I RIFIUTI
di Valentina Gatta
L’art. 10 del D.Lgs. n. 205/2010 ha riformulato l’art. 183 del D.Lgs.
152/2006 definendo il rifiuto come “qualsiasi
sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’obbligo di
disfarsi”.
La
gestione dei rifiuti è disciplinata principalmente a livello nazionale
dal D.Lgs. n.152/2006 (parte IV) che riprende la normativa a livello
comunitario. Il principale riferimento comunitario è rappresentato dalla
Dir. n. 2008/98/CE.
Tale
direttiva è stata recepita dal decreto legislativo n.205/2010.
L’obiettivo di tale decreto è stato:
ü
rafforzare i principi di precauzione e prevenzione;
ü
favorire il riciclaggio e il recupero;
ü
garantire che tutte le operazioni di gestione di rifiuti
siano effettuate nel rispetto di standard ambientali e secondo l’ordine
della gerarchia dei rifiuti;
ü
armonizzare le norme sul
SISTRI.
La
politica europea dei rifiuti è basata sul concetto della “gerarchia dei
rifiuti” indicando la prevenzione come la migliore opzione
ambientale nella normativa e nella politica dei rifiuti. L’ordine di
priorità è articolato in cinque stadi:
L’obiettivo principale di qualsiasi politica in materia di rifiuti
dovrebbe essere ridurre al minimo le conseguenze negative della loro
produzione e gestione per la salute umana e per l’ambiente. Si dovrebbe
quindi puntare a ridurre l’uso delle risorse nonché all’applicazione
della gerarchia dei rifiuti.
L’art.178 del D.Lgs. n.152/2006 stabilisce che la gestione dei rifiuti
venga effettuata secondo principi e criteri.
Principi:
Criteri:
La
gestione dei rifiuti comprende varie fasi:
·
Raccolta: prelievo dei rifiuti, compresi la cernita
preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione di centri di
raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento
(art.183 D.Lgs. n.152/2006). Tale articolo inoltre definisce la
“raccolta differenziata” come la raccolta in cui un flusso di rifiuti è
tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di
facilitarne il trattamento specifico;
·
Trasporto: movimentazione dal luogo di produzione a
quello di destinazione;
·
Recupero: qualsiasi operazione il cui principale
risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile,
sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati
per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale
funzione, all’ interno dell’impianto o nell’economia in generale
(art.183 D.Lgs. n.152/2006). Le operazioni di recupero sono indicate
nell’allegato C della parte IV D.Lgs. n.152/2006 dal codice R1 al codice
R13.
R1 |
Utilizzazione
principale come combustibile o come altro mezzo per produrre
energia |
R2 |
Rigenerazione/recupero di solventi |
R3 |
Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate
come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre
trasformazioni biologiche) |
R4 |
Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici |
R5 |
Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
|
R6 |
Rigenerazione
degli acidi o delle basi |
R7 |
Recupero dei
prodotti che servono a ridurre l’inquinamento
|
R8 |
Recupero dei
prodotti provenienti dai catalizzatori |
R9 |
Rigenerazioni o
altri reimpieghi degli oli |
R10 |
Trattamento in
ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia |
R11 |
Utilizzazione di
rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 |
R12 |
Scambio di
rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a
R11 |
R13 |
Messa in riserva
di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei
punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della
raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) |
·
Smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero
anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di
sostanza o di energia (art.183 D.Lgs. n.152/2006). L’allegato B della
parte IV D.Lgs. n.152/2006 riporta un elenco delle operazioni di
smaltimento dal codice D1 al codice D15;
D1 |
Deposito sul o
nel suolo (ad esempio discarica) |
D2 |
Trattamento in
ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti
liquidi o fanghi nei suoli) |
D3 |
Iniezioni in
profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi,
in cupole saline o faglie geologiche naturali) |
D4 |
Lagunaggio (ad
esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni
o lagune, ecc) |
D5 |
Messa in
discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in
alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli
altri e dall’ambiente) |
D6 |
Scarico dei
rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione |
D7 |
Immersione,
compreso il seppellimento nel sottosuolo marino |
D8 |
Trattamento
biologico non specificato altrove nel presente Allegato, che dia
origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo
uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 |
D9 |
Trattamento
fisico-chimico non specificato altrove nel presente Allegato,
che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno
dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio
evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc) |
D10 |
Incenerimento a
terra |
D11 |
Incenerimento in
mare |
D12 |
Deposito
permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una
miniera) |
D13 |
Raggruppamento
preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1
a D12 |
D14 |
Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di
cui ai punti da D1 a D13 |
D15 |
Deposito
preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1
a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel
luogo in cui [ i rifiuti ] sono prodotti |
·
Controllo: attività di verifica poste in essere dagli
organi competenti.
