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Anno XIV num.4
Lug./Ago. 2015

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Come è cambiato il TU sulla sicurezza nei luoghi di lavoro dal D.Lgs 81/08 al 106/09

di Nicola D'Alessandro 

 

ll Decreto correttivo 106/09 prosegue il processo di complessiva rivisitazione e ammodernamento delle regole della sicurezza iniziato con la legge 3 agosto 2007, n. 123, e proseguito con il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Infatti, un fattore determinante per l’abbattimento degli incidenti sul lavoro è la creazione di un modello legale in grado di contrastare efficacemente il rischio di  infortuni in ambiente di lavoro.  Per tale ragione, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da un lato, sta procedendo alla predisposizione dei provvedimenti di attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a completamento del processo di riforma intrapreso, e, dall’altro, ha emanato il decreto 106/09, diretto ad apportare al sistema di norme recentemente introdotto disposizioni correttive utili a migliorarne l’efficacia a fini antinfortunistici.

Il decreto ha quindi la finalità di dare risposta ad alcune delle numerose segnalazioni di criticità emerse nei primi mesi di applicazione del c.d. “Testo Unico” di salute e sicurezza sul lavoro e, al contempo, di migliorare le regole della sicurezza in una ottica che tenda a favorire la chiarezza del dato normativo, quale presupposto essenziale per favorirne la corretta applicazione e la sua effettività in termini sostanziali e non solo formali.

L'ottica è quella del superamento di un approccio meramente formalistico e burocratico al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prestando maggiore attenzione ai profili sostanziali secondo un approccio al problema per obiettivi e non solo per regole. Innanzitutto, recependo le sollecitazioni provenienti dagli operatori, si è intervenuti sulle disposizioni contenute nel “Testo Unico” che, nei primi mesi di applicazione, hanno generato le maggiori difficoltà operative. La finalità degli interventi di correzione e semplificazione è quella di rendere i precetti modificati di più agevole applicazione per i soggetti obbligati, sul presupposto che tale condizione rende la disposizione maggiormente esigibile e, in ultima istanza, efficace.

Un primo obiettivo del decreto è, dunque, quello di correggere i molti errori materiali e tecnici presenti nella attuale disciplina, alcuni dei quali suscettibili di avere ricadute gravi sulla salute e sicurezza dei lavoratori. In questo modo, si è realizzato il perfezionamento del quadro normativo, che è composto da ben 306 articoli e vari allegati che non sono sempre stati ben coordinati tra loro dando luogo a sovrapposizioni e incertezze interpretative.

Inoltre, si è rivisto l’intero impianto normativo del D.lgs. 81/2008 eliminando ripetizioni o norme sovrabbondanti.

 

Le modifiche al Titolo I - Norme generali

Dal 20 agosto 2009 sono in vigore le modifiche e le integrazioni apportate al decreto legislativo 81/08. Secondo quanto ribadito anche dalla relazione di accompagnamento al decreto correttivo 106/09, le principali novità introdotte riguardano:

- misure correttive e di semplificazione

- potenziamento del ruolo della bilateralità

- rivisitazione dell’apparato sanzionatorio.

 

1. Corretti errori materiali o tecnici quali ad esempio:

- la sostituzione, nell’allegato XXXIX, del valore limite del piombo nel sangue espresso non più in mg (milligrammi), ma in μg (microgrammi);

- la modifica dell’allegato II, aumentando fino a 30 lavoratori il limite in cui è consentito al datore di lavoro svolgere le funzioni di RSPP nelle aziende agricole e zootecniche;

- la cancellazione del punto 5 dell’allegato IV in cui erano riportate le vecchie prescrizioni sul pronto soccorso trasposte dal DPR 303/ 56, lasciando libero spazio al DM 15 luglio 2003 n. 388;

- la correzione delle ripetizioni delle medesime prescrizioni che comparivano negli allegati IV, V e VI;

- la correzione, all’articolo 192, del riferimento ai valori inferiori di azioni con i valori superiori di azione per l’adozione dei provvedimenti sul rumore ivi indicati.

