SICUREZZA
ALIMENTARE
di Giusi Macaluso
Nel corso degli anni recenti, il controllo
degli alimenti, finalizzato a garantire la salute dei cittadini, ha
assunto una crescente importanza correlata direttamente all'aumentare
della sensibilità verso i rischi connessi con il consumo di derrate di
origine animale.
La comunicazione attraverso i media, di
episodi di tossinfezioni a carattere epidemico, di malattie
neurodegenerative correlate con la BSE, di forme tumorali riconducibili
a presenza di prodotti nocivi o a residui di sostanze di origine
industriale, quali ad esempio le diossine, ha determinato allarme
sociale diffuso in molti Paesi.
A partire dal Libro Bianco sulla sicurezza
alimentare, pubblicato nel 2000, la normativa comunitaria sulla
sicurezza alimentare è andata incontro, negli anni più recenti, ad
importanti evoluzioni.
Sono in corso di revisione molte delle
normative esistenti, ed è stata istituita l'Agenzia Europea sulla
Sicurezza Alimentare (EFSA). Lo scopo principale di queste normative
è quello di accrescere la fiducia dei consumatori negli organi preposti
ufficialmente alla tutela della salute pubblica.
Per uniformarsi in modo più efficace alla
normativa europea, l'Italia ha istituito il Comitato Nazionale per la
Sicurezza Alimentare, onde assicurare un efficace sistema nazionale
di coordinamento delle attività per la valutazione del rischio nel campo
della Sicurezza Alimentare e rappresentare l'interlocutore nazionale
dell'EFSA.
UN PO’ DI STORIA…..:
Tutta la normativa era inizialmente
racchiusa nell’articolo 114 del Testo Unico delle leggi sanitarie
del 1901 che puniva: “chiunque vendesse, ritenesse per vendere e
somministrasse come compenso ai propri dipendenti alimenti o bevande che
fossero riconosciuti guasti, infetti, adulterati o in altro modo
insalubri o nocivi”.
Successivamente il testo unico delle leggi
sanitarie ampia i settori del controllo orientandosi principalmente nel
senso della vigilanza e repressione.
Orientamento mantenuto fino al 1962 anno in cui viene emanata la legge
n. 238 “Disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande” la prima legge che ridefinisce,
secondo i criteri attuali, le norme del settore.
Nel tempo l’evoluzione legislativa è andata
gradatamente spostandosi verso la Prevenzione (D.P.R. 26 marzo 1980,
n. 327: Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962 n.
283 e successive modificazioni in materia di disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande)
fino ad arrivare al D.L.vo 26 maggio 1997, n. 155:
Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene dei
prodotti alimentari.
L'Unione Europea ha fatto della sicurezza
alimentare una delle grandi priorità dell'agenda politica. Il dibattito
pubblico avviato dal Libro verde sui principi generali della sicurezza
alimentare è sfociato, nel gennaio 2000, nella pubblicazione del Libro
bianco che segna un'importante tappa nell'adozione di una nuova
legislazione in campo alimentare.
A partire dal 1980 la CEE ha emanato varie
Direttive :
•
verticali (che riguardano
particolari gruppi di alimenti)
•
orizzontali (norme generali
che interessano tutte le produzioni alimentari)
volte ad impostare il settore dei controlli
non più sull’analisi del prodotto finito ma piuttosto sul controllo
dell’igienicità del processo produttivo, al fine di prevenire le
contaminazioni o mantenerle quanto meno entro limiti accettabili.
Nel Libro Verde sui “Principi generali
della legislazione alimentare nell’Unione Europea” (30 aprile 1997)
la Commissione ha sostenuto la necessità di estendere le tutele vigenti
per il solo settore delle produzioni secondarie a tutti gli anelli della
filiera alimentare.
II Libro Bianco sulla sicurezza
alimentare (12 gennaio 2000), sulle cui basi è stato sviluppato
il Regolamento CE 178/2002, costituisce un elemento essenziale di questa
strategia. Con esso la Commissione propone un insieme di misure che
consentono di organizzare la sicurezza alimentare in modo più coordinato
e integrato.
