Come è cambiato il TU sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro dal D.Lgs 81/08 al 106/09
di Nicola D'Alessandro
ll
Decreto correttivo 106/09 prosegue il processo di
complessiva rivisitazione e ammodernamento delle regole della
sicurezza iniziato con la legge 3 agosto 2007, n. 123, e proseguito con
il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Infatti, un fattore
determinante per l’abbattimento degli incidenti sul lavoro è la
creazione di un modello legale in grado di contrastare efficacemente il
rischio di infortuni in ambiente di lavoro. Per tale ragione, il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da un
lato, sta procedendo alla predisposizione dei provvedimenti di
attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a completamento
del processo di riforma intrapreso, e, dall’altro, ha emanato il decreto
106/09, diretto ad apportare al sistema di norme recentemente introdotto
disposizioni correttive utili a migliorarne l’efficacia a fini
antinfortunistici.
Il decreto ha quindi la finalità di dare risposta ad
alcune delle numerose segnalazioni di criticità emerse nei primi mesi di
applicazione del c.d. “Testo Unico” di salute e sicurezza sul lavoro e,
al contempo, di migliorare le regole della sicurezza in una ottica che
tenda a favorire la chiarezza del dato normativo, quale presupposto
essenziale per favorirne la corretta applicazione e la sua effettività
in termini sostanziali e non solo formali.
L'ottica è quella del superamento di un approccio
meramente formalistico e burocratico al tema della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro prestando maggiore attenzione ai profili
sostanziali secondo un approccio al problema per obiettivi e non solo
per regole. Innanzitutto, recependo le sollecitazioni provenienti dagli
operatori, si è intervenuti sulle disposizioni contenute nel “Testo
Unico” che, nei primi mesi di applicazione, hanno generato le maggiori
difficoltà operative. La finalità degli interventi di correzione e
semplificazione è quella di rendere i precetti modificati di più agevole
applicazione per i soggetti obbligati, sul presupposto che tale
condizione rende la disposizione maggiormente esigibile e, in ultima
istanza, efficace.
Un primo obiettivo del decreto è, dunque, quello di
correggere i molti errori materiali e tecnici presenti nella attuale
disciplina, alcuni dei quali suscettibili di avere ricadute gravi sulla
salute e sicurezza dei lavoratori. In questo modo, si è realizzato il
perfezionamento del quadro normativo, che è composto da ben 306 articoli
e vari allegati che non sono sempre stati ben coordinati tra loro dando
luogo a sovrapposizioni e incertezze interpretative.
Inoltre, si è rivisto l’intero impianto normativo del
D.lgs. 81/2008 eliminando ripetizioni o norme sovrabbondanti.
Le modifiche al Titolo I - Norme generali
Dal 20 agosto 2009 sono in vigore le modifiche e le
integrazioni apportate al decreto legislativo 81/08. Secondo quanto
ribadito anche dalla relazione di accompagnamento al decreto correttivo
106/09, le principali novità introdotte riguardano:
- misure correttive e di semplificazione
- potenziamento del ruolo della bilateralità
- rivisitazione dell’apparato sanzionatorio.
1. Corretti errori materiali o tecnici quali ad esempio:
- la sostituzione, nell’allegato XXXIX, del valore limite
del piombo nel sangue espresso non più in mg (milligrammi), ma in μg
(microgrammi);
- la modifica dell’allegato II, aumentando fino a 30
lavoratori il limite in cui è consentito al datore di lavoro svolgere le
funzioni di RSPP nelle aziende agricole e zootecniche;
- la cancellazione del punto 5 dell’allegato IV in cui
erano riportate le vecchie prescrizioni sul pronto soccorso trasposte
dal DPR 303/ 56, lasciando libero spazio al DM 15 luglio 2003 n. 388;
- la correzione delle ripetizioni delle medesime
prescrizioni che comparivano negli allegati IV, V e VI;
- la correzione, all’articolo 192, del riferimento ai
valori inferiori di azioni con i valori superiori di azione per
l’adozione dei provvedimenti sul rumore ivi indicati.
