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Anno XIV num.4
Lug./Ago. 2015

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SEZIONE DEDICATA A: MULTE, RICORSI, VERBALI, VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA, CARTELLE ESATTORIALI, MODULI DA INVIARE, CONSIGLI UTILI.

 

 

INFORMAZIONI GENERALI SUI RICORSI:

Avete ricevuto una multa che ritenete ingiusta? Beh, la legge Vi garantisce alcuni strumenti di difesa. Ma prima di intentare subito un ricorso, che potrebbe essere solo una perdita di tempo e denaro per voi, oltre a contribuire ad intasare inutilmente la macchina amministrativa, vi conviene essere certi o quasi che davvero quel verbale sia irregolare.
I casi più frequenti per cui si presenta ricorso sono:

  • il verbale è stato notificato oltre i 150 giorni dalla data di accertamento dell'infrazione;

  • il tipo di veicolo indicato è errato;

  • la targa del veicolo è errata;

  • non riporta le modalità di presentazione del ricorso;

  • le generalità del trasgressore o del proprietario del veicolo (responsabile in solido) non sono esatte (con esclusione degli errori lievi);

  • si riferisce a un veicolo venduto prima della data dell'infrazione.

  • Inoltre si può presentare ricorso quando l'interessato ritiene che il fatto addebitatogli non costituisca illecito amministrativo.

  • Giova ricordare che le ultime sentenze della cassazione  sono andate nella direzione di scoraggiare i ricorsi facili, ad esempio una sentenza del 6/12/2006 stabilisce che il non aver lasciato il preavviso su un’auto in divieto di sosta non costituisce motivo di annullamento del verbale in quanto non pregiudica in nessun modo il diritto alla difesa.

  • Ci sono anche delle buone notizie: in caso di ricorso al prefetto non bisogna più versare il deposito cauzionale che spesso era superiore all’importo della multa.
    Se avete rinunciato a fare ricorso ricordiamo che le multe possono essere pagate:

  • presso l' Ufficio Contravvenzioni;

  • presso gli Uffici postali mediante il conto corrente allegato all'avviso di violazione;

  • presso le agenzie di alcune banche;

  • presso le Tabaccherie convenzionate con la Società L.I.S. - Lottomatica Italia Servizi.

  • Se invece valutati gli elementi forniti siete ancora convinti di non dover pagare la sanzione, potete fare ricorso.
    A chi presentare ricorso
    Il ricorso contro una multa che si ritiene di non dover pagare può essere presentato al Prefetto direttamente o tramite il comando dell’organo accertatore (vale a dire il comando della Pulizia Municipale) entro 60 giorni dalla notifica del verbale, attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno. In alternativa è possibile ricorrere direttamente al giudice di pace, entro 60 giorni dalla notifica, depositando il ricorso a mano in cancelleria e non spedendolo per posta, altrimenti non verrà preso in considerazione (in 5 copie oltre l'originale).
    Nell’iter fra i due procedimenti ci sono un paio di differenze sostanziali:

  • il prefetto sente l’interessato solo su sua richiesta mentre il giudice di pace fisserà un’udienza alla quale avrete l’obbligo di presentarvi personalmente a pena di improcedibilità (la presenza di un legale di fiducia invece è facoltativa.)

  • il prefetto ha un limite di tempo entro cui pronunciarsi sul ricorso (180 giorni) trascorso il quale vale il principio del silenzio assenso, per cui se non riceve alcuna comunicazione il ricorso si intende accolto. Mentre il procedimento davanti al Giudice di Pace non ha termini da rispettare. In molte grandi città purtroppo i tempi sono lunghissimi.

  • Il ricorso al Giudice di Pace è limitato però ai soli verbali per violazione del codice della strada. Negli altri casi il ricorso va presentato unicamente all’ufficio che ha irrogato la sanzione. Anche in questo caso non serve l'assistenza di un avvocato, ma è consigliabile prendere contatto con la cancelleria del luogo dove è stata commessa la presunta infrazione per evitare irregolarità nella presentazione del ricorso, che potrebbero comprometterne l'ammissibilità. Il ricorso deve essere depositato a mano in cancelleria e non spedito per posta, altrimenti non verrà preso in considerazione (in 5 copie oltre l'originale).

Multe: attenti ai tempi di notifica, sono cambiati i riferimenti:

Il 20 Agosto 2007 il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare num. 300/A/1/26466/127/9 che in attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale num. 477 del 26/11/2002, precisa che la notifica è valida per il mittente nel momento in cui consegna la raccomandata alla posta, mentre, invece, per il ricevente i termini dei 60 giorni per ricorrere decorrono dalla data di notifica o di ricevimento della raccomandata. Se la raccomandata contenente il verbale non viene consegnata dal postino per un motivo qualsiasi o non viene ritirata dal ricevente, il verbale si intende notificato per compiuta giacenza al termine dei dieci giorni. In questo ultimo caso i termini per ricorrere decorrono dal termine della compiuta giacenza. Se, invece, il verbale viene ritirato, anche successivamente ai dieci giorni dal ricevente (se ancora in possesso dell'Ufficio postale), la data di decorrenza per l'impugnativa decorre dalla data di ritiro del verbale. A ciò si aggiunge che se l'indirizzo del ricevente, indicato dal mittente, non è completo (cioè, ad esempio, manca il numero civico), allora il postino non è obbligato a consegnare la raccomandata (e potrebbe nascere la compiuta giacenza senza responsabilità per il ricevente) ed in questo caso nasce il contenzioso soprattutto quando il ricevente può dimostrare di essere stato sempre residente a quell'indirizzo oppure quando la compiuta giacenza inizia oltre i 150 giorni dalla data dell'infrazione. Le modalità di notifica sono identiche per tutti gli atti amministrativi per i quali è necessaria la notifica che può essere effettuata sia da messi notificatori comunali, da ufficiali giudiziari, da messi speciali dell'amministrazione finanziaria e dalle poste (verbali di contravvenzione, accertamenti fiscali, etc.).

 

La redazione.

Per approfondire I RICORSI vai qui

 

| MULTE: RICORSO AL PREFETTO E AL GIUDICE DI PACE | COS'E' UN RICORSO, REGOLE, CONSIGLI E TERMINI |

| MODULISTICA | CARTELLE ESATTORIALI |


 
 

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