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Anno XIV num.4
Lug./Ago. 2015

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LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.)

 

di Paolo Nardi 

 

La VIA è una procedura che si effettua in via preventiva, per individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti ed indiretti sull’ambiente di un progetto, di un’opera o di un intervento, siano essi pubblici o privati.

Per impatto ambientale si intende l'insieme degli effetti diretti, indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, a piccola e grande distanza, positivi e negativi indotti da un insieme o da singoli interventi sull'ambiente. L'impatto ambientale (da non confondere con inquinamento o degrado) mostra dunque quali effetti può produrre una modifica, non necessariamente negativa, all'ambiente circostante. Si cerca cioè di prevedere quali saranno i costi ed i benefici (valutati in termini economici) nel caso in cui si verifichino delle modifiche di uno stato di fatto.

 

Gli obiettivi

La VIA è uno strumento di supporto decisionale tecnico-politico finalizzato a:

  • migliorare la trasparenza delle decisioni pubbliche consentendo di definire un bilancio beneficio-danno, inteso non solo sotto il profilo ecologico-ambientale, ma anche sotto quello economico-sociale, finalizzato alla gestione ottimale delle risorse;

  • realizzare la sostenibilità verificando per singolo progetto il suo inserimento ottimale nell'ambiente e realizzando la migliore mediazione tra esigenze funzionali di progetto ed impatto sull'ambiente;

  • prevenire il danno ambientale, affermando il passaggio, da un sistema di ripristino (a valle) del danno ambientale, ad un sistema di previsione-prevenzione (a monte) degli impatti ambientali nella gestione del territorio e delle risorse naturali;

  • favorire la partecipazione di tutti gli attori sociali facendosi garante della condivisione delle scelte pubbliche;

  • proteggere e migliorare la qualità della vita, di mantenere integra la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, di salvaguardare la molteplicità delle specie, di promuovere l'uso di risorse rinnovabili, di garantire l'uso plurimo delle risorse.

 

Normativa di riferimento

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è delineata dalla Direttiva 85/337/CEE, aggiornata dalle Direttive 97/11/CE e 2003/35/CE. In Italia è stata introdotta con Legge 8 luglio 1986 n. 349; successivi decreti ne regolano il funzionamento.

Sono sottoposti alla procedura di VIA i progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale rilevante. In particolare, progetti di opere quali raffinerie, centrali termiche, acciaierie, impianti chimici, dighe, porti, infrastrutture stradali e ferroviarie, elettrodotti sono sottoposti a VIA nazionale, mentre progetti relativi ad agricoltura, selvicoltura, acquicoltura, industria estrattiva, produzione e trasformazioni di metalli, costruzione e montaggio di autoveicoli, cantieri navali, industrie alimentari, oleodotti e gasdotti, piste da sci ed altro sono oggetto di VIA in ambito regionale.

Per alcune tipologie di opere la normativa fissa limiti dimensionali per l’assoggettabilità a VIA e per la sua collocazione in sede nazionale o regionale; in altri casi, il legislatore europeo o nazionale ha lasciato la valutazione ad una procedura caso per caso, la cosiddetta verifica di esclusione, sulla base di elementi noti e forniti dal proponente.

L’autorità competente a livello nazionale è il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, affiancato dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali per gli aspetti archeologici – paesaggistici. Il Ministero di avvale per le valutazioni tecniche della Commissione di Valutazione dell’Impatto Ambientale e della Commissione Speciale per la Valutazione dell’Impatto Ambientale nel caso della VIA di infrastrutture strategiche.

 

Come funziona la procedura di VIA

La procedura prevede la presentazione da parte di un Proponente, pubblico o privato, del progetto corredato dallo Studio di Impatto Ambientale alle autorità competenti ed il contemporaneo avviso al pubblico, mediante pubblicazione sui quotidiani per la consultazione del pubblico; il pubblico può esprimersi inviando osservazioni scritte nel termine di 30 giorni da tale avviso.

L’amministrazione tiene conto di tali osservazioni nell’ambito della procedura di valutazione, nel corso della quale può richiedere chiarimenti ed integrazioni al Proponente.

La fase di valutazione si conclude con l’emanazione di un provvedimento (Decreto del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro dei Beni Culturali, ovvero delibera CIPE per le infrastrutture strategiche) che può contenere, e di norma contiene, prescrizioni e raccomandazioni da sviluppare nelle successive fasi di progettazione ed esecuzione. La valutazione è seguita da una verifica di ottemperanza dei livelli di progettazione successivi alle prescrizioni.

 

Conclusioni

La VIA va infine intesa come processo di partecipazione dei cittadini, è infatti questa una delle principali funzioni della VIA; l’informazione e la partecipazione sono momenti di conoscenza della complessità ambientale e sociale, che consente ai soggetti sociali di controllare la coerenza e l’efficacia dell’operato delle autorità competenti nonché di arricchire lo stesso processo decisionale con le proprie osservazioni.

Lo svolgimento di una VIA deve, pertanto, sempre risultare un processo ripercorribile e dunque quanto più possibile trasparente; questa esigenza rimanda alla chiarezza dei dati e dei metodi ed alla necessità di disporre di fonti informative e di sistemi di gestione affidabili, il tutto inserito in uno schema metodologico riconoscibile e accettato.

 

Paolo Nardi


 

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