2. Il volontario
- viene tolto dalla definizione di lavoratore il
volontario di cui alla Legge 266/91 e il volontario che effettua il
servizio civile (art. 2, lett. a);
- al momento vengono estese ai volontari di cui sopra le
tutele previste per i lavoratori autonomi, richiamate nell’articolo 21
del decreto. Inoltre, se il volontario svolge la propria prestazione
presso l’organizzazione di un datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto ad
informarlo dettagliatamente sia sui rischi specifici presenti
nell’ambiente in cui è chiamato ad operare, sia sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto ad adottare le misure necessarie ad
eliminare (o, se non possibile, ridurre al minimo) i rischi
interferenziali(ovvero tra la prestazione del volontario e l’attività
dell’azienda) (art. 3, comma 12-bis)
- il regime di tutele particolari cui saranno
assoggettate le associazioni e gli enti di volontariato sarà definito da
un decreto ministeriale da emanarsi entro il 31/12/2010
(art. 3, comma 3-bis)
3. La delega
- permane l’obbligo di data certa sull’atto scritto
(art. 16, c. 1);
- l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro
delegante sul corretto espletamento delle funzioni delegate si intende
assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di
organizzazione e di gestione che preveda gli idonei sistemi di controllo
indicati all’articolo 30, comma 4. (art. 16, c.
3);
- viene introdotta la possibilità per il soggetto
delegato di subdelegare a sua volta, ma previa intesa con il datore di
lavoro, specifiche funzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
Il soggetto al quale è stata conferita tale subdelega non potrà
ulteriormente delegare (art. 16, c. 3-bis).
4. Gli
obblighi di comunicazione del datore di lavoro
- Spetta al
datore di lavoro porre il medico competente nelle condizioni di svolgere
la propria attività inviando i lavoratori alla visita medica alle
scadenze individuate nel programma di sorveglianza sanitaria predisposto
dallo stesso medico competente (art. 18, c. 1,
lett. g);
- inoltre
spetta al datore di lavoro comunicare tempestivamente al medico
competente la cessazione del rapporto di lavoro con un lavoratore
soggetto a sorveglianza sanitaria (art. 18, c.
1, lett. gbis);
- vengono
modificati gli obblighi di “comunicazione” degli infortuni che avevano
suscitato dubbi interpretativi: gli infortuni sul lavoro di durata
superiore a 1 giorno, ma inferiore a 3 gg, saranno oggetto di
comunicazione solo 6 mesi dopo l’emanazione del decreto ministeriale che
disciplinerà la nascita del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la
Prevenzione) (art. 18, c. 1-bis);
- la
comunicazione dei nominativi degli RLS non è più annuale, ma va
effettuata in caso di cambiamento dei nominativi precedentemente
indicati (art. 18, c. 1, lett. aa)
5. La
responsabilità del datore di lavoro e dei dirigenti
Con
l’introduzione nell’articolo 18 del comma 3-bis (ciò che rimane della cd
norma salva – manager) viene stabilito che datore di lavoro e dirigente
non possono essere ritenuti responsabili ove la violazione della norma
antinfortunistica sia dovuta ad un fatto addebitabile “unicamente” ad
altro e diverso soggetto obbligato e non discenda da omessa o
insufficiente vigilanza, ovvero detta violazione non sarebbe comunque
stata evitata neppure con un comportamento diligente da parte del datore
di lavoro o del dirigente (come si legge nella relazione di
accompagnamento del provvedimento di modifica). NB: Tale disposizione
sembra in linea con la precedente giurisprudenza la quale, ad esempio,
in caso di inosservanza commessa dal lavoratore, tende ad escludere le
responsabilità del datore di lavoro quando nell’accadimento dell’evento
il comportamento del lavoratore presenta i
caratteri
dell’abnormità ovvero è al di fuori di ogni ragionevole prevedibilità.
6. La
valutazione dei rischi
- La “data
certa” sul documento, in alternativa alle procedure più complesse
(ratifica da parte di un Notaio o utilizzo di un sistema di posta
certificata, ecc.) può essere attestata dalla sottoscrizione del
documento da parte del datore di lavoro (che ne è l’unico soggetto
giuridicamente responsabile), del RSPP, del RLS e del medico competente.
