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La
tutela dell’ambiente nella nostra Costituzione
di Georgia Milicia
Al fine di procedere alla trattazione della
questione ambientale e della nascita del diritto ambientale inteso come
tutela di quei beni che rientrano in tale categoria che necessitano di
protezione come gli altri valori costituzionali; occorre porre
l'accento su quella parte del dettato costituzionale che direttamente o
indirettamente lo richiama.
Negli ultimi anni è aumentata la
consapevolezza degli effetti della questione ambientale sulla
collettività e sulla quotidianità, con il conseguente cambiamento
dell'approccio alla problematica. Difatti la tutela dell'ambiente va
oltre la singola difesa delle categorie dei beni che rientrano nel
concetto di ambiente, quali la bellezza dei paesaggi o la salubrità
degli ambienti di vita.
La tematica dei diritti umani è protagonista di una lunga e articolata
evoluzione che ha un unico obiettivo: la protezione della
persona.
La nostra Carta Fondamentale, come le altre Costituzioni democratiche
contemporanee, individua nei diritti una forma di affermazione e
crescita della personalità che si ripercuote sulla collettività e
costituisce un principio di organizzazione della società. L’ambiente,
quindi, non può più essere considerato solo un bene tutelabile, ma deve
acquisire un valore di dignità pari a quello di altri già presenti nella
Costituzione, deve insomma passare “da bene a valore” con la conseguente
trasposizione nel diritto. Preliminarmente occorre sottolineare come la
Costituzione italiana non preveda esplicitamente l'ambiente come valore
costituzionale, e difatti si deve attendere la modifica del Titolo V
della nostra Carta Fondamentale ad opera della legge costituzionale n.
3/01, affinché la parola “Ambiente” compaia anche se soltanto nell'art.
117 in riferimento alla ripartizione delle competenze tra Stato e
Regioni. A seguito delle costanti interpretazioni della dottrina,
suffragate dalla giurisprudenza, che individuano negli artt. 9, comma 2,
e 32 comma 1 Cost. le disposizioni che, danno valenza all'ambiente come
valore autonomo, si è riconosciuta pari dignità all'ambiente e la
conseguente tutela di rango costituzionale. Le istanze ambientali
costituiscono indirizzi per la pubblica amministrazione, rivestono
carattere di direttive per l'interpretazione delle fonti e diventano
parametri per l'attività del legislatore.
Attualmente la
potestà di disciplinare l’ambiente nella sua interezza è stato affidato
in via esclusiva allo Stato, dall’art. 117, comma secondo, lettera s),
della Costituzione, il quale, come è noto, parla di “ambiente”
(ponendovi accanto la parola “ecosistema”) in termini generali e
onnicomprensivi. Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare
l’ambiente come una entità organica, dettare cioè delle norme di tutela
che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come
parti del tutto.
La protezione della persona si pone come uno degli obiettivi dello
Stato, assumendo una rilevanza sociale: la libertà è ora, soprattutto,
libertà dal bisogno per cui lo Stato si impegna a correggere e
contrastare le ingiustizie sociali insite nel contesto culturale sociale
ed economico in cui viviamo.
Lo scenario odierno però è caratterizzato da altri “attacchi” che
l'individuo deve combattere e che i Padri Costituenti non avevano
individuato, e tra questi rientrano sicuramente le costanti e continue
ripercussioni che “la questione ambientale” trasferisce sulla vita
dell'uomo. La qualità dell'ambiente non può non condizionare la qualità
della vita e le aggressioni all'ambiente sfociano in maniera diretta
sulla sfera dei diritti essenziali della persona e sul loro godimento
effettivo.
La problematica ambientale, dunque, è anche
un problema di difesa dei diritti fondamentali della persona umana
essendoci una stretta dipendenza tra diritti ed ambiente.
Ci si pone però il quesito relativo alla possibilità di delineare un
diritto all'ambiente quale diritto soggettivo perfetto incontrando non
poche difficoltà sia per l'identificazione dei suoi titolari sia per
l'individuazione del suo contenuto .
Ciò non cancella il fatto che, assunta la stretta interdipendenza tra
qualità della vita e qualità dell'ambiente, non possa non sussistere
un'aspettativa individuale alla sua tutela, che meriti una propria
rilevanza. Non si può però negare come questa rilevanza emerga in
maniera complessa, attraverso il riconoscimento di tutta una serie di
posizioni giuridiche soggettive che trovano nell'ambiente la propria
ragion d'essere e che sono strettamente funzionali all'obiettivo della
sua protezione.
Di converso, l'ambiente e la sua protezione avranno importanza
essenziale quale presupposto per il godimento effettivo di specifici
diritti.
Risulta così evidente che se la qualità della vita dipende anche dalla
qualità dell'ambiente, un esercizio pieno ed effettivo dei diritti che
tutelano il benessere individuale deve comprendere implicitamente anche
la salvaguardia e la tutela del contesto che ci circonda e nel quale si
vive: l'ambiente.
La nostra Costituzione, redatta sulla base
di priorità connesse con il riconoscimento dei mutamenti sociali del
tempo, primo tra i quali il crescente sviluppo industriale, non
definisce il concetto di bene ambientale e non contiene alcun
riferimento al diritto dell’individuo a godere della salubrità
dell’ambiente, dunque, non riconosce esplicitamente “il diritto
all’ambiente”, ma si limita a sancire all’art.9 “la tutela del
paesaggio e dei beni culturali” ed all'art 32 “la tutela della
salute”.
