|
COSA
FARE IN CASO DI MULTA PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA
di Barbara
Bargigli
In caso di multa, per la
violazione del codice dalla strada, la prima possibilità che si
prospetta è quella di provvedere al pagamento dell’infrazione commessa
entro sessanta giorni dalla data di notifica, conservando poi la
ricevuta di pagamento per almeno cinque anni. Questo perché, una volta
notificata la multa, l’art. 28 della Legge 24 novembre 1981 n. 689
prevede il diritto di riscuotere le somme dovute per le violazioni
amministrative, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stato
commesso l’illecito.
Da ciò ne consegue che, la cartella esattoriale,
deve essere notificata al debitore entro il predetto termine
prescrizionale. In caso di morte del contravventore, l'erede può
chiedere l'annullamento in quanto, ai sensi dell’art. 7 della Legge 24
novembre 1981 n. 689, le sanzioni non sono trasmissibili agli eredi.
Una seconda possibilità,
qualora non si ritenga lecita la contestazione subita, è data dal
ricorso. A tal proposito è bene ricordare i termini entro i quali il
verbale deve essere notificato. In caso di contestazione immediata, lo
stesso può essere consegnato direttamente dagli enti accertatori.
Qualora non ricorra
questa possibilità, il verbale, entro novanta giorni dalla data
dell’accertamento (trecentosessanta se la notifica è all’estero), deve
essere notificato al trasgressore o, quando questo non sia identificato,
a uno dei soggetti indicati dall’art. 196 del Codice della Strada che,
al primo comma, recita “Per le violazioni punibili con la sanzione
amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo «ovvero del
rimorchio, nel caso di complesso di veicoli» o, in sua vece,
l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o
l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido
con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta,
se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua
volontà”.
A questo punto, dopo
aver controllato che il verbale sia stato regolarmente notificato entro
i termini sopra esposti e dopo aver valutato la sussistenza di motivi
validi e dimostrabili per contestare la multa, siamo pronti per iniziare
il ricorso.
Lo stesso può essere
inoltrato al Prefetto del luogo dove è stata commessa la violazione
oppure al Giudice di Pace.
Il ricorso al Prefetto è
disciplinato dall’art. 203 del Codice della Strada e prevede che il
trasgressore, o gli altri soggetti previsti dall’articolo 196 e sopra
riportati, nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla
notifica, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al
Prefetto del luogo della commessa violazione. Tale ricorso, con allegati
eventuali documenti ritenuti idonei, può essere presentato direttamente,
o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando cui appartiene
l’organo accertatore. Può altresì essere presentato direttamente al
Prefetto, sempre con raccomandata con avviso di ricevimento. In tal
caso, per la necessaria istruttoria, il Prefetto trasmette, nei termini
di trenta giorni dalla sua ricezione, il ricorso all’ufficio o comando
cui appartiene l’organo accertatore. Quest’ultimo è tenuto a trasmettere
gli atti al Prefetto nel termine di sessanta giorni. Gli atti, corredati
dalla prova dell’avvenuta contestazione o notificazione, devono essere
altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell’organo accertatore utili
a confutare o confermare le risultanze del ricorso.
Se entro duecentodieci
giorni dalla presentazione (vale il timbro postale della ricevuta di
ritorno della raccomandata) il ricorso non viene respinto, si considera
accettato e quindi niente deve essere pagato. Stessa cosa nel caso in
cui lo stesso, seppur respinto, sia notificato successivamente ai
duecentodieci giorni: in tal caso deve essere presentato, sempre entro
sessanta giorni, un nuovo ricorso senza aspettare la cartella
esattoriale, pena la non validità dello stesso. Se invece viene respinto
nei termini sopra riportati, il Prefetto emette
un'ordinanza motivata con la quale ingiunge
il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima
per la violazione, più le spese del procedimento.
Il ricorso al Giudice di
Pace è invece disciplinato dall’art.
204 bis del Codice della Strada.
Qualora venga preferita
questa soluzione, il ricorso in carta semplice deve essere presentato in
sei copie alla cancelleria dell'ufficio del Giudice di Pace del luogo
dove il fatto è avvenuto, oppure spedito tramite raccomandata con avviso
di ricevimento. Il ricorso deve essere presentato da colui al quale è
intestato il verbale, sia esso proprietario o utilizzatore del veicolo.
Per i ricorsi di valore fino a Euro 1.100,00 è altresì necessario il
pagamento della somma di Euro 38,00 a titolo di contributo unificato e
di rimborso forfettario dei diritti di cancelleria.
Il Giudice di Pace, a
differenza del Prefetto, entra nel merito del ricorso, fissando
l’udienza alla quale il ricorrente è obbligato a presenziare, pena
l’annullabilità del procedimento.
E’ pertanto
indispensabile domiciliarsi entro l’area operativa dell’ufficio del
Giudice di Pace dove è stata presentata l’istanza: se non si ha un
domicilio in zona, occorrerà prenderlo presso la cancelleria dello
stesso.
La presentazione del
ricorso non determina automaticamente la sospensione dell’esecutività
del verbale ma questa deve essere espressamente richiesta dal ricorrente
e disposta dal giudice. Per evitare di vedersi raddoppiata la multa,
l’unico modo è quello di presentare ricorso e di pagare la sanzione. In
caso di accoglimento dello stesso, occorrerà quindi richiedere il
rimborso di quanto pagato.
Il Giudice di Pace
accoglie il ricorso quando non vi sono prove sufficienti inerenti alla
responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in parte,
modificando, ad esempio, l’entità della sanzione. Respinge invece il
ricorso quando ne accerta la responsabilità. In tal caso sono a carico
del ricorrente, oltre alla sanzione che il giudice determina in misura
non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese del
procedimento nonché gli onorari richiesti dall’ avvocato della
controparte.
Qualora l'automobilista
non provveda al pagamento della multa, della successiva
ordinanza-ingiunzione, oppure provveda a pagare le stesse con lauto
ritardo, riceverà, quale ultimo avviso, una cartella esattoriale prima
dell'esecuzione forzosa, ovvero del pignoramento. Come esposto in
precedenza, la Legge 24 novembre 1981 n. 689 prevede un termine di
cinque anni, con decorrenza dal giorno in cui è stata commessa
l'infrazione, per la notifica della cartella esattoriale.
E’ bene
pertanto aggiungere e ricordare che la corretta notifica del verbale
interrompe il termine di prescrizione.
Può succedere quindi che
tale cartella esattoriale sia frutto di un errore per il mancato
aggiornamento degli archivi in possesso degli enti preposti ma potrebbe
anche essere la prima comunicazione con la quale viene data notizia
all’automobilista dell’illecito stradale commesso. In questo caso va
verificata la corretta notifica del verbale, che solitamente viene
effettuata tramite il servizio postale (a tal proposito porre attenzione
anche alla cosiddetta "compiuta giacenza"), presso l'ente che ha
accertato l'infrazione, il quale è tenuto, ai sensi della legge sulla
trasparenza amministrativa, a mostrare le prove dell'avvenuta corretta
notifica e a indicare il luogo e i tempi in cui l'infrazione è stata
rilevata. Se ci sono errori evidenti, come nel caso di mancata notifica
del verbale, si può fare ricorso al Giudice di Pace entro trenta giorni
dalla notifica della cartella esattoriale.
Non mi resta infine che
raccomandare a tutti voi lettori il rispetto del codice della strada!
Qualora però qualcuno di voi incorra in ingiuste sanzioni e in cartelle
esattoriali infondate, vi consiglio di mettervi a lavoro per
intraprendere un ricorso nelle modalità sopra esposte.
Barbara Bargigli |
|