Le misure introdotte dal Libro Bianco per la
Sicurezza Alimentare comprendono:
-un quadro giuridico comunitario che
copra tutti gli aspetti connessi con i prodotti alimentari, "dalla
fattoria alla tavola";
-l’attuazione del principio della piena
responsabilizzazione di tutti gli operatori della filiera di
alimenti e mangimi, ciascuno per la propria fase;
-l’istituzione di un dialogo continuativo
tra le Istituzioni, i consumatori e le altre parti coinvolte;
-l’armonizzazione dei sistemi di
controllo, a livello nazionale;
-la definizione del ruolo degli Stati
membri, i quali sono responsabili di sorveglianza e controllo e
vengono a loro volta sottoposti ad audit ed ispezioni da parte
della Commissione;
-la creazione di un'Autorità alimentare
europea autonoma, incaricata di valutare i rischi inerenti la
sicurezza alimentare, mediante pareri scientifici indipendenti, gestire
sistemi di allarme rapido e comunicare i rischi.
LA NUOVA FILOSOFIA DELLA SICUREZZA
ALIMENTARE
Si tenta di perseguire l’obiettivo di
sicurezza alimentare seguendo i seguenti principi:
- analisi del rischio, ossia
ipotizzare il peggior caso possibile ed includere tutte le situazioni
potenzialmente pericolose che si possono presentare lungo l’intero
processo produttivo;
- laddove la valutazione del rischio
dimostri un rischio inaccettabile, intervenire è obbligatorio;
- è necessario validare l’efficacia del
sistema implementato per verificare l’effettivo raggiungimento del
livello di rischio accettabile fissato
IL CONTROLLO PER LA SICUREZZA E LA
QUALITÀ DEGLI ALIMENTI: I SISTEMI PREVENTIVI
I sistemi preventivi si basano sul
principio di programmazione e gestione accurata di ogni aspetto
produttivo, secondo il principio del feed-back (retroazione).
Le attività fondamentali di un sistema di
controllo a retroazione sono:
1. programmare definendo gli obiettivi che
si vogliono raggiungere, le modalità, le tecniche e le procedure per
conseguirli (plan).
2. operare secondo le modalità e le
procedure previste (do).
3. verificare la conformità delle modalità
alle procedure e dei risultati agli obiettivi (check).
4. intervenire nel caso si constatino delle
non conformità, per riportare il sistema sotto controllo (act).
L’implementazione dei sistemi preventivi
richiede:
- lo scrupoloso rispetto di tutto quello che
è stato definito “codice di buona pratica di produzione e
distribuzione” abbreviato in GMPD
- un’attenta valutazione di ogni singolo
momento, dall’approviggionamento delle materie prime, al consumo degli
alimenti, secondo lo schema prospettivo
Caratteristiche dei sistemi preventivi:
-Sistemi di prevenzione che
consentono di evitare che danni dovuti a carenze igieniche si
verifichino per la prima volta;
-Sistemi di allerta che non
permettono l’uscita dall’azienda di prodotti non conformi alla
programmazione;
-Sistemi di apprendimento che
permettono di evitare che i danni verificatesi una prima volta,
nonostante la programmazione, continuino a prodursi grazie alla
possibilità di imparare dagli errori;
-Sistemi flessibili, applicabili a
qualsiasi tipo di industria indipendentemente dalla dimensione e dalla
complessità della struttura.
Finalità dei sistemi preventivi:
- Limitare la contaminazione
attraverso l’idonea selezione di idonee materie prime;
- Arrestare la moltiplicazione
microbica durante la lavorazione, la conservazione e la
distribuzione attraverso l’appropriato controllo dei fattori intrinseci
ed estrinseci che condizionano la crescita dei microrganismi;
-
Eliminare organismi indesiderati attraverso l’attuazione
di procedure di risanamento nel caso le due precedenti linee di difesa
abbiano fallito nel garantire la sicurezza del prodotto.
IL SISTEMA “HACCP”
La garanzia di sicurezza degli alimenti non
può essere affidata esclusivamente al controllo analitico dei prodotti
finiti, ma è ottenibile solo mediante misure ed interventi da applicare
nel corso del processo produttivo, della conservazione e della
distribuzione.
Un processo ben studiato e mantenuto sotto
controllo durante la fase produttiva offre maggiori garanzie di
sicurezza di un controllo basato sul prodotto finito.