I
rifiuti vengono classificati, secondo quanto previsto dall’art. 184 del
D.Lgs. n.152/2006, in base all’origine in rifiuti urbani e speciali che
a loro volta si distinguono in rifiuti pericolosi e non pericolosi
secondo le caratteristiche di pericolosità.
Sono
rifiuti urbani quelli provenienti da civili abitazioni, da spazzamento
delle strade o pulizie di aree verdi.
Sono
rifiuti speciali quelli provenienti da attività industriali, agricole,
artigianali, commerciali e di servizi.
Inoltre possiamo individuare altre due tipi di rifiuti:
1.
“ assimilabili agli urbani”, rifiuti non pericolosi
provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di
civile abitazione, paragonabili ai rifiuti urbani per quantità e
qualità;
2.
“speciali assimilabili agli urbani”, rifiuti speciali
che per scelta del produttore o detentore vengono conferiti al gestore
del servizio pubblico di raccolta tramite una convezione.
Il
documento che deve accompagnare il rifiuto durante il trasporto è il
“formulario di identificazione dei rifiuti” (FIR) che deve contenere i
seguenti dati: nome e indirizzo del produttore e del detentore, origine
tipologia e quantità del rifiuto, impianto di destinazione, data e
percorso dell’istradamento, nome e indirizzo del destinatario.
Deve
essere redatto in quattro esemplari: una copia deve rimanere presso il
produttore o detentore e le altre tre controfirmate e datate sono
acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore che provvede a
trasmetterne una al detentore. Le copie devono essere conservate per
cinque anni.
Ogni
rifiuto deve essere identificato dal produttore tramite il codice CER,
Codice Elenco comunitario dei Rifiuti, (allegato D parte IV 152/2006).
Ogni rifiuto viene indicato da tre coppie di numeri “XXYYZZ” dove “XX”
indica il settore di attività di provenienza del rifiuto, “YY” indica
l’attività specifica che ha originato il rifiuto e “ZZ” specificazioni
sulla sostanza o sull’attività.
Il
SISTRI è il nuovo sistema di tracciabilità di rifiuti che mira a
trasferire gli adempimenti dalla carta all’ambiente digitale ed
informatico. E’ operativo dal 1 ottobre 2010 ma non lo è ancora in
realtà. La normativa SISTRI prevede l’utilizzo di due dispositivi
elettronici. Il “dispositivo USB” consiste in una chiavetta che abilita
la firma elettronica e la “black box”, dispositivo elettronico il cui
fine è quello di monitorare il percorso effettuato dal trasportatore.
Il
nuovo sistema pone come obiettivi l’informatizzazione dei processi e
l’eliminazione di adempimenti documentali quali formulari, registro
carico e scarico e MUD, conoscere in tempo reale i dati relativi
all’intera filiera e garantire maggiore efficacia alle azioni di
contrasto dei fenomeni di illegalità.
Il
MUD, Modello Unico di Dichiarazione ambientale, è il documento tramite
il quale i comuni, consorzi e comunità montane comunicano annualmente
alle camere di commercio, industrie, artigianato e agricoltura le
quantità di rifiuti urbani e speciali raccolti, i soggetti che hanno
provveduto alla gestione dei rifiuti, i costi di gestione, i dati
relativi alla raccolta differenziata specificando le quantità raccolte
suddivise per materiale.
Il
registro di carico e scarico contiene le informazioni sulle
caratteristiche quantitative e qualitative dei rifiuti. Tali annotazioni
devono essere effettuate entro 10 giorni lavorativi dalla produzione o
dallo scarico del rifiuto. I registri devono essere tenuti presso
l’impianto di produzione, stoccaggio, recupero e smaltimento, presso la
sede delle imprese che effettuano raccolta e trasporto e presso la sede
degli intermediari.
Il
tutto ci rimanda alle parole di Italo Calvino:
“Cosicché io nel momento in cui svuoto la pattumiera piccola nella
grande e trasporto questa sollevandola per i due manici fuori dal nostro
ingresso di casa, (…)già mi investo di un ruolo sociale, mi costruisco
primo ingranaggio d’una catena di operazioni decisive per la convivenza
collettiva (…)”.
Valentina Gatta |