SEZIONE DEDICATA A:
MULTE, RICORSI, VERBALI, VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA, CARTELLE
ESATTORIALI, MODULI DA INVIARE, CONSIGLI UTILI.
INFORMAZIONI GENERALI SUI RICORSI:
Avete ricevuto una multa che ritenete
ingiusta? Beh, la legge Vi garantisce alcuni strumenti di difesa. Ma
prima di intentare subito un ricorso, che potrebbe essere solo una
perdita di tempo e denaro per voi, oltre a contribuire ad intasare
inutilmente la macchina amministrativa, vi conviene essere certi o quasi
che davvero quel verbale sia irregolare.
I casi più frequenti per cui si presenta ricorso sono:
-
il verbale è stato
notificato oltre i 150 giorni dalla data di accertamento
dell'infrazione;
-
il tipo di veicolo
indicato è errato;
-
la targa del veicolo è
errata;
-
non riporta le modalità
di presentazione del ricorso;
-
le generalità del
trasgressore o del proprietario del veicolo (responsabile in solido)
non sono esatte (con esclusione degli errori lievi);
-
si riferisce a un
veicolo venduto prima della data dell'infrazione.
-
Inoltre si può
presentare ricorso quando l'interessato ritiene che il fatto
addebitatogli non costituisca illecito amministrativo.
-
Giova ricordare che le
ultime sentenze della cassazione sono andate nella direzione di
scoraggiare i ricorsi facili, ad esempio una sentenza del 6/12/2006
stabilisce che il non aver lasciato il preavviso su un’auto in
divieto di sosta non costituisce motivo di annullamento del verbale
in quanto non pregiudica in nessun modo il diritto alla difesa.
-
Ci sono anche delle
buone notizie: in caso di ricorso al prefetto non bisogna più
versare il deposito cauzionale che spesso era superiore all’importo
della multa.
Se avete rinunciato a fare ricorso ricordiamo che le multe
possono essere pagate:
-
presso l' Ufficio
Contravvenzioni;
-
presso gli Uffici
postali mediante il conto corrente allegato all'avviso di
violazione;
-
presso le agenzie di
alcune banche;
-
presso le Tabaccherie
convenzionate con la Società L.I.S. - Lottomatica Italia Servizi.
-
Se invece valutati
gli elementi forniti siete ancora convinti di non dover pagare la
sanzione, potete fare ricorso.
A chi presentare ricorso
Il ricorso contro una multa che si ritiene di non dover pagare può
essere presentato al Prefetto direttamente o tramite il comando
dell’organo accertatore (vale a dire il comando della Pulizia
Municipale) entro 60 giorni dalla notifica del verbale, attraverso
raccomandata con ricevuta di ritorno. In alternativa è possibile
ricorrere direttamente al giudice di pace, entro 60 giorni dalla
notifica, depositando il ricorso a mano in cancelleria e non
spedendolo per posta, altrimenti non verrà preso in considerazione
(in 5 copie oltre l'originale).
Nell’iter fra i due procedimenti ci sono un paio di differenze
sostanziali:
-
il prefetto sente
l’interessato solo su sua richiesta mentre il giudice di pace
fisserà un’udienza alla quale avrete l’obbligo di presentarvi
personalmente a pena di improcedibilità (la presenza di un legale di
fiducia invece è facoltativa.)
-
il prefetto ha un limite
di tempo entro cui pronunciarsi sul ricorso (180 giorni) trascorso
il quale vale il principio del silenzio assenso, per cui se non
riceve alcuna comunicazione il ricorso si intende accolto. Mentre il
procedimento davanti al Giudice di Pace non ha termini da
rispettare. In molte grandi città purtroppo i tempi sono
lunghissimi.
-
Il ricorso al Giudice di
Pace è limitato però ai soli verbali per violazione del codice della
strada. Negli altri casi il ricorso va presentato unicamente
all’ufficio che ha irrogato la sanzione. Anche in questo caso non
serve l'assistenza di un avvocato, ma è consigliabile prendere
contatto con la cancelleria del luogo dove è stata commessa la
presunta infrazione per evitare irregolarità nella presentazione del
ricorso, che potrebbero comprometterne l'ammissibilità. Il ricorso
deve essere depositato a mano in cancelleria e non spedito per
posta, altrimenti non verrà preso in considerazione (in 5 copie
oltre l'originale).
Multe:
attenti ai tempi di notifica, sono cambiati i riferimenti:
Il 20 Agosto 2007 il Ministero dell'Interno ha emanato la
circolare num.
300/A/1/26466/127/9 che in attuazione alla sentenza della
Corte Costituzionale num. 477 del 26/11/2002, precisa che la notifica è
valida per il mittente nel momento in cui consegna la raccomandata alla
posta, mentre, invece, per il ricevente i termini dei 60 giorni per
ricorrere decorrono dalla data di notifica o di ricevimento della
raccomandata. Se la raccomandata contenente il verbale non viene
consegnata dal postino per un motivo qualsiasi o non viene ritirata dal
ricevente, il verbale si intende notificato per compiuta giacenza al
termine dei dieci giorni. In questo ultimo caso i termini per
ricorrere decorrono dal termine della compiuta giacenza. Se, invece,
il verbale viene ritirato, anche successivamente ai dieci giorni dal
ricevente (se ancora in possesso dell'Ufficio postale), la data di
decorrenza per l'impugnativa decorre dalla data di ritiro del verbale.
A ciò si aggiunge che se l'indirizzo del ricevente, indicato dal
mittente, non è completo (cioè, ad esempio, manca il numero civico),
allora il postino non è obbligato a consegnare la raccomandata (e
potrebbe nascere la compiuta giacenza senza responsabilità per il
ricevente) ed in questo caso nasce il contenzioso soprattutto quando
il ricevente può dimostrare di essere stato sempre residente a quell'indirizzo
oppure quando la compiuta giacenza inizia oltre i 150 giorni dalla data
dell'infrazione. Le modalità di notifica sono identiche per tutti gli
atti amministrativi per i quali è necessaria la notifica che può essere
effettuata sia da messi notificatori comunali, da ufficiali giudiziari,
da messi speciali dell'amministrazione finanziaria e dalle poste
(verbali di contravvenzione, accertamenti fiscali, etc.).
La redazione.
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