HACCP è
l’acronimo di Hazard Analysis Critical Control Point, traducibile
letteralmente in italiano con l’espressione
Analisi Dei Rischi E Dei Punti Critici Di Controllo, ossia
sistema di gestione di un processo produttivo, teso a garantire la
qualità igienico sanitaria dei prodotti alimentari, evitando
l’esplosione dei pericoli attraverso il controllo di rischi.
Sviluppato negli anni 60, inizialmente come
metodo per garantire la sicurezza microbiologica degli alimenti
destinati alle missioni NASA, dal 1985 la sua adozione si è diffusa
rapidamente in molte industrie alimentari.
Oggi in molti Paesi l’implementazione di un
piano HACCP è un obbligo legale per tutte le aziende che trattano
prodotti alimentari.
La direttiva europea 93/43, recepita in
Italia con il D.Lgs. 155 del 26 maggio 1997, pone l’obbligo per
tutte le aziende di individuare ogni fase potenzialmente critica per la
sicurezza degli alimenti, con la prescrizione che siano individuate,
applicate, aggiornate le procedure basate sui principi del sistema HACCP
COSA È CAMBIATO? La legislazione sanitaria
con la 155/97 ha mutato l’approccio sull’argomento IGIENE degli
ALIMENTI, passando dalla politica sanzionatoria (chi non è in regola
paga) ad un approccio più collaborativo (l’autocontrollo) che si basa
sul sistema HACCP.
Novità importanti:
-
La responsabilizzazione del
produttore per quanto riguarda le garanzie igienico-sanitarie
degli alimenti da lui prodotti e quindi l’istituzione
dell’autocontrollo;
-
La finalità di prevenire gli effetti
negativi sul consumatore e non la eliminazione totale dei
pericoli stessi;
-
La definizione di prodotto sicuro,
ossia qualsiasi prodotto che in condizioni d’uso, compresa la
durata, non presenti alcun rischio o presenti unicamente rischi
minimi considerati accettabili, nell’osservanza di un livello
elevato di tutela della salute e della sicurezza della persona.
Tra gli articoli della 155/97……
Art.1-(Campo di applicazione)
1. Il presente decreto stabilisce, fatte salve le disposizioni previste
da norme specifiche, le norme generali di igiene dei prodotti alimentari
e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme.
Art.3-(Autocontrollo)
1. Il responsabile dell'industria deve garantire
che la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il
confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la
manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione,
dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico.
2. Il responsabile della industria alimentare deve individuare
nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la
sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano
individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di
sicurezza avvalendosi dei seguenti principi su cui è basato il sistema
di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard
Analysis and Critical Control Points).
ANALISI DEL RISCHIO
L’analisi del rischio consiste nell’esame
sistematico di un prodotto alimentare, delle sue materie prime e dei
suoi ingredienti per determinare i rischi di natura biologica,
chimica e fisica e definire le necessarie misure preventive; essa
comprende:
-
la valutazione del rischio:
individua, attraverso complesse procedure, la probabilità di effetti
indesiderati sulla salute umana, associati all’esposizione a
potenziali pericoli;
-
la gestione del rischio: è
rivolta:
•
a definire la linea di
condotta più opportuna, considerando la possibilità di eliminazione o
riduzione del rischio stesso
•
a selezionare e rendere
effettive opportune procedure di controllo, atte a verificare
l’applicazione delle scelte effettuate
-
la comunicazione del rischio:
consiste nel promuovere lo scambio di informazioni tra:
•
i soggetti che hanno
effettuato la valutazione del rischio
•
quelli che ne hanno definito
la gestione
•
gli altri soggetti coinvolti
in tali scelte (consumatori, associazioni di produttori)
Glossario dell’HACCP
-
PERICOLO: fonte
potenziale di contaminazione di natura biologica, fisica o chimica
tale da ledere la salute
-
ANALISI DEI PERICOLI:
procedura che ha lo scopo di individuare i potenziali pericoli
significativi, dove la significatività è data dalla combinazione di
due fattori: la probabilità che il pericolo si verifichi (rischio) e
la gravità del danno.
-
RISCHIO:
probabilità che un pericolo si realizzi.
