricorso, fissando l’udienza alla quale il ricorrente è obbligato a presenziare, pena l’annullabilità del procedimento.

E’ pertanto indispensabile domiciliarsi entro l’area operativa dell’ufficio del Giudice di Pace dove è stata presentata l’istanza: se non si ha un domicilio in zona, occorrerà prenderlo presso la cancelleria dello stesso.

La presentazione del ricorso non determina automaticamente la sospensione dell’esecutività del verbale ma questa deve essere espressamente richiesta dal ricorrente e disposta dal giudice. Per evitare di vedersi raddoppiata la multa, l’unico modo è quello di presentare ricorso e di pagare la sanzione. In caso di accoglimento dello stesso, occorrerà quindi richiedere il rimborso di quanto pagato.

Il Giudice di Pace accoglie il ricorso quando non vi sono prove sufficienti inerenti alla responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in parte, modificando, ad esempio, l’entità della sanzione. Respinge invece il ricorso quando ne accerta la responsabilità. In tal caso sono a carico del ricorrente, oltre alla sanzione che il giudice determina in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese del procedimento nonché gli onorari richiesti dall’ avvocato della controparte.

Qualora l'automobilista non provveda al pagamento della multa, della successiva ordinanza-ingiunzione, oppure provveda a pagare le stesse con lauto ritardo, riceverà, quale ultimo avviso, una cartella esattoriale prima dell'esecuzione forzosa, ovvero del pignoramento. Come esposto in precedenza, la Legge 24 novembre 1981 n. 689 prevede un termine di cinque anni, con decorrenza dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione, per la notifica della cartella esattoriale.

E’ bene pertanto aggiungere e ricordare che la corretta notifica del verbale interrompe il termine di prescrizione.

Può succedere quindi che tale cartella esattoriale sia frutto di un errore per il mancato aggiornamento degli archivi in possesso degli enti preposti ma potrebbe anche essere la prima comunicazione con la quale viene data notizia all’automobilista dell’illecito stradale commesso. In questo caso va verificata la corretta notifica del verbale, che solitamente viene effettuata tramite il servizio postale (a tal proposito porre attenzione anche alla cosiddetta "compiuta giacenza"), presso l'ente che ha accertato l'infrazione, il quale è tenuto, ai sensi della legge sulla trasparenza amministrativa, a mostrare le prove dell'avvenuta corretta notifica e a indicare il luogo e i tempi in cui l'infrazione è stata rilevata. Se ci sono errori evidenti, come nel caso di mancata notifica del verbale, si può fare ricorso al Giudice di Pace entro trenta giorni dalla notifica della cartella esattoriale.

Non mi resta infine che raccomandare a tutti voi lettori il rispetto del codice della strada! Qualora però qualcuno di voi incorra in ingiuste sanzioni e in cartelle esattoriali infondate, vi consiglio di mettervi a lavoro per intraprendere un ricorso nelle modalità sopra esposte.

 

Barbara Bargigli

 


 

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