LA PATENTE A PUNTI
di Barbara
Bargigli
Dal primo luglio 2003 è
stata introdotta in Italia la patente a punti.
Ogni titolare di patente
ha a disposizione venti punti che vengono decurtati in caso di
infrazione del codice della strada.
Una volta esauriti, non
consegue la sospensione immediata della patente di guida ma la sua
revisione, attraverso la ripetizione degli esami teorici e pratici. Tale
revisione deve essere effettuata entro trenta giorni dal momento in cui
perviene la comunicazione che la dispone; durante questo periodo il
conducente può però continuare a circolare
Chi commette infrazioni,
ma nei due anni successivi non ne incorre in nuove comportanti la
decurtazione, ha il reintegro completo dei venti punti.
Chi non commette nessuna
infrazione, nel biennio avrà un incremento di due punti, fino a un
massimo di trenta punti complessivi.
Nel caso di più
violazioni commesse in un unico illecito si può perdere fino a quindici
punti, escluso il caso in cui un'infrazione comporti la sospensione o la
revoca della patente.
Il centro elaborazione
dati del Ministero dei Trasporti comunica ufficialmente la decurtazione
dei punti e autorizza la frequenza a un corso per il recupero degli
stessi.
Il titolare può
controllare in tempo reale lo stato della propria patente utilizzando il
portale dell’automobilista o telefonando al numero 848782782.
La patente a punti è
disciplinata dall’art. 126-bis del codice della strada. Per meglio
capire il meccanismo e i passaggi da compiere qualora si incorra in una
sanzione che prevede la decurtazione di punti, segue il sopra citato
articolo: “1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un
punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226,
subisce decurtazioni, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui
sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V.
L'indicazione del punteggio relativo a ogni violazione deve risultare
dal verbale di contestazione.
1-bis. Qualora vengano
accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma
1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni
del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la
sospensione o la revoca della patente.
2. L'organo da cui
dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita
di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della
contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida. La contestazione s’intende definita quando sia avvenuto il
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i
procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero
siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto
termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo
di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del
termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza
dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata
a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di
mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero
altro obbligato in solido ai sensi dell' articolo 196, deve fornire
all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di
notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente
del conducente al momento della commessa violazione.
Se il proprietario del
veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un
suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso
termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo,
ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso
persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato
motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 250 a euro 1000. La comunicazione al
Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.
3. Ogni variazione di
punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale
lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento
per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi
previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la
frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero
da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i
trasporti terrestri, consente di riacquistare 6 punti. Per i titolari di
certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C,
C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente
di recuperare 9 punti. La riacquisizione di punti avviene all'esito di
una prova di esame. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve
essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri
competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio
dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi
di aggiornamento.
5. Salvo il caso di
perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il
periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui
derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del
completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i
titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo
di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui
derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un
credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.
6. Alla perdita totale
del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame
d’idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve
sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima
violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta
altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla
data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di
almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti,
l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per
territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida, dispone la revisione della patente di guida.
Qualora il titolare
della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta
giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di
guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il
provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a
cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che
provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.
6-bis. Per le violazioni
penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla
patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la
sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648
del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne
trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro trenta
giorni dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida”.
Barbara Bargigli |