-
CCP (PUNTO CRITICO DI CONTROLLO):
procedura in corrispondenza della quale sia possibile approntare un
controllo al fine di eliminare, prevenire o ridurre ad un livello
accettabile un pericolo per l’integrità del prodotto in esame.
-
LIMITE CRITICO:
valore prestabilito specifico per filiera produttiva superato il
quale si deve intervenire con azioni correttive.
-
MONITORARE: condurre
una sequenza pianificata di osservazioni o misure di un parametro di
controllo per valutare se un CCP è sotto controllo.
-
VERIFICA: utilizzo di
procedure e prove per determinare se il piano HACCP necessita di
modifiche e riadeguamenti nel rispetto del metodo HACCP.
I SETTE PRINCIPI DELL’HACCP
-
Condurre un’analisi dei pericoli.
Stilare un elenco delle fasi del processo in cui possono essere
presenti pericoli significativi e descrivere le misure preventive;
-
Identificare i CCP;
-
Stabilire i limiti critici
associati con ogni CCP identificato;
-
Stabilire le modalità di monitoraggio
dei CCP. Stabilire le procedure di uso dei risultati del
monitoraggio per aggiustare il processo e mantenere il controllo;
-
Stabilire le azioni correttive da
intraprendere quando il monitoraggio indica che c’è una deviazione
dal limite critico stabilito;
-
Stabilire procedure efficaci di
archiviazione dei dati e della documentazione relativi al
sistema HACCP;
-
Stabilire procedure per la verifica
che il sistema HACCP stia funzionando correttamente.
(National Advisory
Committee on MIcrobial Criteria, 1992)
Punto 1. Analisi dei pericoli
La prima fase dell’applicazione del sistema
HACCP comprende l’identificazione dei pericoli derivanti dal processo
produttivo (o da fasi precedenti e successive) e la valutazione del
rischio derivante dalla combinazione della grandezza intrinseca dei
pericoli e della probabilità di accadimento di situazioni indesiderate
Punto 2. Identificare i CCP
Identifica il/i punto/i del processo in cui
è possibile intervenire con procedure di monitoraggio, verifica ed
eventuali azioni correttive.
Punto 3. Stabilire i limiti critici
Bisogna stabilire i criteri che “segnano il
confine” tra prodotto accettabile ed inaccettabile, alimento sicuro ed
insicuro. I parametri di processo che permettono di distinguere il
conforme dal non conforme sono indicati come limiti critici.
Se un limite critico risulta fuori controllo durante il processo, il
CCP sarà a sua volta fuori controllo e un potenziale pericolo potrà
manifestarsi o esplodere.
Ciò consentirà di adottare tecniche di
monitoraggio rapide in grado di fornire risposte in tempi utili a
intraprendere tempestive misure correttive nel caso di perdita di
controllo del processo
Punto 4. Stabilire modalità di
monitoraggio
Monitorare significa sorvegliare sul campo
il corretto andamento di un passaggio produttivo:
•
Controllo che le procedure di
lavorazione adottate ai CCP siano sotto controllo
•
Misurazioni e valutazioni
programmate dell’efficacia di un processo nel mantenere il controllo dei
CCP e dei rispettivi limiti critici
•
Sequenza pianificata di
osservazioni e misure dei limiti critici atte a produrre un’accurata
documentazione e garantire la sicurezza del prodotto processato
I principali metodi per il monitoraggio a
nostra disposizione sono:
- osservazione visiva
- valutazione sensoriale (odore, colore,
sapore, consistenza)
- misurazione di parametri fisici
(temperatura misurata sempre in relazione al tempo)
- esami microbiologici
Il piano HACCP prevede la registrazione
delle procedure e dei provvedimenti presi su apposite schede.
Punto 5. Stabilire azioni correttive
Conseguenti al monitoraggio sono le azioni
correttive, ossia le procedure che devono essere intraprese:
•
per mantenere il processo
sotto controllo quando si osserva una tendenza alla deviazione dei
criteri stabiliti
•
per gestire il processo una
volta che si sia verificata una deviazione dai criteri stabiliti. In
questo caso si parla più correttamente di gestione delle non conformità.
Le modalità di gestione dei prodotti non
conformi e le azioni correttive da intraprendere sono stabilite in
funzione del rischio valutato.