(art. 28, c. 2);
- la
valutazione dello stress lavoro correlato viene fatta slittare
all’emanazione delle indicazioni elaborate dalla Commissione consultiva
permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, e comunque, in
difetto di tali indicazioni, a far data dal 31 Dicembre 2010
- viene
stabilito che copia del documento di V.R. può essere consegnata al RLS
su sua richiesta anche su supporto informatico e che la consultazione
del documento da parte del RLS può avvenire esclusivamente in azienda
(art. 18, c. 1, lett. o);
- si
introduce il principio per cui il datore di lavoro debba considerare,
quale elemento da valutare assieme ad ogni altra variabile, anche il
rischio “particolare” derivante dall’utilizzo di una forma contrattuale
in luogo di un’altra (si pensi ad es. al contratto a tempo determinato o
al lavoratore avviato con contratto di somministrazione, ipotesi per le
quali sussiste, in ragione della scarsa conoscenza da parte del soggetto
dell'ambiente di lavoro, un rischio infortunistico maggiore)
- viene
riproposta la previsione dell'art. 96-bis del D.Lgs 626/94 che
disciplinava la valutazione dei rischi nelle nuove attività. Infatti il
comma 3-bis introdotto con l'art. 28 stabilisce che l'obbligo di
valutazione dei rischi sussiste fin dal primo momento di operatività
dell'azienda, mentre il documento può essere redatto entro i 90 giorni
dall'inizio dell'attività.
- Viene
identificato un termine entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad
effettuare una nuova valutazione dei rischi e ad elaborare il rinnovato
documento: la nuova valutazione, in coerenza con quanto indicato al
punto precedente, va fatta immediatamente ovvero fin dal momento della
modifica organizzativa, potendo il relativo e conseguente documento
essere rielaborato entro il termine di 30 giorni.
7. Gli
appalti
- Viene
disposto che la redazione del c.d. D.U.V.R.I. (Documento Unico di
Valutazione dei Rischi Interferenziali) non è necessaria per i servizi
di natura intellettuale e per le mere forniture di materiali e
attrezzature. Inoltre non è richiesto il D.U.V.R.I. per i lavori di
breve durata (non superiore a 2 giorni) a condizione che detti lavori
non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni,
biologici, atm esplosive o la presenza dei rischi particolari indicati
nell’allegato XI (art. 26, c. 3-bis);
- viene
disposto l’obbligo di adeguamento/ aggiornamento del D.U.V.R.I. in
funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture
(art. 26, c. 3);
- viene
stabilito che il D.U.V.R.I. può essere elaborato anche su supporto
informatico e che la consultazione di tale documento da parte del RLS
può avvenire esclusivamente in azienda (art.
18, c. 1, lett. p);
- viene
chiarito che i costi della sicurezza da indicare nel contratto d’appalto
a pena di nullità, sono unicamente quelli necessari per eliminare (o, se
impossibile, ridurre) i rischi da interferenza.
(art. 26, c. 5)
8. La
sorveglianza sanitaria
- L’ampio
dibattito generatosi circa l’utilità dei flussi informativi da parte dei
medici competenti nei riguardi delle ASL ed i problemi interpretativi ed
attuativi del modello di cartella sanitaria e di rischio di cui
all’allegato 3 sono stati risolti rimandando la disciplina di tali
disposizioni ad un futuro decreto ministeriale da emanarsi entro il 31
dicembre 2009 (art. 40, c. 2-bis);
- via libera
alla visita medica preassuntiva (art. 41, c. 2, lett. e-bis). Può
essere effettuata dal medico competente o dai Dipartimenti di
Prevenzione delle ASL (art.41, c. 2-bis). Avverso il giudizio in
sede di visita preassuntiva è ammesso ricorso entro 30 gg all’organo di
vigilanza territorialmente competente. (art.
41, comma 9);
- viene
previsto l’obbligo di visita medica prima della ripresa del lavoro a
seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 gg
(art. 41, c. 2, lett. eter);
- saranno
rivisitate (entro il 31/12/09) le procedure attualmente previste circa
le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e
dell’alcol dipendenza (art. 41, c. 4-bis);
- resta
l’obbligo di consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di
lavoro di copia della cartella sanitaria e di rischio. Si stabilisce che
l’originale debba rimanere al datore di lavoro, al quale potrebbe essere
peraltro utile (si pensi a possibili vertenze per malattia
professionale). Il datore di lavoro ha l’obbligo di conservare tale
documentazione, nel rispetto delle norme sulla privacy, per almeno 10
anni, salvo diversa disposizione del decreto
(art. 25, c.1, lett. e.)
9. La
formazione
- Viene
introdotta la formazione anche per i dirigenti come obbligo sanzionato
(art. 37,
c. 7),
mentre prima figurava solo tra le misure generali di tutela di cui
all’articolo 15.