Nonostante ciò, la centralità acquisita
dalla questione ambientale nel corso dell’ultimo decennio, ha portato
sia la Corte di Cassazione che la Corte Costituzionale a riconoscere
come principio la tutela dell’ambiente, in perfetta linea con la nuova
Costituzione europea che, nella consapevolezza che la qualità
dell’ambiente è alla base della qualità della vita, definisce l’ambiente
un valore dell’umanità ed impone ai soggetti
politico-amministrativi l’obiettivo di promuovere doverosamente uno
sviluppo equilibrato e sostenibile.
La consapevolezza che la qualità
dell’ambiente condiziona la qualità della vita rende, infatti, evidente
la stretta connessione ed interdipendenza tra tutela dell’ambiente e
difesa dei diritti fondamentali della persona umana, e,
conseguentemente, la relazione che intercorre tra ambiente e diritti.
Accanto al bene giuridico ambiente in senso
unitario, possano tuttavia coesistere altri beni giuridici, aventi ad
oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti interessi
diversi giuridicamente tutelati; l’ambiente è per tale ragione indicato
come “materia trasversale”, nel senso che sullo stesso oggetto insistono
interessi diversi: quello relativo alla conservazione dell’ambiente e
quelli inerenti alle sue utilizzazioni. L’ambiente, quindi, non
può più essere considerato solo un bene tutelabile, ma deve acquisire un
valore di dignità pari a quello di altri già presenti nella
Costituzione, deve insomma passare “da bene a valore” con la conseguente
trasposizione nel diritto.
È il caso, ad esempio, del diritto all'ambiente salubre, diritto che
viene individuato dalla giurisprudenza di Cassazione sulla base del
combinato interpretativo degli art. 32 e 2 della Costituzione, il quale
individua una posizione giuridica soggettiva differente dal diritto
all'ambiente: l' oggetto del diritto in questione è infatti la salute e
soltanto mediatamente l’ambiente.
Da un punto di vista soggettivo, quindi, per diritto all'ambiente va
inteso un gruppo di situazioni giuridiche strutturalmente diverse e
differentemente tutelate: se di diritto all'ambiente vuole parlarsi,
bisogna allora intenderlo come diritto complesso a più dimensioni.
Bisogna d'altronde evidenziare che salvaguardia degli equilibri
ambientali oggi è innanzi tutto un obiettivo di politica sociale, uno
dei presupposti per la realizzazione degli "scopi sostanziali" che le
Costituzioni democratiche contemporanee affidano alle autorità
pubbliche: la difesa della qualità della vita e del benessere generale.
Ciò che è necessario è integrare le esigenze di tutela ambientale
nell'ambito delle dinamiche degli odierni sistemi produttivi: l'ambiente
non è solo un limite, ma è un valore che, per la sua stretta attinenza
al benessere della persona, richiede un bilanciamento dei valori che di
volta in volta entrano in gioco.
L' ambiente allora più che limite ai diritti o un diritto stesso è loro
modo d'essere e loro misura. Il modello di convivenza delineato dal
Costituente era quello di una società nella quale ognuno potesse
esprimere le proprie libertà "in iterazione" con gli altri individui: un
modello, cioè, nel quale la libertà si distinguesse per ciò stesso
dall'arbitrio, e fosse riportato in primo piano lo spirito solidaristico
di collaborazione per la realizzazione di una società più giusta ed
egalitaria.
Le norme costituzionali sono espressione di valori da tutelare per una
convivenza pacifica che metta a capo dei suoi obiettivi il perseguimento
del benessere della persona e della giustizia
sociale.
Questi valori si articolano appunto in un sistema complesso di diritti,
ma anche di doveri, che si intersecano e si contrappongono
condizionandosi vicendevolmente.
In questo contesto, non si possono tralasciare gli scenari futuri che
impongono un contemperamento e una ricerca di equilibri tra esigenze e
valori per far conciliare vecchie realtà e nuovi bisogni.
Tuttavia, al di là delle specifiche
competenze dettate dalla Costituzione, che in alcuni casi possono anche
risultare limitative, per rendere concreto il passaggio del
concetto di ambiente da bene a valore, si rende indispensabile
promuovere uno sviluppo sostenibile, in cui si coniughi un nuovo
modello di convivenza, basato sulla valutazione della crescita
economica non solo in termini quantitativi, ma anche in termini
qualitativi, ossia per gli effetti di ricaduta sull’ambiente e,
conseguentemente, sulla qualità della vita stessa. Realizzare uno
sviluppo sostenibile, che dia risposte concrete ed esaustive
all’esigenza di tutela della persona umana da sempre disattesa,
significa perciò fornire la giusta InFormazione e comunicazione
sull’ambiente in generale e sul diritto ambientale, far prendere
coscienza delle possibilità e del potere dei piccoli gesti quotidiani
nella costruzione di un ambiente migliore ed attuare interventi
strutturali, strutturati e coordinati sia in campo giuridico che in
campo economico. In questa sintesi tra interessi della collettività e
interessi individuali, tra impegni delle istituzioni e doveri dei
singoli, va allora ricercata la soluzione della c.d. questione
ambientale.
(12/2010)
Georgia Milicia |