Si potrà procedere a:
•
Segregare i prodotti sospetti
in attesa di opportune valutazioni
•
Verificare, mediante
opportuno campionamento ed esame microbiologico, se il grado di
sicurezza dei prodotti sospetti è sufficiente per consentirne la
commercializzazione
•
Riprocessare i prodotti
sospetti
•
Eliminare i prodotti non
conformi
Punto 6. Documentazione
Il sistema HACCP deve essere documentato.
Ogni azienda deve avere il suo piano di autocontrollo, che deve
contenere e raccogliere la documentazione:
-
Prescrittiva (regole del sistema)
-
Consuntiva (registrazione dei dati
operativi e dei risultati dell’autocontrollo)
È indispensabile che la documentazione
contenga due tipi di informazioni:
-
Il piano HACCP, ossia lo schema redatto
in base ai principi dello stesso sistema, che riporta tutti i
criteri riguardanti l’organizzazione, l’implementazione del sistema
di sorveglianza creato e delinea le procedure applicate per
garantire il controllo del processo
-
Le registrazioni delle misurazioni
effettuate ai CCP. I CCP devono essere monitorati, documentati e
periodicamente verificati a conferma che il sistema sta lavorando
bene. Tutte le osservazioni, e le misure fisiche o chimiche
effettuate ai CCP, i rapporti delle decisioni e delle azioni
correttive intraprese devono essere registrate e opportunamente
archiviate
La documentazione predisposta deve essere
conservata nel sito di produzione e mantenuta sempre a disposizione
dell’Autorità preposta al controllo, che ha il diritto in qualsiasi
momento a tutte le informazioni inerenti la sicurezza del prodotto
Predisporre un sistema di sorveglianza
interna non significa autocertificarsi.
L’attività di vigilanza, seppure con i cambiamenti e le
innovazioni indotte dalla nuova filosofia della sicurezza alimentare,
permane e costituisce un momento essenziale di confronto per la crescita
professionale e il miglioramento qualitativo dell’industria alimentare
Punto 7. Verifica
Il sistema HACCP prevede l’effettuazione di
periodiche verifiche per accertare l’efficace funzionamento del piano di
sorveglianza applicato.
Scopo della fase di verifica è:
-
convalidare, in modo oggettivo e
riconosciuto, l’effetto delle misure di controllo sul processo
-
confermare che il piano sviluppato sia
implementato come previsto e permetta di raggiungere l’obiettivo
finale del sistema, ossia la sicurezza igienico- sanitaria dei
prodotti lavorati
Le procedure di verifica devono comprendere:
-
Revisioni periodiche dell’intero piano
HACCP, definite sulla base della complessità e delle caratteristiche
del processo e del prodotto lavorato, della gravità del rischio
stimato, dei cambiamenti apportati
-
Riesame delle registrazioni effettuate
per accertare che il monitoraggio sia regolarmente condotto secondo
le frequenze indicate nel piano, che i limiti critici fissati siano
rispettati per individuare eventuali non conformità sistematiche
onde poter intraprendere azioni correttive risolutive
-
Ispezioni di tutte le attività critiche
per la sicurezza igienico sanitaria degli alimenti.
A validazione finale di tutto il sistema
implementato possono essere previste analisi microbiologiche per
valutare:
-
Lo stato di pulizia di superfici,
impianti e attrezzature
-
La qualità microbiologica delle materie
prime, del prodotto in fase di lavorazione e finito
Risultati conformi, specie a livello di
prodotto finito, attestano la corretta esecuzione di tutte le procedure
previste a monte in quanto sono indice sia della buona qualità delle
materie utilizzate, sia di una corretta e scrupolosa esecuzione delle
attività connesse alla produzione degli alimenti.
