Navigando su questo sito web si accettano i cookie utilizzati per fornire i Nostri servizi. Per maggiori informazioni leggere l'informativa sui cookie

SPAZIO MOTORI HOME PAGE- Testata giornalistica telematica autorizzata dal Tribunale di Napoli con n.5141-Dir. Resp. Dott.Massimiliano Giovine Il primo periodico telematico di informazioni ed inserzioni auto,moto,nautica,trasporti,viabilità,ambiente,sicurezza stradale,ecc.Testata Giornalistica autorizzata dal Tribunale di Napoli-registraz.n.5141-Provv.del 27/6/2000-Direttore Responsabile Dott.Massimiliano Giovine - © Tutti i diritti riservati

|HOME|

|Presentazione|

|Note/GeRENZA| Cookie |

|Lettere|

|Spazio Motori "Ambiente"|

|Inserzioni gratis|

|Links auto|

|Links moto|

|Links utili|

|Assicuraz. web|

Anno XIV num.4
Lug./Ago. 2015

|C E R C A|

Moto storiche con meno di 30 anni: ritorna la tassa di possessoMOTORINO: in 2 anche a 16 anni
Moto storiche con meno di 30 anni: ritorna la tassa di possessoAuto, quanto mi COSTI
Moto storiche con meno di 30 anni: ritorna la tassa di possessoL'auto ITALIANA riparte dal lusso
Moto storiche con meno di 30 anni: ritorna la tassa di possessoAuto e TECNOLOGIA oggi
Moto storiche con meno di 30 anni: ritorna la tassa di possessoBMW serie 2 Gran Tourer 7 posti

GLI INTERNI DELLA BMW SERIE 2 GRAN TOURER

Moto storiche con meno di 30 anni: ritorna la tassa di possessoMoto D'EPOCA: ritorna la tassa?

TOYOTA MIRAI AD IDROGENO"MIRAI": idrogeno anche per casa

LA TOYOTA "MIRAI" AD IDROGENO

CARPOOLING IN TEMPO REALE EICMA moto: 73°edizione

CARPOOLING IN TEMPO REALEPRA o Motorizzazione?

CARPOOLING IN TEMPO REALERicerca sui SINISTRI in Italia

CARPOOLING IN TEMPO REALECARPOOLING istantaneoCAR POOLING: condividere l'auto

L'automobile elettrica in Italia: possibile?Auto ELETTRICA: utopia?

SEGNALAZIONI LE SEGNALAZIONI DEI LETTORI. Scrivi anche Tu!

KTM super Duke "R"

Pillole/News
Rubrica "Spazio AMBIENTE"
ARCHIVIO articoli
Scrivi a:redazione1@spaziomotori.it

 

Scrivici

Torna alla Home page

 | Gerenza |

 

Sanzioni alle aziende edili per la violazione delle norme sul trasporto dei rifiuti speciali

di Andrea Maria Moro

 

Importanti novità sono state recentemente introdotte con l’attuazione della direttiva comunitaria 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente con il provvedimento emanato dal Consiglio dei Ministri il 7 luglio 2011 in cui vengono apportate importanti modifiche al Decreto Legislativo 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni. Nel nostro ordinamento giuridico, che solo da qualche anno aveva recepito il principio secondo cui “societas delinquere potest”, sono state doverosamente inserite forme di responsabilità punitiva delle aziende in materia di illeciti ambientali.

Con l’introduzione dell’art. 25-bis (Reati Ambientali) al D.lgs. 231/2001, viene in pratica estesa una forma di responsabilità  a carico delle aziende per illeciti al codice dell’ambiente messi in essere dai propri amministratori e dipendenti.

Sanzioni che in relazione alla commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 152/2006, riguardano anche il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nato nel 2009 per iniziativa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per gestire, attraverso un sistema informatizzato, la movimentazione dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania con l’obbiettivo di “semplificare le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese e gestire in modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell’illegalità”. Che direttamente coinvolgono la produzione di rifiuti dell’attività di costruzione e di demolizione delle aziende edili, che movimentano e smaltiscono un volume, non trascurabile, che rappresenta circa il 22% della quantità complessiva di rifiuti.

In particolare, per la violazione del nuovo articolo 260-bis, comma 6, 7 e 8, del Decreto Legislativo 152/2006 viene applicata agli enti la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (ogni quota può andare da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro):

 

·        a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche  chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;

·        al trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti in caso di  trasporto di rifiuti pericolosi e anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;

·        al trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata.

 

Sanzioni all’ente che vengono maggiorate da 200 a 300 quote nel caso di rifiuti pericolosi.

Le aziende, per quanto disposto dal legislatore, sono pecuniariamente responsabili per i reati commessi nel loro interesse e a loro vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Ovviamente, l’azienda non risponde se le persone precedentemente indicate, hanno agito nell’interesse esclusivo o di terzi.

L’azienda, inoltre,  non risponde per il reato, commesso da tali soggetti, se prova che l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello che si è verificato. L’intento del legislatore, a tutti gli effetti, con l’emanazione delle disposizioni del Decreto legislativo 231/2001 è di incentivare un sistema organizzato aziendale di prevenzione del reato. Regole di comportamento, che devono essere contenute in un modello organizzativo aziendale, al fine di prevenire eventuali comportamenti illeciti o quantomeno irresponsabili, da parte di chi opera per conto dell’azienda.

Al quale deve essere aggiunto un organismo di controllo, dotato di autonomi poteri di iniziativa, che ha il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne l’aggiornamento. In ogni caso, segnaliamo che la sanzione pecuniaria prevista è ridotta da un terzo alla metà  se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ed è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Non dimentichiamo inoltre che possono essere applicate anche sanzioni interdittive, della durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, in relazione a reati per i quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

I dispositivi per persuadere le aziende ad operare nella legalità ed eventualmente per rimediare ad errori o (speriamo sempre più ridotti) a fatti delittuosi, nel settore edile e dell’ingegneria civile, in uno degli ambienti produttivi a più ad alto rischio di inquinamento ambientale, a questo punto non mancano. Resta, comunque, la necessità di mantenere un elevato indice di controllo da parte dell’autorità di polizia giudiziaria sull’applicazione delle norme in materia.

 

Andrea Maria Moro

 


 

Home pageCopyright 2000/2015 © - Tutti i diritti riservati - All rights reserved - Testata giornalistica autorizzata dal Tribunale di Napoli-registr. n. 5141-Provv.del 27-06-2000.

Editore: associazione culturale no-profit "Confgiovani"- Iscr. ROC n.19181. Direttore Resp. Dott.Massimiliano Giovine - giornalista (Tes. Prof. n.120448, già n.84715).

Direzione, Redazione: via D. De Dominicis, 20 c/o Giovine-cap. 80128 Napoli. E' vietata la riproduzione o trasmissione anche parziale, in qualsiasi forma, di testi, immagini, loghi ed ogni altra parte contenuta in questo sito web senza autorizzazione.

La Redazione non è responsabile di eventuali errori imputabili a terzi, nè del contenuto delle inserzioni riservandosene, pertanto, la pubblicazione.

Nomi e numeri sono citati a puro titolo informativo, per offrire un servizio al lettore. Proprietà artistica e letteraria riservata ©. Vedi gerenza e note legali/tecniche.

|Anno XIV num.4 - Lug./Ago. 2015| - Per informazioni e-mail: redazione1@spaziomotori.it

Sito web ottimizzato per "Firefox", Internet "Explorer 5.0" o superiore - Risoluzione schermo consigliata: 1024 x 768 pixel - >>Privacy/Cookie<<