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LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(V.I.A.)
di Paolo Nardi
La VIA è una
procedura che si effettua in via preventiva, per individuare, descrivere
e valutare gli effetti diretti ed indiretti sull’ambiente di un
progetto, di un’opera o di un intervento, siano essi pubblici o privati.
Per impatto
ambientale si intende l'insieme degli effetti diretti, indiretti,
secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e
temporanei, a piccola e grande distanza, positivi e negativi indotti da
un insieme o da singoli interventi sull'ambiente. L'impatto ambientale
(da non confondere con inquinamento o degrado) mostra dunque quali
effetti può produrre una modifica, non necessariamente negativa,
all'ambiente circostante. Si cerca cioè di prevedere quali saranno i
costi ed i benefici (valutati in termini economici) nel caso in cui si
verifichino delle modifiche di uno stato di fatto.
Gli obiettivi
La VIA è uno
strumento di supporto decisionale tecnico-politico finalizzato a:
-
migliorare la trasparenza delle decisioni pubbliche consentendo di
definire un bilancio beneficio-danno, inteso non solo sotto il
profilo ecologico-ambientale, ma anche sotto quello
economico-sociale, finalizzato alla gestione ottimale delle risorse;
-
realizzare la sostenibilità verificando per singolo progetto il suo
inserimento ottimale nell'ambiente e realizzando la migliore
mediazione tra esigenze funzionali di progetto ed impatto
sull'ambiente;
-
prevenire
il danno ambientale, affermando il passaggio, da un sistema di
ripristino (a valle) del danno ambientale, ad un sistema di
previsione-prevenzione (a monte) degli impatti ambientali nella
gestione del territorio e delle risorse naturali;
-
favorire
la partecipazione di tutti gli attori sociali facendosi garante
della condivisione delle scelte pubbliche;
-
proteggere e migliorare la qualità della vita, di mantenere integra
la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, di
salvaguardare la molteplicità delle specie, di promuovere l'uso di
risorse rinnovabili, di garantire l'uso plurimo delle risorse.
Normativa di riferimento
La
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è delineata dalla Direttiva
85/337/CEE, aggiornata dalle Direttive 97/11/CE e 2003/35/CE. In Italia
è stata introdotta con Legge 8 luglio 1986 n. 349; successivi decreti ne
regolano il funzionamento.
Sono
sottoposti alla procedura di VIA i progetti pubblici e privati che
possono avere un impatto ambientale rilevante. In particolare, progetti
di opere quali raffinerie, centrali termiche, acciaierie, impianti
chimici, dighe, porti, infrastrutture stradali e ferroviarie,
elettrodotti sono sottoposti a VIA nazionale, mentre progetti relativi
ad agricoltura, selvicoltura, acquicoltura, industria estrattiva,
produzione e trasformazioni di metalli, costruzione e montaggio di
autoveicoli, cantieri navali, industrie alimentari, oleodotti e
gasdotti, piste da sci ed altro sono oggetto di VIA in ambito regionale.
Per alcune
tipologie di opere la normativa fissa limiti dimensionali per
l’assoggettabilità a VIA e per la sua collocazione in sede nazionale o
regionale; in altri casi, il legislatore europeo o nazionale ha lasciato
la valutazione ad una procedura caso per caso, la cosiddetta verifica di
esclusione, sulla base di elementi noti e forniti dal proponente.
L’autorità
competente a livello nazionale è il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, affiancato dal Ministero dei Beni e le
Attività Culturali per gli aspetti archeologici – paesaggistici. Il
Ministero di avvale per le valutazioni tecniche della Commissione di
Valutazione dell’Impatto Ambientale e della Commissione Speciale per la
Valutazione dell’Impatto Ambientale nel caso della VIA di infrastrutture
strategiche.
Come funziona la procedura di VIA
La procedura
prevede la presentazione da parte di un Proponente, pubblico o privato,
del progetto corredato dallo Studio di Impatto Ambientale alle autorità
competenti ed il contemporaneo avviso al pubblico, mediante
pubblicazione sui quotidiani per la consultazione del pubblico; il
pubblico può esprimersi inviando osservazioni scritte nel termine di 30
giorni da tale avviso.
L’amministrazione tiene conto di tali osservazioni nell’ambito della
procedura di valutazione, nel corso della quale può richiedere
chiarimenti ed integrazioni al Proponente.
La fase di
valutazione si conclude con l’emanazione di un provvedimento (Decreto
del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro dei Beni
Culturali, ovvero delibera CIPE per le infrastrutture strategiche) che
può contenere, e di norma contiene, prescrizioni e raccomandazioni da
sviluppare nelle successive fasi di progettazione ed esecuzione. La
valutazione è seguita da una verifica di ottemperanza dei livelli di
progettazione successivi alle prescrizioni.
Conclusioni
La VIA va
infine intesa come processo di partecipazione dei cittadini, è infatti
questa una delle principali funzioni della VIA; l’informazione e la
partecipazione sono momenti di conoscenza della complessità ambientale e
sociale, che consente ai soggetti sociali di controllare la coerenza e
l’efficacia dell’operato delle autorità competenti nonché di arricchire
lo stesso processo decisionale con le proprie osservazioni.
Lo
svolgimento di una VIA deve, pertanto, sempre risultare un processo
ripercorribile e dunque quanto più possibile trasparente; questa
esigenza rimanda alla chiarezza dei dati e dei metodi ed alla necessità
di disporre di fonti informative e di sistemi di gestione affidabili, il
tutto inserito in uno schema metodologico riconoscibile e accettato.
Paolo Nardi |