 

2. Il volontario

- viene tolto dalla definizione di lavoratore il volontario di cui alla Legge 266/91 e il volontario che effettua il servizio civile (art. 2, lett. a);

- al momento vengono estese ai volontari di cui sopra le tutele previste per i lavoratori autonomi, richiamate nell’articolo 21 del decreto. Inoltre, se il volontario svolge la propria prestazione presso l’organizzazione di un datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto ad informarlo dettagliatamente sia sui rischi specifici presenti nell’ambiente in cui è chiamato ad operare, sia sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il datore di lavoro è inoltre tenuto ad adottare le misure necessarie ad eliminare (o, se non possibile, ridurre al minimo) i rischi interferenziali(ovvero tra la prestazione del volontario e l’attività dell’azienda) (art. 3, comma 12-bis)

- il regime di tutele particolari cui saranno assoggettate le associazioni e gli enti di volontariato sarà definito da un decreto ministeriale da emanarsi entro il 31/12/2010

(art. 3, comma 3-bis)

 

3. La delega

- permane l’obbligo di data certa sull’atto scritto (art. 16, c. 1);

- l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro delegante sul corretto espletamento delle funzioni delegate si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione che preveda gli idonei sistemi di controllo indicati all’articolo 30, comma 4. (art. 16, c. 3);

- viene introdotta la possibilità per il soggetto delegato di subdelegare a sua volta, ma previa intesa con il datore di lavoro, specifiche funzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Il soggetto al quale è stata conferita tale subdelega non potrà ulteriormente delegare (art. 16, c. 3-bis).

 

4. Gli obblighi di comunicazione del datore di lavoro

- Spetta al datore di lavoro porre il medico competente nelle condizioni di svolgere la propria attività inviando i lavoratori alla visita medica alle scadenze individuate nel programma di sorveglianza sanitaria predisposto dallo stesso medico competente (art. 18, c. 1, lett. g);

- inoltre spetta al datore di lavoro comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro con un lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (art. 18, c. 1, lett. gbis);

- vengono modificati gli obblighi di “comunicazione” degli infortuni che avevano suscitato dubbi interpretativi: gli infortuni sul lavoro di durata superiore a 1 giorno, ma inferiore a 3 gg, saranno oggetto di comunicazione solo 6 mesi dopo l’emanazione del decreto ministeriale che disciplinerà la nascita del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione) (art. 18, c. 1-bis);

- la comunicazione dei nominativi degli RLS non è più annuale, ma va effettuata in caso di cambiamento dei nominativi precedentemente indicati (art. 18, c. 1, lett. aa)

 

5. La responsabilità del datore di lavoro e dei dirigenti

Con l’introduzione nell’articolo 18 del comma 3-bis (ciò che rimane della cd norma salva – manager) viene stabilito che datore di lavoro e dirigente non possono essere ritenuti  responsabili ove la violazione della norma antinfortunistica sia dovuta ad un fatto addebitabile “unicamente” ad altro e diverso soggetto obbligato e non discenda da omessa o insufficiente vigilanza, ovvero detta violazione non sarebbe comunque stata evitata neppure con un comportamento diligente da parte del datore di lavoro o del dirigente (come si legge nella relazione di accompagnamento del provvedimento di modifica). NB: Tale disposizione sembra in linea con la precedente giurisprudenza la quale, ad esempio, in caso di inosservanza commessa dal lavoratore, tende ad escludere le responsabilità del datore di lavoro quando nell’accadimento dell’evento il comportamento del lavoratore presenta i

caratteri dell’abnormità ovvero è al di fuori di ogni ragionevole prevedibilità.

