IL TEMA "AMBIENTE"
di Girolamo Tripodi
L'ambiente è stato posto, per la prima
volta, all'attenzione politica internazionale in occasione della
conferenza dell'ONU sull’Ambiente Umano svoltasi a Stoccolma nel giugno
del 1972, dove furono posti in evidenza, sia pur sommessamente, i primi
stretti legami tra lo sviluppo economico ed il suo impatto
sull'ambiente. La conferenza aveva preso le mosse da una pubblicazione
dal titolo “I limiti dello sviluppo”, ove gli autori, avevano dimostrato
come lo sfruttamento delle risorse naturali ed il successivo rilascio di
scorie e residui nell’ambiente, non poteva continuare ai ritmi fino
allora imposti dalle attività umane, pena un degrado inevitabile della
qualità della vita per l’intero pianeta terra. Come risultato,
l'Assemblea Generale dell'ONU stabilì, nel 1989, di organizzare una
conferenza che prevedesse delle strategie urgenti per promuovere lo
sviluppo sociale ed economico ed allo stesso tempo preservasse e
proteggesse l’ambiente.
Tra i risultati della conferenza ci
fu, tra l’altro, l’approvazione di Agenda 21, un piano
complessivo per l'azione globale in tutte le aree dello sviluppo
sostenibile, che riportava una serie di strategie per prevenire il
degrado ambientale e stabilire un modo di vita sostenibile per il
pianeta nel ventunesimo secolo.
Nello
specifico campo dei rifiuti, già dal 1975 l’allora Comunità economica
europea aveva emanato la direttiva 75/442/CEE, che rappresenta il
quadro legislativo della politica comunitaria in materia di gestione dei
rifiuti. Entrata in vigore nel 1977, è stata poi modificata dalla
direttiva 91/156/CEE per tener conto dei principi guida indicati nella
strategia comunitaria relativa alla gestione dei rifiuti del 1989.
L’ultima normativa generale emanata nell’ambito della regolamentazione
dei rifiuti è la direttiva 2008/98/CE che ha aggiornato, abrogandola, la
direttiva 2006/12/CE.
L’aggiornamento dopo poco più di due anni
alla direttiva 2006/12/CE si è reso necessario per chiarire
ulteriormente alcuni nozioni fondamentali come le definizioni di
rifiuto, recupero, smaltimento. Per ciò che riguarda la definizione di
rifiuto è uno degli argomenti più dibattuti, oggetto anche di molte
sentenze della Corte di Giustizia e di altri documenti specifici redatti
da altre istituzioni comunitarie.
In questo
contesto generale, si è inserita, nel marzo del 1997 la legislazione
italiana con il Decreto Legislativo n°22/97.
La sua rilevanza e delle varie sue modifiche
ed integrazioni possono essere valutate sotto due aspetti diversi, uno
giuridico ed uno “filosofico”, ma entrambi convergenti a qualificarne la
portata innovativa delle disposizioni che esso contiene rispetto a tutta
la legislazione precedente in materia di rifiuti.
L’ultima normativa adottata nell’ordinamento
giuridico italiano nel campo dei rifiuti, è la parte quarta del D.Lgs.
n° 152/2006, insieme agli allegati, questa norma è stata successivamente
modificata ed aggiornata dal D.Lgs. n° 04/2008 e per ultima dal D.Lgs.
n° 205/2010.
Il Decreto 152 nella sua parte quarta,
abroga il Decreto Ronchi 22/97, escludendo dalla cancellazione i decreti
attuativi. Comunque la parte terza del decreto 152 nel suo impianto
ricalca il Decreto Ronchi.
Appare, infatti, evidente nell’impostazione del testo legislativo come
lo smaltimento debba assolutamente assumere un carattere residuale
rispetto alle alternative “non distruttive”, superando, come cita del
resto la stessa relazione introduttiva del decreto
“una politica ambientale di settore che risulta ancora
anacronisticamente incentrata sullo smaltimento finale, ed in
particolare sullo stoccaggio definitivo dei rifiuti in discarica”.
Le
azioni rivolte a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei
rifiuti sono indicate nel:
·
reimpiego e riciclaggio;
·
forme alternative di recupero per ottenere dai rifiuti
materia prima;
·
sviluppo del mercato dei materiali recuperati tramite
adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di
appalto che prevedano l’impiego di tali materiali;
·
utilizzo dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per
produrre energia.
L’obiettivo strategico è il superamento dell’esclusiva attenzione sulle
opzioni di smaltimento, per pervenire alla centralità del concetto di
gestione dei rifiuti sia pericolosi che non pericolosi prodotti.