- viene dato
mandato alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
del lavoro di elaborare i criteri di qualificazione della figura del
“formatore” per la salute e la sicurezza sul lavoro”
(art. 6, c. 8, lett. m-bis);
- stenta
ancora a decollare il “libretto formativo del cittadino” di cui al D.Lgs
276/2003; all’articolo 37, comma 14 il suo utilizzo è previsto “se
concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti
disposizioni” (art. 37, c. 14).
10. La
gestione delle emergenze
-
L’introduzione all’articolo 43 del comma e-bis, come si legge nella
relazione di accompagnamento, sana una precedente svista del
Legislatore circa una rilevante dimenticanza presente nell’articolato
del decreto 81 che in nessun punto prevedeva l’obbligo esplicito di
adozione di mezzi di estinzione incendi.(eccezion fatta per il punto
4.1.3. dell’allegato IV che però riguarda solo le aziende o le
lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio);
- viene
prevista la possibilità per il datore di lavoro delle imprese o unità
produttive fino a 5 lavoratori (salvo le eccezioni indicate all’articolo
31, comma 6) di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso e di
prevenzioni incendi anche nei casi in cui non sia lui a svolgere le
funzioni di RSPP (art. 34, c. 1-bis). In questo caso il datore di
lavoro dovrà frequentare gli specifici corsi di formazione indicati agli
articoli 45 (primo soccorso) e 46 (prevenzione incendi)
(art. 34, c. 2-bis).
Le principali modifiche al dispositivo sanzionatorio
Una delle principali novità introdotte il 20 agosto
scorso dal decreto 106/2009 correttivo del decreto 81/2008 riguarda la
rivisitazione dal dispositivo sanzionatorio. Si illustrano qui di
seguito le più significative novità al riguardo.
- Viene ripristinata la sanzione in capo a datore di
lavoro e dirigente per omessa vigilanza: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda
da 1.200 a 5.200 euro (art. 18, c. 1, lett. f).
- Sono stati eliminati diversi articoli sulla
responsabilità penale dei preposti (nei titoli V, VI e VII) in quanto
considerati ripetizioni del medesimo principio punitivo già enunciato
con riferimento all’articolo 19 del titolo I.
Nella relazione di accompagnamento viene precisato che
gli obblighi dei preposti sono generali e trasversali rispetto agli
obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti poichè si esplicano sempre
ed esclusivamente, a fronte di qualunque tipo di rischio, nelle attività
di: vigilanza sul comportamento dei lavoratori; segnalazioni delle non
conformità;frequenza di appositi corsi di formazione.
- Sono state “proporzionate” le sanzioni rispetto alla
gravità delle violazioni, ora le violazioni più gravi in capo al datore
di lavoro e/o ai dirigenti sono sanzionate con arresto da 3 a 6 mesi o
ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Nel titolo I si è reputato di applicare
tale sanzione ai soli casi in cui il datore di lavoro abbia omesso
l’adempimento degli obblighi in tema di valutazione dei rischi o di
nomina del RSPP (precedentemente tali inosservanze erano sanzionate con
arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro).
In altri casi l’entità della nuova sanzione è superiore
rispetto alla precedente, come ad esempio:
- mancata fornitura dei DPI: prima arresto da 3 a 6 mesi
o ammenda da 2.000 a 5.000
Euro, ora
arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 Euro;
- mancata
redazione del D.U.V.R.I.: prima arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a
3.000 Euro, ora arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 Euro.
La procedura
di estinzione delle contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del
lavoro prevista dal D.Lgs 758/1994, viene estesa anche alle violazioni
per le quali è prevista la sola pena dell’ammenda (art. 301).Analoga
procedura di estinzione agevolata viene prevista anche per gli illeciti
amministrativi, al fine di riconoscere al trasgressore che regolarizza
la propria situazione la possibilità di estinguere l’illecito pagando
una somma pari al minimo edittale (art.
301-bis).
Viene
inserito nella norma un meccanismo “dinamico” che consente di adeguare
il valore economico delle ammende e delle sanzioni amministrative
pecuniarie al mutare del potere di acquisto (“rivalutate ogni cinque
anni”), senza che per tale adeguamento sia necessario un atto avente
forza di legge (art. 306, c. 4-bis).
Infine, in
diversi allegati, vengono definite le cd “categorie omogenee dei
requisiti di sicurezza” nell’ambito delle quali la violazione di più
precetti è considerata un’unica violazione, penale o amministrativa, a
seconda della natura dell’illecito.
Nicola
D'Alessandro |