“PACCHETTO IGIENE”
Reg. 852/2004 sull’igiene dei
prodotti alimentari
Reg. 853/2004 che stabilisce norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
Reg. 854/2004 che stabilisce norme
specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di
origine animale destinati al consumo umano
Reg. 882/2004 relativo ai controlli
ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia
di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere
degli animali
Direttiva 2004/41/CE che abroga
alcune direttive recanti norme sull’igiene dei prodotti alimentari e le
disposizioni sanitarie per la produzione e commercializzazione di
determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano
Regolamento (CE) n. 178, del 28 gennaio
2002 (G.U.C.E., serie L, n. 31, 1.2.2002 ):
Principi e requisiti generali della legislazione alimentare,
Autorità Europea per la Sicurezza
Alimentare,
Procedure nel campo della
sicurezza alimentare
Adottato nel febbraio 2002, il regolamento
fondatore della nuova legislazione alimentare definisce cinque principi
generali fondamentali:
-
l'affermazione del carattere integrato
della filiera alimentare;
-
l'analisi del rischio quale fondamento
essenziale di tale politica;
-
l'impegno della responsabilità degli
operatori del settore;
-
la definizione della tracciabilità dei
prodotti in tutte le fasi della filiera alimentari;
-
il diritto dei cittadini a
un'informazione chiara e precisa.
Il regolamento (CE) n. 178/2002 ha dato
attuazione alle misure contenute nel Libro Bianco per la Sicurezza
alimentare:
Ø
fissa i principi comuni
alle singole legislazioni alimentari nazionali per perseguire un
livello elevato di tutela della salute nell’elaborazione della
legislazione alimentare, eliminare impostazioni divergenti ed assicurare
una base normativa orizzontale (principi validi immediatamente, come
canoni interpretativi, e dal 2007 come regole da rispettare)
Ø
provvede ad istituire un’Autorità
Europea per la Sicurezza Alimentare quale punto di riferimento
scientifico indipendente, posto al vertice di una serie di organismi
similari;
Ø
prevede la costituzione di un
sistema ufficiale di controllo in ogni Stato
Ø
fissa procedure nel campo
della sicurezza
L’Autorità Europea per la Sicurezza
Alimentare (AESA) ha il compito di:
-
fornire pareri scientifici indipendenti
su questioni attinenti alla sicurezza alimentare
-
raccogliere e analizzare informazioni
sui rischi potenziali o emergenti
-
instaurare un dialogo permanente con il
pubblico
Il regolamento (CE) n. 178/2002: elementi
della rivoluzione
·
Si considera l’intera catena
della produzione alimentare (filiera)
·
Visione allargata del rischio
(analisi, valutazione, gestione, comunicazione) per affrontare i
pericoli per il consumatore
·
Si introducono nuovi
principi/strumenti (precauzione, rintracciabilità, trasparenza e
informazione ai cittadini)
·
I mangimi sono parte della
filiera alimentare
FILIERA ALIMENTARE
Per filiera alimentare si intende
tutto il percorso che determina la produzione di un prodotto alimentare.
E’ un processo che vede coinvolti tutti gli
attori del sistema: agricoltori, produttori di mangimi e sementi,
allevatori, industria di trasformazione, trasportatori e distributori,
commercianti all’ingrosso ed al dettaglio, fino al consumatore.
TRACCIABILITA’ E RINTRACCIABILITA’
v
La tracciabilità di un
prodotto indica il percorso da monte a valle , cioè la possibilità di
seguire il processo produttivo dalle materie prime fino al prodotto
finito.
Per esempio, per la carne, dai mangimi
alla bistecca.
v
La rintracciabilità, al
contrario, consente di ripercorrere il processo a ritroso da valle a
monte, cioè dalla bistecca all’allevamento
A partire dal 1° gennaio 2005 sono entrate
in vigore le disposizioni di cui all'articolo 18 del regolamento CE n.