Pertanto, in merito alla gestione dei
rifiuti speciali si dovrà favorire:
·
la promozione di sistemi organizzativi tendenti ad
intercettare, a monte del conferimento, i materiali recuperabili dai
rifiuti speciali;
·
la promozione di sistemi tecnici e produttivi tendenti a
ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti speciali prodotti;
·
la promozione di processi tecnologici finalizzati alla
riduzione alla fonte della produzione di rifiuti speciali anche
pericolosi;
·
lo sviluppo di azioni di recupero-riutilizzo all’interno
dei cicli di produzione anche attraverso incentivi all’innovazione
tecnologica;
·
la sottoscrizione di accordi volontari fra industrie ed
attività economiche diverse, finalizzati a massimizzare le possibilità
di recupero reciproco degli scarti prodotti;
·
forme di adesione a sistemi di gestione ambientale in
sintonia con le normative, i regolamenti, e con altri sistemi di
gestione che le aziende volessero prendere a riferimento, per ridurre la
produzione dei rifiuti alla fonte, razionalizzare la raccolta,
implementare le fasi di raccolta differenziata, ed attivare fasi di
formazione del personale con lo scopo di raggiungere gli obiettivi
fissati nella politica ambientale aziendale;
·
l’implementazione di una gestione integrata finalizzata
alla riduzione della pericolosità dei rifiuti speciali ed alla
realizzazione di un adeguato sistema impiantistico di smaltimento teso a
minimizzare il trasporto dei rifiuti (centri di raccolta e stoccaggio
provvisorio), ottimizzare la gestione dei piccoli quantitativi, ridurre
gli impatti ambientali e quindi nel complesso offrire servizi
economicamente vantaggiosi all’intero apparato produttivo;
·
il corretto smaltimento, a breve e medio termine, dei
rifiuti speciali prodotti e di quelli provenienti dai siti inquinati e
soggetti ad operazioni di messa in sicurezza e/o bonifica, attraverso
anche l’utilizzo integrato ed ottimale dell’impiantistica idonea
esistente.
La
scelta mira a considerare le operazioni di smaltimento finale e le
medesime opzioni impiantistiche come forme residuali in una gerarchia di
importanza che vede al primo posto la riduzione alla fonte, quindi il
recupero all’interno del ciclo, il recupero esterno al ciclo (altre
filiere) e il trattamento per la riduzione delle caratteristiche di
pericolosità dei rifiuti destinati a smaltimento finale.
L’approccio al problema avverrà attraverso una sinergica collaborazione,
con il sistema produttivo e con le organizzazioni ambientaliste.
In tale ottica, il complesso delle
iniziative e delle azioni da intraprendere saranno:
·
la quali-quantificazione della produzione di rifiuti
speciali anche pericolosi;
·
la definizione dei criteri per il soddisfacimento dei
fabbisogni;
·
la formazione di professionalità volte alla gestione
degli strumenti innovativi di impresa finalizzati al miglioramento delle
prestazioni ambientali (adozione volontaria da parte delle Aziende di
strumenti quali l’analisi del ciclo di vita ed i bilanci ambientali, la
contabilità ambientale, l’auditing ambientale, i marchi di qualità
ambientale ed i rapporti ambientali;
·
l’istituzione di uno sportello informativo e di
assistenza tecnica al quale gli imprenditori possano rivolgersi per
ottenere informazioni relative all’applicazione della normativa
ambientale, delle tecnologie più pulite per prevenire gli inquinamenti,
dei sistemi di gestione ambientale;
·
la sottoscrizione di accordi volontari a livello locale
con gruppi di imprese appartenenti a definiti settori produttivi allo
scopo di perseguire specifici obiettivi in campo ambientale.
Il
tracciante di fondo sarà il potenziamento e/o l’adeguamento
dell’impiantistica esistente come scelta preferenziale a nuove
localizzazioni di impianti oltre ai rigorosi criteri di salvaguardia
ambientale previsti laddove questi si rendano necessari.
Al
fine di rendere congruente la programmazione con l’evoluzione
tecnologica e normativa di settore, le suddette azioni necessiteranno
nel tempo di specifiche fasi aggiornamento periodico al fine di
valutare progressivamente tutte le variazioni al sistema di gestione dei
rifiuti, le nuove tecnologie, le nuove direttive e l’approccio
socio-psicologico della gente alle proposte impiantistiche più avanzate.
La
legislazione in materia di rifiuti rappresenta un campo estremamente
vasto complesso ed in continua evoluzione.
In
questo contesto c’è da evidenziare che il notevole sforzo del
legislatore, sia a livello dell’Unione che a livello degli stati
nazionali, deve essere necessariamente affiancato da un buon senso
civico della popolazione, nessun dispositivo legislativo, anche il più
progredito, può essere attuato senza una fattiva partecipazione dei
cittadini.
Non
bisogna purtroppo dimenticare tutte le illegalità collegate alla
gestione dei rifiuti. Nel tristissimo quadro della repressione dei reati
ambientali, sempre più energie sono spese dalle forze dell’ordine per
stroncare i traffici illeciti sui rifiuti, fonti di notevoli e
fraudolenti introiti.
Il
ciclo dei rifiuti rappresenta una di quelle politiche la cui corretta
gestione può avvenire esclusivamente in un contesto sostenibile, che
tenga conto delle esigenze del territorio presenti e di quelle delle
generazioni future.
Girolamo Tripodi |