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Anno XIV num.4
Lug./Ago. 2015

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I RIFIUTI

di Valentina Gatta

 

L’art. 10 del D.Lgs. n. 205/2010 ha riformulato l’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 definendo il rifiuto come “qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi  o abbia l’obbligo di disfarsi”.

La gestione dei rifiuti è disciplinata principalmente a livello nazionale dal D.Lgs. n.152/2006 (parte IV) che riprende la normativa a livello comunitario. Il principale riferimento comunitario è rappresentato dalla Dir. n. 2008/98/CE.

Tale  direttiva è stata recepita dal decreto legislativo n.205/2010. L’obiettivo di tale decreto è stato:

ü rafforzare i principi di precauzione e prevenzione;

ü  favorire il riciclaggio e il recupero;

ü  garantire che tutte le operazioni di gestione di rifiuti siano effettuate nel rispetto di standard ambientali e secondo l’ordine della gerarchia dei rifiuti;

ü  armonizzare le norme sul SISTRI.

La politica europea dei rifiuti è basata sul concetto della “gerarchia dei rifiuti” indicando la prevenzione come la migliore opzione ambientale nella normativa e nella politica dei rifiuti. L’ordine di priorità è articolato in cinque stadi:

  • 1.    Prevenzione

  • 2.    Preparazione per il riutilizzo

  • 3.    Riciclaggio

  • 4.    Recupero di altro tipo

  • 5.    Smaltimento

L’obiettivo principale di qualsiasi politica in materia di rifiuti dovrebbe essere ridurre al minimo le conseguenze negative della loro produzione e gestione per la salute umana e per l’ambiente. Si dovrebbe quindi puntare a ridurre l’uso delle risorse nonché all’applicazione della gerarchia dei rifiuti.

L’art.178 del D.Lgs. n.152/2006 stabilisce che la gestione dei rifiuti venga effettuata secondo principi e criteri.

 

Principi:

  • Precauzione;

  • Prevenzione;

  • Sostenibilità;

  • Proporzionalità;

  • Responsabilizzazione e cooperazione dei soggetti coinvolti nel ciclo dei rifiuti;

  • Chi inquina paga.

Criteri:

  • Efficacia ed efficienza;

  • Economicità;

  • Trasparenza;

  • Fattibilità tecnica ed economica;

  • Rispetto delle norme in materia di partecipazione e accesso alle informazioni ambientali.

La gestione dei rifiuti comprende varie fasi:

·       Raccolta: prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione di centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento (art.183 D.Lgs. n.152/2006). Tale articolo inoltre definisce la “raccolta differenziata” come la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

·       Trasporto: movimentazione dal luogo di produzione a quello di destinazione;

·       Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere  ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’ interno dell’impianto o nell’economia in generale (art.183 D.Lgs. n.152/2006). Le operazioni di recupero sono indicate nell’allegato C della parte IV D.Lgs. n.152/2006 dal codice R1 al codice R13.

 

R1

Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

R2

Rigenerazione/recupero di solventi

R3

Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R4

Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici

R5

Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche

R6

Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7

Recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento

R8

Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R9

Rigenerazioni o altri reimpieghi degli oli

R10

Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia

R11

Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

R12

Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13

Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

 

·       Smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanza o di energia (art.183 D.Lgs. n.152/2006). L’allegato B della parte IV D.Lgs. n.152/2006 riporta un elenco delle operazioni di smaltimento dal codice D1 al codice D15;

 

D1

Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica)

D2

Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)

D3

Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)

D4

Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc)

D5

Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente)

D6

Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione

D7

Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D8

Trattamento biologico non specificato altrove nel presente Allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12

D9

Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente Allegato, che dia origine a composti o a miscugli  eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc)

D10

Incenerimento a terra

D11

Incenerimento in mare

D12

Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera)

D13

Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12

D14

Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13

D15

Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui [ i rifiuti ] sono prodotti

 

·       Controllo: attività di verifica poste in essere dagli organi competenti.