178/02, riguardante la sicurezza degli alimenti
Con l'entrata in vigore del regolamento
comunitario diviene obbligatoria la "rintracciabilità degli alimenti",
ovvero l'indicazione della provenienza dei prodotti alimentari
Esso prevede la tracciabilità e
rintracciabilità della catena alimentare in ogni fase che va dalla
produzione, alla trasformazione ed alla commercializzazione del prodotto
avviato alla catena distributiva
Gli operatori dovranno essere in grado di
dichiarare l'origine di alimenti, mangimi e animali destinati alla
produzione alimentare e disporre di sistemi e procedure che consentano
agli organismi di controllo di accedere alle relative informazioni
Reg. CE 852/2004 “Igiene dei prodotti
alimentari”
Norma base che ridefinisce la disciplina
igienico-sanitaria delle produzioni alimentari in senso orizzontale
Abroga la direttiva 93/43 CEE (recepita in
Italia con D.Lgs 155/97)
Detta criteri armonizzati per la sicurezza
dei processi produttivi alimentari
Estende la propria efficacia anche alle
produzioni primarie
Stabilisce norme generali in materia di
igiene dei prodotti alimentari, destinate agli operatori del settore
alimentare ispirandosi ai seguenti principi:
-
La responsabilità sulla sicurezza degli
alimenti incombe sull’operatore alimentare
-
La sicurezza va garantita lungo tutta la
catena alimentare
-
Mantenimento della catena del freddo
-
Applicazione generalizzata delle
procedure HACCP e GMP
-
I manuali di corretta prassi
costituiscono uno strumento prezioso per aiutare gli operatori del
settore alimentare nell'osservanza delle norme d'igiene a tutti i
livelli della catena alimentare e nell'applicazione dei principi del
sistema HACCP
-
È necessario determinare criteri
microbiologici e requisiti in materia di controllo delle temperature
sulla base di una valutazione scientifica dei rischi
-
È necessario garantire che gli alimenti
importati rispondano almeno agli stessi standard igienici stabiliti
per quelli prodotti nella Comunità, o a norme equivalenti.
Ambito di applicazione: Si applica a
tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della
distribuzione degli alimenti nonché alle esportazioni, fermo restando
requisiti più specifici
Ambito di esclusione:
Produzione primaria per uso domestico
Preparazione di alimenti per uso domestico
privato
Fornitura di piccoli quantitativi di
prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti
locali che forniscono il consumatore finale
Centri di raccolta per produzione di
collagene e gelatine
NUOVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL
PACCHETTO IGIENE 2004 (GUUE DEL 22.12.2005)
o
Reg n. 2073/2005 sui
criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari
Norma fondamentale e da molto tempo
attesa, quale necessario completamento del quadro portato dal "pacchetto
igiene 2004“. Armonizza i criteri relativi alle soglie di tollerabilità
dei contaminanti microbiologici negli alimenti, fino ad ora disciplinati
a livello nazionale, determinando l'eliminazione delle competenze
nazionali in materia
o
Reg n.2074/2005
o
Reg n.2075/2005
o
Reg n. 2076/2005
“ CONTROLLO
DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE” E ISTITUTI
ZOOPROFILATTICI
La ricerca sulle diverse problematiche della
sicurezza alimentare e l'esecuzione delle analisi per i controlli di
laboratorio sulle caratteristiche igienico-sanitarie degli alimenti di
origine animale destinati all'uomo e dei mangimi destinati agli animali,
competono, secondo le normative vigenti, gli Istituti Zooprofilattici.
Il ruolo dell'Istituto Zooprofilattico quale
strumento tecnico del Ministero della Salute nel settore delle sicurezza
alimentare risulta di primaria importanza in quanto deputato a
sostenere, attraverso studi ed attività di controllo sanitari, la
politica generale e le strategie particolari.
Nell’ambito dell’igiene degli alimenti
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia (I.Z.S. Si.) in
particolare costituisce un importante punto di riferimento e di supporto
tecnico scientifico per le strutture pubbliche e private che si occupano
di controllo degli alimenti.
In particolare il controllo degli alimenti
di origine animale è finalizzato all'accertamento della qualità
igienico-sanitaria dei prodotti alimentari. Essa rappresenta il
requisito fondamentale perché un alimento possa essere utilizzato
dall’uomo per il suo sostentamento senza incorrere in rischi di
malattie.
L'attività di Laboratorio si esplica a
seguito di piani di controllo che scaturiscono dall’applicazione di
Regolamento di Polizia Veterinaria, Leggi sanitarie, Ordinanze
Ministeriali emanate dai competenti Ministeri, Circolari degli
Assessorati Regionali alla Sanità e all'Agricoltura e Foreste ed ancora
da disposizioni riguardanti singoli episodi di interesse sanitario.
La normativa generale di riferimento del
controllo ufficiale degli alimenti è dettata dalla L. 283/62 e
successive modifiche per gli alimenti destinati al consumo umano, dalla
L. 281/63 per gli alimenti ad uso zootecnico.
Il D.P.R. 327/80 regolamenta la applicazione
della L. 283/62 ed individua, tra l'altro, le modalità e le norme di
prelevamento dei campioni da sottoporre ad analisi.