 

6. La valutazione dei rischi

- La “data certa” sul documento, in alternativa alle procedure più complesse (ratifica da parte di un Notaio o utilizzo di un sistema di posta certificata, ecc.) può essere attestata dalla sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro (che ne è l’unico soggetto giuridicamente responsabile), del RSPP, del RLS e del medico competente. (art. 28, c. 2);

- la valutazione dello stress lavoro correlato viene fatta slittare all’emanazione delle indicazioni elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, e comunque, in difetto di tali indicazioni, a far data dal 31 Dicembre 2010  

- viene stabilito che copia del documento di V.R. può essere consegnata al RLS su sua richiesta anche su supporto informatico e che la consultazione del documento da parte del RLS può avvenire esclusivamente in azienda (art. 18, c. 1, lett. o);

- si introduce il principio per cui il datore di lavoro debba considerare, quale elemento da valutare assieme ad ogni altra variabile, anche il rischio “particolare” derivante dall’utilizzo di una forma contrattuale in luogo di un’altra (si pensi ad es. al contratto a tempo determinato o al lavoratore avviato con contratto di somministrazione, ipotesi per le quali sussiste, in ragione della scarsa conoscenza da parte del soggetto dell'ambiente di lavoro, un rischio infortunistico maggiore)

- viene riproposta la previsione dell'art. 96-bis del D.Lgs 626/94 che disciplinava la valutazione dei rischi nelle nuove attività. Infatti il comma 3-bis introdotto con l'art. 28 stabilisce che l'obbligo di valutazione dei rischi sussiste fin dal primo momento di operatività dell'azienda, mentre il documento può essere redatto entro i 90 giorni dall'inizio dell'attività.

- Viene identificato un termine entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad effettuare una nuova valutazione dei rischi e ad elaborare il rinnovato documento: la nuova valutazione, in coerenza con quanto indicato al punto precedente, va fatta immediatamente ovvero fin dal momento della modifica organizzativa, potendo il relativo e conseguente documento essere rielaborato entro il termine di 30 giorni.

 

7. Gli appalti

- Viene disposto che la redazione del c.d. D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) non è necessaria per i servizi di natura intellettuale e per le mere forniture di materiali e attrezzature. Inoltre non è richiesto il D.U.V.R.I. per i lavori di breve durata (non superiore a 2 giorni) a condizione che detti lavori non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atm esplosive o la presenza dei rischi particolari indicati nell’allegato XI (art. 26, c. 3-bis);

- viene disposto l’obbligo di adeguamento/ aggiornamento del D.U.V.R.I. in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture (art. 26, c. 3);

- viene stabilito che il D.U.V.R.I. può essere elaborato anche su supporto informatico e che la consultazione di tale documento da parte del RLS può avvenire esclusivamente in azienda (art. 18, c. 1, lett. p);

- viene chiarito che i costi della sicurezza da indicare nel contratto d’appalto a pena di nullità, sono unicamente quelli necessari per eliminare (o, se impossibile, ridurre) i rischi da interferenza. (art. 26, c. 5)

 

8. La sorveglianza sanitaria

- L’ampio dibattito generatosi circa l’utilità dei flussi informativi da parte dei medici competenti nei riguardi delle ASL ed i problemi interpretativi ed attuativi del modello di cartella sanitaria e di rischio di cui all’allegato 3 sono stati risolti rimandando la disciplina di tali disposizioni ad un futuro decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 dicembre 2009 (art. 40, c. 2-bis);

- via libera alla visita medica preassuntiva (art. 41, c. 2, lett. e-bis). Può essere effettuata dal medico competente o dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL (art.41, c. 2-bis). Avverso il giudizio in sede di visita preassuntiva è ammesso ricorso entro 30 gg all’organo di vigilanza territorialmente competente. (art. 41, comma 9);

- viene previsto l’obbligo di visita medica prima della ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 gg (art. 41, c. 2, lett. eter);

- saranno rivisitate (entro il 31/12/09) le procedure attualmente previste circa le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza (art. 41, c. 4-bis);

- resta l’obbligo di consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro di copia della cartella sanitaria e di rischio. Si stabilisce che l’originale debba rimanere al datore di lavoro, al quale potrebbe essere peraltro utile (si pensi a possibili vertenze per malattia professionale). Il datore di lavoro ha l’obbligo di conservare tale documentazione, nel rispetto delle norme sulla privacy, per almeno 10 anni, salvo diversa disposizione del decreto (art. 25, c.1, lett. e.)

 

9. La formazione

- Viene introdotta la formazione anche per i dirigenti come obbligo sanzionato (art. 37, c. 7), mentre prima figurava solo tra le misure generali di tutela di cui all’articolo 15.

