NELL’
ACQUISTO DI UN AUTO/MOTOVEICOLO USATO PRESSO UNA CONCESSIONARIA ACCERTARSI PRIMA
DELLA PROVENIENZA DEL BENE
Si rischia l'incauto acquisto
di
Enrico Maria Giuffrida – Dottore
Commercialista
Il contratto di compravendita di auto e
motoveicoli ha per oggetto il trasferimento della proprietà del veicolo verso
il corrispettivo di un prezzo.
La prestazione del venditore consiste nel
trasferimento della proprietà al compratore, mentre quella del compratore
consiste nel pagamento del prezzo, ma il contratto
è consensuale: si perfeziona con il consenso delle parti.
Generalmente una concessionaria
d’auto/moto svolge l’attività di vendita di veicoli nuovi,
l’intermediazione nelle vendite rateali e la commercializzazione di auto/moto
usate.
Nell’attività di vendita
del nuovo la concessionaria agisce indipendentemente dalla società concedente e
risponde della garanzia nei confronti
del cliente.
Il contratto tipo di vendita
di un’auto/moto prevede la definizione degli obblighi e dei diritti
dell’acquirente, il tipo di veicolo
acquistato, il prezzo, il deposito cauzionale, i termini di consegna, le modalità
di pagamento e di ritiro dell’auto/moto, le garanzie, i servizi complementari
e un’eventuale permuta.
Quando la vendita non avviene per contanti, il concessionario funge da intermediario tra una società finanziaria generalmente collegata
all’impresa produttrice ed il cliente finale.
Infine la concessionaria
interviene nella vendita dei veicoli usati mediante mandato o procura a vendere da parte dei
privati a cui rilascia una lettera da cui risulta la presa in consegna
dell’auto/moto e l’accettazione dell’incarico a vendere.
In caso di acquisto di
un’auto/moto usata presso il concessionario bisogna stare
molto attenti agli incauti acquisti, nel senso che, se anche la
concessionaria generalmente garantisce la qualità del veicolo, lo stesso
purtroppo non si può dire per la qualità del venditore.
Molte volte capita che
auto/moto usate acquistate da ignari cittadini vengano anche dopo anni sequestrate perché appartenenti a soggetti che si trovavano in
stato d’insolvenza al momento della vendita, ed il cui fallimento ha provocato un’azione
revocatoria da parte del giudice fallimentare: è vero che a sua volta il
cittadino potrà intraprendere un’azione contro la concessionaria, ma nel
frattempo ha perso l’auto/moto ed i soldi poiché purtroppo le società
concessionarie difficilmente controllano l’attività ed i certificati
fallimentari dei privati da cui prendono in consegna i veicoli da vendere.
Vedi anche
la
garanzia sui veicoli usati (con la legge integrale).
E.M.G.
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