Ed ancora il D.Lgs. 123/93 definisce le
attività e le finalità del controllo ufficiale dei prodotti alimentari e
mette in rilievo le diverse fasi delle operazioni di controllo,
evidenziando le tipologie di alimenti e modalità di analisi di cui
bisogna tenere conto per i controlli microbiologici.
Il D.Min.San. 16 dicembre 1993 individua le
sostanze alimentari deteriorabili a cui si applica il regime dei
controlli microbiologici ufficiali.
Infine il D.P.R. 54/97 apporta una serie di
innovazioni in campo della produzione e immissione sul mercato di latte
e prodotti a base di latte inerenti tutta la filiera lattiero casearia.
Altra innovazione è arrivata con i D.Lgs. 155/97 e D.Lgs. 156/97 che
prescrivono le norme concernenti l’Autocontrollo.
Una maggiore accelerazione nel percorso
della Qualità è stata data in questi ultimi anni con lo studio di
tecnologie innovative. Il Laboratorio di Biotecnologie si pone, tra le
attività dell’Istituto, come centro di ricerca applicata dove vengono
messi a punto sistemi diagnostici alternativi basati sulla ricerca del
DNA di agenti infettanti e sulla manipolazione del corredo genetico di
alcuni patogeni per scopi epidemiologici. Questi sistemi unitamente a
tutte le tecniche molecolari in questi ultimi anni hanno pienamente
dimostrato la loro valenza e la capacità di supportare con successo le
tradizionali metodologie diagnostiche.
Alcuni di tali test sono stati recentemente
inseriti da parte del Ministero della Sanità nel quadro delle tecniche
da impiegare in esami ufficiali. Questo è il caso, ad esempio,
dell’amplificazione genica per la ricerca della Tubercolosi che è stata
citata come metodo analitico nel nuovo piano di eradicazione della
stessa dal territorio nazionale.
Il laboratorio si serve delle nuove
metodologie diagnostico-molecolari (P.C.R., Southern Blot, Dot Blot,
etc.) anche per l’identificazione di vari microrganismi (Tubercolosi,
Brucellosi, Paratubercolosi, Theileriosi, Leishmaniosi, Chlamidiosi,
etc.) responsabili di varie patologie negli animali delle quali alcune
trasmissibili all’uomo.
Nell’ambito della sicurezza degli alimenti
il laboratorio ha già sviluppato alcune metodiche biomolecolari per
l’identificazione di brucella in prodotti non opportunamente
pastorizzati come quelli, talvolta, erroneamente etichettati come
“tipici e genuini”; le tecniche molecolari permettono grazie all’uso di
sonde altamente specifiche l’identificazione a livello dei singoli ceppi
di Brucella (melitensis, abortus, etc.).
La scoperta di nuove tecniche diagnostiche
sempre più accurate rappresenta da sempre uno degli scopi principali
della ricerca scientifica.
Questo settore se da un lato innesca forti
aspettative di approfondimento di conoscenze dei meccanismi biologici di
base, dall’altro spinge verso immediati tentativi di applicazione
pratica per mettere al servizio dei ricercatori nuove possibilità di
diagnosi e di valutazioni prognostiche.
In Europa le direttive comunitarie impongono
una speciale etichettatura, che specifichi la presenza degli O.G.M.
negli alimenti.
Attualmente si stanno sviluppando tutte
quelle metodologie offerte dalla Biologia Molecolare per
l’evidenziazione di elementi genetici eterogenei in semi e sfarinati di
soia e mais, da soli o in miscela con le rispettive farine
convenzionali.
Inoltre è necessario monitorare la corretta
applicazione di precisi Regolamenti Comunitari in materia che prevedono
che i prodotti contenenti, o costituiti, da OGM siano provvisti di
idonea etichettatura; l’obbligo dell’etichettatura sussiste nel caso che
nel prodotto siano rilevabili proteine o DNA provenienti dalla
modificazione genetica.
La divulgazione delle conoscenze
scientifiche nel campo dell’alimentazione umana ed animale è sicuramente
un aspetto importante che le istituzioni scientifiche sia pubbliche che
private non possono sottovalutare per una corretta prevenzione della
salute umana.
Giusi Macaluso |