I rifiuti vengono classificati, secondo quanto previsto dall’art. 184 del D.Lgs. n.152/2006, in base all’origine in rifiuti urbani e speciali che a loro volta si distinguono in rifiuti pericolosi e non pericolosi secondo le caratteristiche di pericolosità.

Sono rifiuti urbani quelli provenienti da civili abitazioni, da spazzamento delle strade o pulizie di aree verdi.

Sono rifiuti speciali quelli provenienti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.

Inoltre possiamo individuare altre due tipi di rifiuti:

1.    “ assimilabili agli urbani”, rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, paragonabili ai rifiuti urbani per quantità e qualità;

2.     “speciali assimilabili agli urbani”, rifiuti speciali che per scelta del produttore o detentore vengono conferiti al gestore del servizio pubblico di raccolta tramite una convezione.

Il documento che deve accompagnare il rifiuto durante il trasporto è il “formulario di identificazione dei rifiuti” (FIR) che deve contenere i seguenti dati: nome e indirizzo del produttore e del detentore, origine tipologia e quantità del rifiuto, impianto di destinazione, data e percorso dell’istradamento, nome e indirizzo del destinatario.

Deve essere redatto in quattro esemplari: una copia deve rimanere presso il produttore o detentore e le altre tre controfirmate e datate sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie devono essere conservate per cinque anni.

Ogni rifiuto deve essere identificato dal produttore tramite il codice CER, Codice Elenco comunitario dei Rifiuti, (allegato D parte IV 152/2006). Ogni rifiuto viene indicato da tre coppie di numeri “XXYYZZ” dove “XX” indica il settore di attività di provenienza del rifiuto, “YY” indica l’attività specifica che ha originato il rifiuto e “ZZ” specificazioni sulla sostanza o sull’attività.

 

Il SISTRI è il nuovo sistema di tracciabilità di rifiuti che mira a trasferire gli adempimenti dalla carta all’ambiente digitale ed informatico. E’ operativo dal 1 ottobre 2010 ma non lo è ancora in realtà. La normativa SISTRI prevede l’utilizzo di due dispositivi elettronici. Il “dispositivo USB” consiste in una chiavetta che abilita la firma elettronica e la “black box”, dispositivo elettronico il cui fine è quello di monitorare il percorso effettuato dal trasportatore.

Il nuovo sistema pone come obiettivi l’informatizzazione dei processi e l’eliminazione di adempimenti documentali quali formulari, registro carico e scarico e MUD, conoscere in tempo reale i dati relativi all’intera filiera e garantire maggiore efficacia alle azioni di contrasto dei fenomeni di illegalità.

Il MUD, Modello Unico di Dichiarazione ambientale, è il documento tramite il quale i comuni, consorzi e comunità montane comunicano annualmente alle camere di commercio, industrie, artigianato e agricoltura le quantità di rifiuti urbani e speciali raccolti, i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, i costi di gestione, i dati relativi alla raccolta differenziata specificando le quantità raccolte suddivise per materiale.

Il registro di carico e scarico contiene le informazioni sulle caratteristiche quantitative e qualitative dei rifiuti. Tali annotazioni devono essere effettuate entro 10 giorni lavorativi dalla produzione o dallo scarico del rifiuto. I registri devono essere tenuti presso l’impianto di produzione, stoccaggio, recupero e smaltimento, presso la sede delle imprese che effettuano raccolta e trasporto e  presso la sede degli intermediari.

Il tutto ci rimanda alle parole di Italo Calvino:

“Cosicché io nel momento in cui svuoto la pattumiera piccola nella grande e trasporto questa sollevandola per i due manici fuori dal nostro ingresso di casa, (…)già mi investo di un ruolo sociale, mi costruisco primo ingranaggio d’una catena di operazioni decisive per la convivenza collettiva (…)”.

 

Valentina Gatta

 


 

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