- viene dato mandato alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro di elaborare i criteri di qualificazione della figura del “formatore” per la salute e la sicurezza sul lavoro” (art. 6, c. 8, lett. m-bis);

- stenta ancora a decollare il “libretto formativo del cittadino” di cui al D.Lgs 276/2003; all’articolo 37, comma 14 il suo utilizzo è previsto “se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni” (art. 37, c. 14).

 

10. La gestione delle emergenze

- L’introduzione all’articolo 43 del comma e-bis, come si legge nella relazione di  accompagnamento, sana una precedente svista del Legislatore circa una rilevante dimenticanza presente nell’articolato del decreto 81 che in nessun punto prevedeva l’obbligo esplicito di adozione di mezzi di estinzione incendi.(eccezion fatta per il punto 4.1.3. dell’allegato IV che però riguarda solo le aziende o le lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio);

- viene prevista la possibilità per il datore di lavoro delle imprese o unità produttive fino a 5 lavoratori (salvo le eccezioni indicate all’articolo 31, comma 6) di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso e di prevenzioni incendi anche nei casi in cui non sia lui a svolgere le funzioni di RSPP (art. 34, c. 1-bis). In questo caso il datore di lavoro dovrà frequentare gli specifici corsi di formazione indicati agli articoli 45 (primo soccorso) e 46 (prevenzione incendi) (art. 34, c. 2-bis).

 

Le principali modifiche al dispositivo sanzionatorio

Una delle principali novità introdotte il 20 agosto scorso dal decreto 106/2009 correttivo del decreto 81/2008 riguarda la rivisitazione dal dispositivo sanzionatorio. Si illustrano qui di seguito le più significative novità al riguardo.

- Viene ripristinata la sanzione in capo a datore di lavoro e dirigente per omessa vigilanza: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 18, c. 1, lett. f).

- Sono stati eliminati diversi articoli sulla responsabilità penale dei preposti (nei titoli V, VI e VII) in quanto considerati ripetizioni del medesimo principio punitivo già enunciato con riferimento all’articolo 19 del titolo I.

Nella relazione di accompagnamento viene precisato che gli obblighi dei preposti sono generali e trasversali rispetto agli obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti poichè si esplicano sempre ed esclusivamente, a fronte di qualunque tipo di rischio, nelle attività di: vigilanza sul comportamento dei lavoratori; segnalazioni delle non conformità;frequenza di appositi corsi di formazione.

- Sono state “proporzionate” le sanzioni rispetto alla gravità delle violazioni, ora le violazioni più gravi in capo al datore di lavoro e/o ai dirigenti sono sanzionate con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Nel titolo I si è reputato di applicare tale sanzione ai soli casi in cui il datore di lavoro abbia omesso l’adempimento degli obblighi in tema di valutazione dei rischi o di nomina del RSPP (precedentemente tali inosservanze erano sanzionate con arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro).

In altri casi l’entità della nuova sanzione è superiore rispetto alla precedente, come ad esempio:

- mancata fornitura dei DPI: prima arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000

Euro, ora arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 Euro;

- mancata redazione del D.U.V.R.I.: prima arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 Euro, ora arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 Euro.

La procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro prevista dal D.Lgs 758/1994, viene estesa anche alle violazioni per le quali è prevista la sola pena dell’ammenda (art. 301).Analoga procedura di estinzione agevolata viene prevista anche per gli illeciti amministrativi, al fine di riconoscere al trasgressore  che regolarizza la propria situazione la possibilità di estinguere l’illecito pagando una somma pari al minimo edittale (art. 301-bis).

Viene inserito nella norma un meccanismo “dinamico” che consente di adeguare il valore economico delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie al mutare del potere di acquisto (“rivalutate ogni cinque anni”), senza che per tale adeguamento sia necessario un atto avente forza di legge (art. 306, c. 4-bis).

Infine, in diversi allegati, vengono definite le cd “categorie omogenee dei requisiti di sicurezza” nell’ambito delle quali la violazione di più precetti è considerata un’unica violazione, penale o amministrativa, a seconda della natura dell’illecito.

 Nicola D'Alessandro

 

 

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